Page 1

  

  
  

Page 2

  

1

2007

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

A FAVORE DELL’ATTIVITÀ

SPORTIVA DILETTANTISTICA

l’agenzia

in
f
orma


  
  

Page 3

  

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

3

INDICE

INTRODUZIONE
   5

1. L’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
  6

Associazioni e società sportive dilettantistiche
  6

L’iscrizione al CONI
  7

I primi adempimenti fiscali
 8

2. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO
   10

In cosa consiste
  10

Le condizioni per accedere
 11

Come fare la scelta
 12

3. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO
 13

Imposte dirette
 13

Irap
 14

Le attività considerate “non commerciali”
   15

4. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE INDIRETTE
  17

L’Iva
  17

L’imposta di registro
 18

L’imposta di bollo
 18

Le tasse di concessione governativa
 19

5. I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI: IL TRATTAMENTO FISCALE
 20

Le imposte sui compensi agli sportivi
 20

Le somme corrisposte agli amministratori
 21

6. I BENEFICI SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI
  24

Le sponsorizzazioni
 24

La raccolta dei fondi
 25

7. LE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
 26

Il modello UNICO
 26

Il modello 770
 26

8. LE AGEVOLAZIONI PER CHI SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI
 28

Iscrizione e abbonamento alle associazioni sportive
 28

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche
 28

Le erogazioni delle società ed enti
 29

9. PER SAPERNE DI PIÙ
 30


  
  

Page 4

  

5

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni l’attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del

legislatore. Infatti, oltre all’introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare cer-

tezza giuridica all’associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finaliz-

zati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro

attività.

Così, oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può conta-

re su una gestione fondata secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profilo

tributario, può fruire di rilevanti agevolazioni.

Anche nell’ultima Legge Finanziaria per il 2007 non mancano disposizioni dirette a favorire lo

sviluppo delle discipline sportive.

Per promuovere la pratica sportiva tra i bambini e i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata infatti pre-

vista la possibilità di detrarre dall’Irpef nella misura del 19 per cento le spese per l’iscrizione

annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture ed impianti

sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, è stata prevista una riduzione del 50

per cento dei canoni sulle concessioni demaniali marittime accordate alle società sportive dilet-

tantistiche, purché queste non abbiano scopo di lucro e risultino iscritte alle rispettive Federa-

zioni sportive nazionali.

Nella presente guida sarà tracciato un quadro sintetico delle disposizioni tributarie che le asso-

ciazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad osservare, ponendo in particolar modo l’atten-

zione sugli aiuti e sugli incentivi fiscali introdotti in loro favore.


  
  

Page 5

  

1. L’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata

sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica

(con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sporti-

va dilettantistica”.

Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o

di società cooperativa senza scopo di lucro.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell’at-

to costitutivo e dello statuto.

Riguardo alla forma, la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica può avvenire per

atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata.

Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di

lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico.

Nell’atto costitutivo sono indicati, tra l’altro:

I

la denominazione sociale;

I

la sede legale;

I

i dati dei soci fondatori.

Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano

il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite

nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche

sono le seguenti:

I

la denominazione;

Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva

dilettantistica.

ATTENZIONE

In presenza di determinate condizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere la qualifica di

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

6

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA


  
  

Page 6

  

I

l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, com-

presa l’attività didattica;

I

l’attribuzione della rappresentanza legale;

I

l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun

caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

I

le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei dirit-

ti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società

sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le qua-

li si applicano le disposizioni del codice civile;

I

l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approva-

zione degli stessi da parte degli organi statutari;

I

modalità di scioglimento dell’associazione o della società;

I

l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e

delle associazioni.

Per quanto riguarda lo statuto di una società sportiva di capitali, è obbligatoria la previsione di

ulteriori principi. Tra questi:

I

quello di avere quale oggetto principale della società l’organizzazione, l’avvio, l’aggiorna-

mento e il perfezionamento di attività sportive dilettantistiche;

I

il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali e possedere quote o azioni in altre

società o associazioni sportive dilettantistiche;

I

l’obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i

regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la

società intende affiliarsi.

