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2007
LE AGEVOLAZIONI
FISCALI
A FAVORE
DELL’ATTIVITÀ
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
l’agenzia
in
f
orma
LE AGEVOLAZIONI
FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
3
INDICE
INTRODUZIONE
5
1. L’ATTIVITA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA
6
Associazioni e società
sportive dilettantistiche
6
L’iscrizione al CONI
7
I primi adempimenti fiscali
8
2. IL REGIME FISCALE
AGEVOLATO
10
In cosa consiste
10
Le condizioni per accedere
11
Come fare la scelta
12
3. LE AGEVOLAZIONI PER LE
IMPOSTE SUL REDDITO
13
Imposte dirette
13
Irap
14
Le attività considerate
“non commerciali”
15
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE
IMPOSTE INDIRETTE
17
L’Iva
17
L’imposta di registro
18
L’imposta di bollo
18
Le tasse di concessione
governativa
19
5. I COMPENSI PAGATI DALLE
ASSOCIAZIONI: IL TRATTAMENTO FISCALE
20
Le imposte sui compensi
agli sportivi
20
Le somme corrisposte agli
amministratori
21
6. I BENEFICI SUI
FINANZIAMENTI RICEVUTI
24
Le sponsorizzazioni
24
La raccolta dei fondi
25
7. LE DICHIARAZIONI
FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
26
Il modello UNICO
26
Il modello 770
26
8. LE AGEVOLAZIONI PER CHI
SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI
28
Iscrizione e abbonamento
alle associazioni sportive
28
Le erogazioni liberali
effettuate da persone fisiche
28
Le erogazioni delle
società ed enti
29
9. PER SAPERNE DI PIÙ
30
5
LE AGEVOLAZIONI
FISCALI
A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
INTRODUZIONE
Negli ultimi anni
l’attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte
del
legislatore. Infatti,
oltre all’introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare
cer-
tezza giuridica
all’associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali
finaliz-
zati a sostenere le
società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro
attività.
Così, oggi un ente
sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può conta-
re su una gestione fondata
secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profilo
tributario, può fruire di
rilevanti agevolazioni.
Anche nell’ultima Legge
Finanziaria per il 2007 non mancano disposizioni dirette a favorire lo
sviluppo delle discipline
sportive.
Per promuovere la pratica
sportiva tra i bambini e i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata infatti pre-
vista la possibilità di
detrarre dall’Irpef nella misura del 19 per cento le spese per l’iscrizione
annuale e l’abbonamento ad
associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, è stata prevista una riduzione del 50
per cento dei canoni sulle
concessioni demaniali marittime accordate alle società sportive dilet-
tantistiche, purché queste
non abbiano scopo di lucro e risultino iscritte alle rispettive Federa-
zioni sportive nazionali.
Nella presente guida sarà
tracciato un quadro sintetico delle disposizioni tributarie che le asso-
ciazioni sportive
dilettantistiche sono tenute ad osservare, ponendo in particolar modo l’atten-
zione sugli aiuti e sugli
incentivi fiscali introdotti in loro favore.
1. L’ATTIVITÀ
SPORTIVA DILETTANTISTICA
L’attività sportiva
dilettantistica in forma associata può essere esercitata
sia sotto la forma
giuridica di “associazione sportiva dilettantistica”
(con o senza personalità
giuridica) sia sotto la forma di “società sporti-
va dilettantistica”.
Quest’ultima può essere
costituita nella forma di società di capitale o
di società cooperativa
senza scopo di lucro.
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
La costituzione di
associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell’at-
to costitutivo e dello
statuto.
Riguardo alla forma, la
costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica può avvenire per
atto pubblico, scrittura
privata con firme autenticate o scrittura privata registrata.
Per la costituzione delle
società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di
lucro è previsto invece
l’obbligo dell’atto pubblico.
Nell’atto costitutivo sono
indicati, tra l’altro:
I
la denominazione sociale;
I
la sede legale;
I
i dati dei soci fondatori.
Lo statuto è il
documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano
il suo funzionamento. Per
poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite
nello statuto delle
associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche
sono le seguenti:
I
la denominazione;
Con riferimento alla
denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la
finalità sportiva
dilettantistica.
ATTENZIONE
In presenza di determinate
condizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere la
qualifica di
Organizzazione non Lucrativa
di Utilità Sociale (ONLUS).
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LE AGEVOLAZIONI
FISCALI
A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
I
l’oggetto sociale con
riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, com-
presa l’attività didattica;
I
l’attribuzione della
rappresentanza legale;
I
l’assenza di fini di lucro
e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun
caso, essere divisi fra
gli associati, anche in forme indirette;
I
le norme sull’ordinamento
interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei dirit-
ti di tutti gli associati,
con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società
sportive dilettantistiche
che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le qua-
li si applicano le
disposizioni del codice civile;
I
l’obbligo di redazione dei
rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approva-
zione degli stessi da
parte degli organi statutari;
I
modalità di scioglimento
dell’associazione o della società;
I
l’obbligo di devoluzione
ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e
delle associazioni.
