Legge 27 dicembre 2002, n. 289

OBBLIGATORIETA’ DELL’ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI

 

ASSICURAZIONE SPORTIVI DILETTANTI

 

Dal 1 luglio 2003, con l'emanazione della Legge finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - articolo 51) è divenuto effettivo l'obbligo di assicurazione per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni nazionali. Tutti gli enti di promozione sportiva, le associazioni delle varie discipline sono dunque obbligati ad assicurare i propri iscritti.

Tale obbligo assicurativo riguarda i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

 

La proposta di legge originaria prevedeva che l'obbligo assicurativo dovesse essere assolto unicamente presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - SPORTASS.

Successivamente invece, in seguito al dibattito parlamentare, tale soluzione monopolista, è stata superata a favore di una soluzione aperta.

La modifica era frutto di una scelta non casuale, diretta a favorire la concorrenza e la libertà di scelta dell'assicurato.

 

Dopo questo significativo passo in avanti, ne è stato, però proprio di recente, compiuto uno nell'opposta direzione.

Nella Legge Finanziaria per il 2004 è stata inserita una modifica all'art. 51 della legge n.289/2002, con il quale viene demandato al Ministro per i beni e le attività culturali di emanare un decreto per stabilire "le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250 (SPORTASS), nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Circolari ANIA

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

(in riferimento a n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Articolo 51

(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti

tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle

discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a

causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una

inabilita` permanente.

 

 

Legge Finanziaria per il 2004 è stata inserita una modifica all'art. 51 della legge n.289/2002

 

Art. 51

Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi

1.                  A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2.                  L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

2.                  -bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.

Aggiornamento: La legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto che "il decreto di cui al, comma 2-bis del presente art. 51, e' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".