L’ISCRIZIONE AL CONI

Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” e, soprattutto, per

poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazio-

nale tenuto dal CONI.

Il CONI rappresenta l’organismo cui sono state affidate l’organizzazione e il potenziamento del-

lo sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.

Il Registro è suddiviso in tre sezioni:

I

associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica (che rappresentano la maggior

parte delle associazioni oggi in attività);

I

associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

I

società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società coo-

perative.

7

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA


  
  

Page 7

  

Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni

e delle società iscritte.

L’iscrizione è un requisito sostanziale anche per poter ottenere contributi pubblici di qualsiasi natura.

I PRIMI ADEMPIMENTI FISCALI

Il primo adempimento fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto

all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate con pagamento dell’imposta di registro

in misura fissa (168 euro).

Entro 30 giorni dalla data di costituzione va poi comunicato l’inizio attività e presentata la richie-

sta di attribuzione del numero di Partita IVA (o del codice fiscale se la società intende svolgere

solo attività non commerciali).

Per effettuare tali adempimenti si utilizza il Modello AA7/8 (messo a disposizione gratuitamente

dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet, www.agenziaentrate.gov.it) al quale va alle-

gata una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.

Sul sito internet del CONI (www.coni.it) è possibile consultare il Registro nazionale per vedere quali associazioni e

società sportive hanno effettuato la registrazione.

8

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA


  
  

Page 8

  

Il Modello AA7/8 può essere presentato:

I

direttamente ad uno qualsiasi degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, in duplice copia;

I

in unico esemplare, mediante raccomandata postale da inviare ad uno qualsiasi degli Uffici

dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del

dichiarante;

I

in via telematica, direttamente dal richiedente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione

telematica.

9

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA


  
  

Page 9

  

2. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è

quello degli enti non commerciali.

E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla

legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia

per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette.

IN COSA CONSISTE

Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la

semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai

fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono:

I

la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);

I

un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;

I

l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari,

registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);

I

l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;

I

l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (se non si svolgono attività commerciali).

I libri da tenere

Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal

Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni

mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente, distinte in quote sociali, ricavi derivanti

da attività commerciali, contributi ricevuti ed ogni altro tipo di entrata.

I libri sociali che è obbligatorio tenere sono due: il libro soci e il libro verbali assemblee. Nel

primo occorre annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio

direttivo); nel secondo devono risultare tutti i verbali delle assemblee.

DA COSA SI E’

ESONERATI

I

tenuta delle scritture contabili

I

presentazione della dichiarazione IVA

I

emissione scontrini e/o ricevute fiscali

COSA E’

OBBLIGATORIO

I

conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto

I

annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali

I

versare trimestralmente l’Iva

I

tenere il libro soci e il libro verbali assemblee

I

presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello

770, nei casi in cui è previsto

10

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA


  
  

Page 10

  

LE CONDIZIONI PER ACCEDERE

Il regime agevolato può essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle relati-

ve sezioni, in possesso di determinati requisiti soggettivi (vedi schema sotto) e a condizione che

si verifichi un preciso presupposto oggettivo.

E’ necessario, infatti, che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio

di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro.

In particolare, ai fini dell’opzione per l’applicazione del regime agevolato, valgono i seguenti criteri:

I

i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)

devono aver conseguito nell’anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro;

I

i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30

giugno) devono aver conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d’im-

posta precedente;

I

le associazioni di nuova costituzione con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,

devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costi-

tuzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni.

Le società e le associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono

che nello stesso anno di costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un

ammontare non superiore al citato limite.

In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi ero-

gati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale. Non si considerano,

invece, le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento degli atleti.

