Legge 27
dicembre 2002, n. 289
OBBLIGATORIETA’ DELL’ASSICURAZIONE DEGLI
SPORTIVI
ASSICURAZIONE SPORTIVI DILETTANTI
Dal 1 luglio
2003, con l'emanazione della Legge finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n.
289 - articolo 51) è divenuto effettivo l'obbligo di assicurazione
per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici
alle Federazioni nazionali. Tutti gli enti di promozione sportiva, le
associazioni delle varie discipline sono dunque obbligati ad assicurare i
propri iscritti.
Tale obbligo
assicurativo riguarda i casi di infortunio avvenuti in
occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia
derivata la morte o una inabilità permanente.
La proposta di
legge originaria prevedeva che l'obbligo assicurativo dovesse essere assolto
unicamente presso
Successivamente invece, in
seguito al dibattito parlamentare, tale soluzione monopolista, è stata superata
a favore di una soluzione aperta.
La modifica era
frutto di una scelta non casuale, diretta a favorire la concorrenza e la
libertà di scelta dell'assicurato.
Dopo questo significativo passo in avanti, ne è stato, però proprio di
recente, compiuto uno nell'opposta direzione.
Nella Legge
Finanziaria per il 2004 è stata inserita una modifica all'art. 51 della legge
n.289/2002, con il quale viene demandato al Ministro
per i beni e le attività culturali di emanare un decreto per stabilire "le
modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente
pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.
250 (SPORTASS), nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i
relativi premi assicurativi".
Circolari ANIA
Legge 27 dicembre
2002, n. 289
(in riferimento a n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n.
305)
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Articolo
51
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle
Federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia
derivata la morte o una
inabilita` permanente.
Legge
Finanziaria per il 2004 è stata inserita una modifica all'art. 51 della legge
n.289/2002
Art. 51
Disposizioni in materia di assicurazione degli
sportivi
1.
A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo
assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di
atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2.
L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello
svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una
inabilità permanente.
2.
-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonche' i termini, la natura, l'entita'
delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.
Aggiornamento: La legge 24 dicembre
2003, n.