Per quanto riguarda lo
statuto di una società sportiva di capitali, è obbligatoria la previsione di
ulteriori principi. Tra
questi:
I
quello di avere quale
oggetto principale della società l’organizzazione, l’avvio, l’aggiorna-
mento e il perfezionamento
di attività sportive dilettantistiche;
I
il divieto per gli
amministratori di ricoprire cariche sociali e possedere quote o azioni in altre
società o associazioni
sportive dilettantistiche;
I
l’obbligo di osservare le
disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i
regolamenti emanati dalle
Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la
società intende affiliarsi.
L’ISCRIZIONE AL CONI
Per ottenere il
riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” e,
soprattutto, per
poter usufruire delle agevolazioni
fiscali,
è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazio-
nale tenuto dal CONI.
Il CONI rappresenta
l’organismo cui sono state affidate l’organizzazione e il potenziamento del-
lo sport nazionale, la
promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.
Il Registro è suddiviso in
tre sezioni:
I
associazioni sportive
dilettantistiche senza personalità giuridica (che rappresentano la maggior
parte delle associazioni
oggi in attività);
I
associazioni sportive
dilettantistiche con personalità giuridica;
I
società sportive
dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società coo-
perative.
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LE AGEVOLAZIONI
FISCALI
A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Ogni anno il CONI è
tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate un elenco delle
associazioni
e delle società iscritte.
L’iscrizione è un
requisito sostanziale anche per poter ottenere contributi pubblici di qualsiasi
natura.
I PRIMI ADEMPIMENTI FISCALI
Il primo adempimento
fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto
all’Ufficio locale
competente dell’Agenzia delle Entrate con pagamento
dell’imposta di registro
in misura fissa (168
euro).
Entro 30 giorni dalla data
di costituzione va poi comunicato l’inizio attività e presentata la richie-
sta di attribuzione del
numero di Partita IVA (o del codice fiscale se la società intende svolgere
solo attività non
commerciali).
Per effettuare tali
adempimenti si utilizza il Modello AA7/8 (messo a disposizione gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito
internet, www.agenziaentrate.gov.it) al quale va alle-
gata una copia dell’atto
costitutivo e dello statuto dell’associazione.
Sul sito internet del CONI
(www.coni.it) è possibile consultare il Registro nazionale per vedere quali
associazioni e
società sportive hanno
effettuato la registrazione.
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LE AGEVOLAZIONI
FISCALI
A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Il Modello AA7/8 può
essere presentato:
I
direttamente ad uno
qualsiasi degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, in duplice copia;
I
in unico esemplare,
mediante raccomandata postale da inviare ad uno qualsiasi degli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia
fotostatica di un documento di identificazione del
dichiarante;
I
in via telematica, direttamente
dal richiedente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione
telematica.
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LE AGEVOLAZIONI
FISCALI
A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
2. IL REGIME
FISCALE AGEVOLATO
Il regime fiscale
“normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è
quello degli enti non
commerciali.
E’ possibile però
usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla
legge 16 dicembre 1991 n.
398, successivamente integrata e modificata) sia
per quanto riguarda la
determinazione dell’Iva che per le imposte dirette.
IN COSA CONSISTE
Le agevolazioni previste
a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la
semplificazione degli
adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai
fini Iva. In particolare,
le agevolazioni prevedono:
I
la determinazione
forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di
redditività);
I
un sistema forfetario di
determinazione dell’Iva;
I
l’esonero dall’obbligo di
tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari,
registri Iva, scritture
ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
I
l’esonero dalla redazione
dell’inventario e del bilancio;
I
l’esonero dagli obblighi
di fatturazione e registrazione (se non si svolgono attività commerciali).
I libri da tenere
Ai fini Iva le associazioni
sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal
Decreto Ministeriale
dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni
mese, tutte le entrate conseguite nel mese
precedente, distinte in quote sociali, ricavi derivanti
da attività commerciali,
contributi ricevuti ed ogni altro tipo di entrata.
I libri sociali che è
obbligatorio tenere sono due: il libro soci e il libro verbali
assemblee. Nel
primo occorre annotare i
dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio
direttivo); nel secondo
devono risultare tutti i verbali delle assemblee.
DA COSA SI E’
ESONERATI
I
tenuta delle scritture
contabili
I
presentazione della
dichiarazione IVA
I
emissione scontrini e/o
ricevute fiscali
COSA E’
OBBLIGATORIO
I
conservare e numerare le
fatture emesse e di acquisto
I
annotare i corrispettivi
e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali
I
versare trimestralmente
l’Iva
I
tenere il libro soci e il
libro verbali assemblee
I
presentare la
dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello
770, nei casi in cui è
previsto
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LE AGEVOLAZIONI
FISCALI
A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
LE CONDIZIONI PER
ACCEDERE
Il regime agevolato può
essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle relati-
ve sezioni, in possesso
di determinati requisiti soggettivi (vedi schema sotto) e a condizione che
si verifichi un preciso presupposto
oggettivo.
