Gazzetta Ufficiale N. 300 del 29 Dicembre 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23
dicembre 2003
Attuazione dell'art. 51, comma 2 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre
2003, n. 306, in materia di « tutela della salute dei non fumatori » .
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, in materia di « tutela della salute dei non fumatori » ;
Visto il parere
espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 sullo
schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante « Regolamento di attuazione dell'art. 51,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'accordo tra
Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della
salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, sancito nella seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province
autonome del 24 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori,
sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
regioni e province autonome del 24 luglio 2003.
Art. 2.
1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi
impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei
modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.
Roma, 23 dicembre 2003
p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Allegato 1
REQUISITI TECNICI
DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI
VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI
MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.
1.
I locali riservati ai fumatori, di cui
all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere
contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente
separati da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i
locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
2.
a) essere
delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b) essere dotati di
ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di
chiusura;
c) essere forniti di
adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un
locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per
fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione
forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio
supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi
dove e' vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere
adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare
e' pari a 30 litri/secondo per ogni persona che puo'
essere ospitata nei locali in conformita' della
normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7
persone/mq. All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone
ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3. I locali per
fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai
fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla meta' della superficie
complessiva di somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per
fumatori non e' riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso
idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa
in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonche'
dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione,
la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere
conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di
sicurezza
e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti
abilitati sono tenuti a rilasciare idonea
dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte
ed in conformita' dei medesimi alla normativa
vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione
comprensivi dell'idoneita' del sistema di espulsione,
e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di
ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorita'
competente.
7. Nei locali in cui e'
vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che
evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneita'
sul territorio nazionale, tecnicamente
opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata
dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni
applicabili ai contravventori e dei soggetti cui
spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le
infrazioni.
8. Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello riportato al
punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza,
sono adottabili cartelli con la sola scritta
«VIETATO FUMARE».
9. I locali per fumatori sono
contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per
le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7, la
scritta «AREA PER FUMATORI».
• I cartelli di
cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per
le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7, la
dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI
VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato
funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la
contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.
11. Il locale non
rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui
ai punti precedenti non e' idoneo all'applicazione della normativa di cui
all'art. 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3. Legge 16 gennaio 2003, n. 3
"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"
...OMISSIS...
art.51
(Tutela della salute dei non fumatori)
1. È vietato fumare nei locali
chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad
utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b) , devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale , con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3.
Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b) , devono essere adibiti ai non
fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie
complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere
individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve
prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a
soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai
fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente
articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre
1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di
informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5
entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale , con accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle
infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare
i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle
infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non
comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11
novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il
divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
Legge del 31/10/03 n.306
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee. Legge comunitaria2003
...OMISSIS....
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
...omissis...
ART.
7.
(Modifiche all'articolo 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in
conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,".
2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" è sostituita dalla seguente: "provvedimento".