Aspetti fiscali

E' obbligatoria la fattura elettronica se un'associazione la deve emettere ad un Comune?

L' obbligo di emissione della fattura elettronica nelle operazioni con gli Enti pubblici è stato disciplinato secondo il seguente calendario:

• dal 6.6.2014 è stato introdotto l'obbligo per tutte le fatture nei confronti dei Ministeri e loro ripartizioni, delle Agenzie fiscali e degli Enti e Casse nazionali di previdenza e assistenza;

• dal 31.3.2015 l'obbligo sarà esteso a tutte le altre amministrazioni centrali e locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni, ASL, CCIAA, ecc.). Pertanto, salve proroghe, tutte le fatture emesse dopo il 31.3.2015 sono soggette a tale obbligo e non potranno più essere pagate dai Comuni se ricevute in forma diversa. Si ricorda che il DM 55/2013 definisce la fattura elettronica come un documento informatico generato secondo il formato XML e sottoscritto digitalmente e che pertanto non costituisce fattura elettronica la semplice emissione ed invio a mezzo posta elettronica di un file (es. .doc, .pdf, ecc.). Si ricorda inoltre che le fatture elettroniche sono soggette all'obbligo di conservazione in forma sostitutiva (in pratica, la conservazione cartacea della stampa di tali fatture non ha valore legale). Le predette ragioni tecniche possono suggerire, in alternativa alla necessità di dotarsi delle necessarie dotazioni informatiche, l'opportunità di rivolgersi a soggetti terzi (consulenti o fornitori di servizi informatici per conto terzi) in grado di provvedere a costi contenuti alla creazione dei files, alla spedizione ed alla conservazione degli stessi secondo le modalità di legge.

Come funziona la contabilità ordinaria?

E' molto complicata e nessuna piccola associazione la adotta. Occorrono i seguenti libri: 

  • ai fini IVA: Registro dei corrispettivi e delle fatture emesse; Registro delle fatture emesse; Registro di carico; 
  • ai fini IRES: Registro cronologico delle movimentazioni finanziarie (Libro Giornale); Registro dei beni ammortizzabili, Registro dei beni meccanografici, Inventari, Mastro, Scritture di Magazzino. 

 Cfr. su Internet la guida dell'Agenzia delle Entrate 

E' obbligatoria la fattura elettronica per le associazioni?

Non per tutte. Per le associazioni in regime ex L. 398/91 con proventi commerciali del periodo d'imposta precedente non superiori a 65.000 € è previsto infatti l'esonero dall'emissione della fattura elettronica.

Come funziona la contabilità semplificata?

E' necessario avere entrate da attività commerciali inferiori a 309.874,14 EURO (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero 516.456,90 EURO (negli altri casi).  

  • si segnano giornalmente le entrate e le uscite legate esclusivamente all'attività commerciale; le fatture delle spese devono essere intestate all'associazione; le ricevute non intestate di articoli non strettamente legati all'attività commerciale (es. acquisto di scopa per pulire il negozio, lampadina bruciata...) non possono essere considerate spese inerenti all'attività commerciale per cui non possono essere sottratte alle entrate. 
  • servono solo i Registri ai fini IVA: Registro acquisti, Registro vendite e il Registro dei beni ammortizzabili. Cfr. l'articolo 66 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e la guida dell'Agenzia delle Entrate

Come funziona l'opzione forfetaria per il pagamento delle tasse?

Per usufruire di tale regime occorre esercitare, alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA, l'opzione per utilizzare il regime fiscale della legge 16 dicembre 1991 n. 398. Le caratteristiche principali di questo regime, nato per le associazioni sportive dilettantistiche e successivamente esteso alle Pro Loco, alle associazioni senza scopo di lucro e alle bande musicali, sono: 

  • esenzione dall'obbligo di certificare i compensi con scontrini e/o ricevute fiscali; 
  • nessun libro contabile da conservare, vidimare, aggiornare; 
  • esenzione dall'obbligo di dichiarazione annuale IVA; 
  • obbligo di annotare su prospetto riepilogativo IVA minori il totale dei corrispettivi mensili entro il giorno 15 del mese successivo; 
  • obbligo di numerare e conservare le fatture di spesa; 
  • obbligo di versare su base trimestrale entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solo la metà dell'IVA riscossa (la percentuale cambia per i diritti radiotelevisivi e per le sponsorizzazioni); 
  • obbligo di redigere la dichiarazione dei redditi annuale applicando le imposte sul 3% del volume di affari commerciale dell'anno. 