I REQUISITI SOGGETTIVI PER FRUIRE DEL REGIME AGEVOLATO

assenza del

fine di lucro

svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta

tale dal Coni) compresa l’eventuale attività didattica

affiliazione a Federazioni sportive

nazionali o Enti di promozione sportiva

Dal periodo d’imposta 2003 anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali sen-

za scopo di lucro possono determinare il reddito in maniera forfetaria secondo il regime della legge 16 dicembre

1991 n. 398.

Ovviamente è necessario rispettare il limite massimo dei proventi (250.000 euro) realizzati nell’esercizio di attività

commerciali.

11

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA


  
  

Page 11

  

COME FARE LA SCELTA

L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da

comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

In sostanza, la scelta di un regime, piuttosto che di un altro, dipende esclusivamente dalla sua

attuazione concreta sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.

Questo principio si applica anche con riferimento all’opzione per la determinazione forfetaria

dell’Iva e del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche.

L’opzione ha valore fino a quando non viene revocata ma, una volta fatta, è vincolante per un

periodo di cinque anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime

agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requi-

sito oggettivo, si passerà al regime ordinario.

In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le

imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:

I

nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del

limite), si applicherà il regime agevolato;

I

nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del perio-

do d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per

l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili.

I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, se intendono effet-

tuare l’opzione, devono comunicarla all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, con le

modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi, uti-

lizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale Iva (quadro VO della

dichiarazione Iva).

L’opzione è comunicata, inoltre, alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si inten-

de fruire del regime agevolato.

Per comportamento concludente si intende l’effettuazione da parte del contribuente di una serie di adempimenti

che presuppongono chiaramente la scelta di un determinato regime opzionale.

Le disposizioni tributarie lo ammettono, sempre che vi siano i presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del

regime scelto.

Un esempio di comportamento concludente è quello di un contribuente che, pur non avendolo comunicato, decide

di versare l’Iva trimestralmente anziché mensilmente. Ebbene, i pagamenti effettuati con le regole e alle scadenze

stabilite per coloro che versano con tale periodicità rappresentano il comportamento concludente.

12

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA


  
  

Page 12

  

3.LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTE DIRETTE

Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche le associazioni

sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in linea di principio, alla

disciplina generale degli enti non commerciali.

Gli enti non commerciali determinano il reddito in maniera forfetaria,

applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficien-

te di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti

(vedi tabella).

Per le associazioni che invece scelgono il regime fiscale agevolato contenuto nella legge 16

dicembre 1991 n. 398, è stato individuato un coefficiente ancora più favorevole.

Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando ai proventi di

natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento).

Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Non si tiene conto, inve-

ce, delle indennità percepite per la formazione e l’addestramento degli atleti.

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO: I RICAVI TASSABILI

ATTENZIONE

I proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dal-

la raccolta fondi (vedi capitolo 6) non concorrono a formare il reddito imponibile fino ad un importo complessivo di

51.645,69 euro per periodo d’imposta e per un massimo di 2 eventi all’anno.

13

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

REGIME AGEVOLATO (LEGGE 398/91)

RICAVI DERIVANTI DA

attività istituzionale

NON TASSABILI

RICAVI DERIVANTI DA

attività commerciale, spettacoli spor-

tivi, sponsorizzazioni, diritti riprese

televisive o trasmissioni radiofoniche

TASSABILE

il 3%

REGIME ENTI NON COMMERCIALI

prestazione

di servizi

15% fino a 15.493,71

25% oltre 15.493,71 e fino a 309.874,14

altre attività

10% fino a 25.822,84

15% oltre 25.822,84 e fino a 516.456,90


  
  

Page 13

  

In ogni caso, le associazioni sportive, anche se svolgono per la maggior parte del periodo d’im-

posta attività commerciale, non possono mai perdere la qualifica di “ente non commerciale”.