E’ necessario, infatti,
che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio
di attività commerciali
proventi per un importo non superiore a 250.000 euro.
In particolare, ai fini
dell’opzione per l’applicazione del regime agevolato, valgono i seguenti
criteri:
I
i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)
devono aver conseguito
nell’anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro;
I
i soggetti con periodo
d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30
giugno) devono aver
conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d’im-
posta precedente;
I
le associazioni di nuova
costituzione con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,
devono rapportare il
limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costi-
tuzione e il termine dell’esercizio,
computandolo a giorni.
Le società e le
associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono
che nello stesso anno di
costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un
ammontare non superiore
al citato limite.
In questo limite occorre
tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi ero-
gati da pubbliche
amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale. Non si considerano,
invece, le indennità
percepite per la preparazione e l’addestramento degli atleti.
I REQUISITI SOGGETTIVI
PER FRUIRE DEL REGIME AGEVOLATO
assenza del
fine di lucro
svolgimento di attività
sportiva dilettantistica (riconosciuta
tale dal Coni) compresa
l’eventuale attività didattica
affiliazione a Federazioni
sportive
nazionali o Enti di
promozione sportiva
Dal periodo d’imposta
2003 anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società
di capitali sen-
za scopo di lucro possono
determinare il reddito in maniera forfetaria secondo il regime della legge 16
dicembre
1991 n. 398.
Ovviamente è necessario
rispettare il limite massimo dei proventi (250.000 euro) realizzati
nell’esercizio di attività
commerciali.
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LE AGEVOLAZIONI
FISCALI
A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
COME FARE LA SCELTA
L’opzione e la revoca di
regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da
comportamenti concludenti
del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
In sostanza, la scelta di
un regime, piuttosto che di un altro, dipende esclusivamente dalla sua
attuazione concreta sin
dall’inizio dell’anno o dell’attività.
Questo principio si
applica anche con riferimento all’opzione per la determinazione forfetaria
dell’Iva e del reddito
delle associazioni sportive dilettantistiche.
L’opzione ha valore fino
a quando non viene revocata ma, una volta fatta, è vincolante per un
periodo di cinque anni.
Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime
agevolato cessa automaticamente
e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requi-
sito oggettivo, si
passerà al regime ordinario.
In sostanza, quando si
verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le
imposte sui redditi, due
differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:
I
nel primo (dall’inizio
del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del
limite), si applicherà il
regime agevolato;
I
nel secondo (dal mese
successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del perio-
do d’imposta), si
applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per
l’assolvimento dell’Iva e
degli adempimenti contabili.
I soggetti esonerati
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, se intendono effet-
tuare l’opzione, devono
comunicarla all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, con le
modalità e i termini
previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi, uti-
lizzando la specifica
modulistica relativa alla dichiarazione annuale Iva (quadro VO della
dichiarazione Iva).
L’opzione è comunicata,
inoltre, alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si inten-
de fruire del regime
agevolato.
Per comportamento
concludente si intende l’effettuazione da parte del contribuente di una serie
di adempimenti
che presuppongono
chiaramente la scelta di un determinato regime opzionale.
Le disposizioni
tributarie lo ammettono, sempre che vi siano i presupposti soggettivi ed
oggettivi per avvalersi del
regime scelto.
Un esempio di
comportamento concludente è quello di un contribuente che, pur non avendolo
comunicato, decide
di versare l’Iva
trimestralmente anziché mensilmente. Ebbene, i pagamenti effettuati con le
regole e alle scadenze
stabilite per coloro che
versano con tale periodicità rappresentano il comportamento concludente.
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LE AGEVOLAZIONI
FISCALI
A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
3.LE AGEVOLAZIONI
PER LE IMPOSTE SUL REDDITO
IMPOSTE DIRETTE
Gli enti di tipo
associativo, di cui fanno parte anche le associazioni
sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in
linea di principio, alla
disciplina generale degli
enti non commerciali.
Gli enti non commerciali
determinano il reddito in maniera forfetaria,
applicando al totale dei
ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficien-
te di redditività
variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti
(vedi tabella).
Per le associazioni che
invece scelgono il regime fiscale agevolato contenuto nella legge 16
dicembre 1991 n. 398, è
stato individuato un coefficiente ancora più favorevole.
Esse, infatti,
determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando ai proventi
di
natura commerciale un
coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento).
Al reddito così
determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Non si tiene conto,
inve-
ce, delle indennità
percepite per la formazione e l’addestramento degli atleti.
DETERMINAZIONE FORFETARIA
DEL REDDITO: I RICAVI TASSABILI
ATTENZIONE
I proventi commerciali
conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e
quelli derivanti dal-
la raccolta fondi (vedi
capitolo 6) non concorrono a formare il reddito imponibile fino ad un importo
complessivo di
51.645,69 euro per
periodo d’imposta e per un massimo di 2 eventi all’anno.
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LE AGEVOLAZIONI
FISCALI
A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
REGIME AGEVOLATO (LEGGE
398/91)
RICAVI DERIVANTI DA
attività istituzionale