 Tutto ciò a condizione di non superare 250.000,00 EURO per anno.  

Cos’è la contabilità separata?

E' la modalità con cui le associazioni che svolgono attività commerciale sono obbligate (cfr. l'art.3 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460) a tenere la contabilità e consiste nel tenere in modo distinto gli incassi e le spese proprie dell'attività commerciale dalle entrate e uscite dell'attività istituzionale.

Come bisogna comportarsi quando si riceve denaro da un'ente pubblico?

Spesso le associazioni trovano negli enti pubblici un'importante fonte di finanziamento per le proprie attività. Questo denaro può costituire un reddito per l'associazione e/o può essere soggetto a IVA: 

  • se l'ente pubblico chiede all'associazione una determinata contropartita, allora il denaro assume la forma di corrispettivo, il rapporto tra associazione e ente pubblico di dice "sinallagmatico" e diventa reddito imponibile IRES e sottoposto al campo di applicazione IVA; 
  • se l'ente pubblico offre all'associazione un finanziamento per le attività istituzionali, allora il denaro assume la forma di contributo, assimilabile ad una donazione. 

Quando e come si devono rilasciare le ricevute?

Quando una associazione riceve soldi (quote e contributi associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commerciali), dovrà rilasciare, se richiesta, una ricevuta. Se l'associazione svolge attività commerciale (ed è quindi dotata di partita IVA) dovrà rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale. A questo obbligo di documentazione delle entrate esistono tre eccezioni: 

  • la prima è relativa alle associazioni che hanno adottato il regime forfettario
  • la seconda è relativa ad una serie di attività "minori" (D.M. 21 dicembre 1992), tra le quali la più interessante è quella dei «venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali»; 
  • la terza è relativa alle operazioni svolte riconducibili alle attività istituzionali. 

Esiste comunque l'obbligo di emettere su richiesta la fattura per ogni genere di attività commerciale, incluse quelle che si configurano come attività istituzionali per le ONLUS. Le ricevute (quietanze) emesse da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive per la riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (art. 7 tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642), mentre le altre ricevute sono soggette al bollo di 2 euro se la somma versata è superiore a 77,47 euro (art. 13 nota 2a tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod.). In questi casi un foglio intestato recante l'indicazione del ricevente e della cifra pagata può essere sufficiente. 

Chi può partecipare alla distribuzione del 5 per mille?

La legge finanziaria 2005 ha stabilito che, in via sperimentale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che si presentano nel 2006, possono presentare la domanda per partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le seguenti categorie di associazioni:  

  • le ONLUS, comprese quelle di diritto come le organizzazioni di volontariato; 
  • le associazioni di promozione sociale di livello nazionale o regionale; 
  • Associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli stessi settori delle onlus.

Altri tipi di agevolazione?

E' possibile invece approfittare di altre agevolazioni: 

  • Sono deducibili dal reddito, come è spiegato nella circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 dell'Agenzia delle Entrate, le donazioni in denaro (non le quote associative) per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) effettuate da una persona fisica, da una società, da un ente non commerciale o da qualunque ente soggetto all'IRES nei confronti: 
  • delle ONLUS 
  • delle organizzazioni di volontariato (che sono ONLUS di diritto) 
  • delle associazioni di promozione sociale di livello nazionale 
  • delle associazioni culturali riconosciute che operano nel campo dei beni culturali 
  • degli Enti religiosi 

che adottano scritture contabili complete e analitiche e che redigono ogni anno un vero e proprio bilancio, comprendente stato patrimoniale e conto economico (vedi alla FAQ Quali sono i libri contabili obbligatori? Devono essere vidimati?); la deduzione non può superare né il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato né l'importo di 70.000,00 EURO. La ONLUS o l'organizzazione di volontariato che riceve la donazione rilascerà una ricevuta con i propri dati identificativi, i dati relativi al versamento (numero dell'assegno ed eventuale numero di conto corrente bancario; denominazione della banca e della filiale) e i dati relativi al donatore. Lo stesso vale per le donazioni in natura; in questo caso si farà riferimento al valore normale del bene donato. 