Pertanto, anche quando non disporranno della facoltà di usufruire delle agevolazioni della leg-

ge n. 398 del 1991, potranno sempre determinare il reddito in maniera forfetaria con i coeffi-

cienti previsti per gli enti non commerciali.

Questo non vale per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali che, anche

se non perseguono il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commer-

ciale. Nei loro confronti, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni relative agli

enti non commerciali.

IRAP

L’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo dovuto da imprese e professioni-

sti il cui gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell’assistenza sanitaria.

Il valore della produzione (che rappresenta la base imponibile su cui si determina l’imposta) è diverso

a seconda che l’associazione svolga solo attività istituzionale o anche attività di natura commerciale.

I

Nel primo caso, è dato dalla somma di:

– retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati;

– compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.

L’ente sportivo che ha sostenuto tali costi ha l’obbligo di compilare ed inviare la dichiarazione

Irap (Modello UNICO - Enti Non Commerciali) ai soli fini dell’imposta.

I

Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, che hanno scelto il regime

fiscale agevolato, calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires

(applicando cioè il coefficiente di redditività del 3 per cento sui proventi commerciali conse-

guiti) i seguenti costi non deducibili ai fini Irap:

– le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;

– i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale;

– gli interessi passivi.

Una volta determinata la base imponibile, per determinare l’ammontare dell’Irap dovuta si appli-

cherà la percentuale del 4,25 per cento (o altra aliquota prevista da legge regionale).

Il reddito imponibile e l’ammontare dell’imposta dovuta dovranno essere dichiarati presentando

il Modello UNICO - Enti Non Commerciali.

Le agevolazioni nel pagamento dell’Irap consistono essenzialmente in deduzioni dalla base

imponibile. In particolare, non concorrono a determinare il valore della produzione:

14

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA


  
  

Page 14

  

I

i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

I

le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione

lavoro;

I

i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.

LA BASE IMPONIBILE IRAP PER LE ASSOCIAZIONI CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E COMMERCIALE

LE ATTIVITÀ CONSIDERATE “NON COMMERCIALI”

Le associazioni sportive dilettantistiche possono considerare “non commerciali”, con i conse-

guenti vantaggi fiscali, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa, a condizione,

però, che abbiano redatto l’atto costitutivo e lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della

scrittura privata autenticata o registrata e che in essi siano presenti ulteriori clausole (articolo

148, comma 8, del TUIR) rispetto a quelle indicate nel capitolo 2.

Tra queste:

Ad esempio, non si considera mai “commerciale” l’attività svolta nei confronti dei propri asso-

ciati in conformità agli scopi istituzionali.

In ogni caso, si considera di natura commerciale l’attività resa dietro corrispettivi specifici.

A prescindere dal rispetto delle citate clausole, le quote o contributi associativi incassati non concorrono a forma-

re il reddito dell’ente in quanto corrisposte per consentire la copertura delle spese.

– il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione;

– l’obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità;

– l’obbligo di redazione di un rendiconto annuale economico e finanziario;

– l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

PROVENTI

COMMERCIALI

CONSEGUITI

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE

CONTRIBUTI INAIL

SPESE APPRENDISTI,

DISABILI E DIPENDENTI CFL

COMPENSI A COLLABORATORI

E LAVORATORI AUTONOMI

COMPENSI, PREMI,

INDENNITA’ A

SPORTIVI DILETTANTI

INTERESSI PASSIVI

(per le associazioni

che svolgono anche

attività commerciale)

+

15

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA


  
  

Page 15

  

E’ prevista una deroga a tale principio in base alla quale non vengono considerate di natura com-

merciale (e quindi non sono tassabili) le operazioni svolte in conformità allo statuto e in attuazio-

ne del fine istituzionale dell’ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici.

Inoltre, con un’ulteriore deroga il legislatore ha previsto che la cessione di pubblicazioni anche

a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se le stesse vengono cedute,

prevalentemente, agli associati.

Vi sono delle attività considerate comunque oggettivamente commerciali. Tra esse:

– cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;