  • Altrimenti, danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento della donazione, per un importo della donazione che non superi 2.065,83 EURO (quindi una detrazione massima di 392 EURO), le donazioni in denaro per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) effettuate da una persona fisica nei confronti: 
  • delle ONLUS 
  • delle organizzazioni di volontariato (che sono ONLUS di diritto) 
  • delle associazioni di promozione sociale di livello nazionale o regionale 

 Le donazioni in denaro effettuate da soggetti con reddito di impresa danno diritto ad una deduzione dal reddito d'impresa per un importo non superiore a 1.549,37 EURO o al due per cento del reddito d'impresa dichiarato. La ONLUS o l'organizzazione di volontariato che riceve la donazione continuerà a seguire il sistema di scritture contabili previsto dalla propria normativa di riferimento (vedi alla FAQ Quali sono i libri contabili obbligatori? Devono essere vidimati?). 

Un'associazione può accettare donazioni?

Premettiamo che il Codice Civile definisce la donazione come un atto con il quale il donante arricchisce chi riceve «per spirito di liberalità», e che la liberalità è una donazione. I sinonimi che si incontrano nella normativa sono: erogazioni liberali, oblazioni, offerte libere. 
Con l'abrogazione degli art. 17, 600 e 786 del Codice Civile, un'associazione può accettare donazioni (somme in denaro o altri beni mobili) di qualsiasi valore. 
Il soggetto che fa una donazione non può inserire la somma nella Dichiarazione dei Redditi come "costi sostenuti" (per pagare meno tasse), cosa viceversa possibile se si trattasse di una "sponsorizzazione".

A cosa serve e come si ottiene la Partita Iva?

La partita IVA è necessaria se l'associazione intende svolgere un qualsiasi tipo di attività commerciale, sia essa occasionale o abituale. Per ottenere la Partita Iva occorre compilare un modulo e recarsi presso una sede della Agenzia delle Entrate.

Una associazione può svolgere attività commerciale?

L'esercizio di attività commerciali (vendita o prestazione di servizi) è consentito alle associazioni anche se l'attività deve rientrare nelle attività istituzionali dell'associazione previste dallo Statuto e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.Anche l'associazione dovrà quindi, come gli altri enti commerciali, sottostare a tutte le regole proprie dell'attività commerciale: attribuzione del numero di Partita IVA e versare le imposte IRAP e IRES. 

Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi?

La raccolta pubblica occasionale di fondi tramite offerte libere o anche scambi, offerte o cessioni di beni di modico valore (in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione)  non è considerata commerciale ai sensi della lett. a c. 3 art. 143 del Testo Unico in materia di imposte sui redditi. L'associazione dovrà comunque redigere un apposito e separato rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?

Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o meno). E' necessario dare comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. L'Agenzia delle Entrate rilascerà un codice fiscale. E' possibile ottenere il codice fiscale anche senza aver registrato lo statuto o l'atto costitutivo. Il codice fiscale è indispensabile pe registrare statuto e/o atto costitutivo; acquistare beni con fattura; intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale); stipulare contratti di locazione; richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni; erogare compensi; versare ritenute d'acconto; compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello Unico) che per dipendenti e/o collaboratori (modd. CU ecc.). 

Quali i vantaggi fiscali di una associazione?

Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o meno). E' necessario dare comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. L'Agenzia delle Entrate rilascerà un codice fiscale. E' possibile ottenere il codice fiscale anche senza aver registrato lo statuto o l'atto costitutivo. Il codice fiscale è indispensabile pe registrare statuto e/o atto costitutivo; acquistare beni con fattura; intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale); stipulare contratti di locazione; richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni; erogare compensi; versare ritenute d'acconto; compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello Unico) che per dipendenti e/o collaboratori (modd. CU ecc.). 

La nostra associazione è tenuta per legge ad istituire un registro di prima nota?

Nessuna norma prevede l’obbligo per le associazioni prive di partita iva di tenere scritture contabili, ad eccezione dell’art.20 bis del DPR 600/1973 con riferimento all’attività complessivamente svolta dalle Onlus. Si ritiene, però, di consigliare vivamente la tenuta di almeno una prima nota sia per la sua funzione contabile sia per il supporto alla redazione del rendiconto, anche nelle associazioni di più piccole dimensioni.