LEGGE 27 dicembre 2002, n.289 (G.U. 31.12.2002)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica.
(Legge Finanziaria 2003).
Art. 90 (Disposizioni per
l'attivita' sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge
16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13
maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche. ";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole:
"a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500
euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento
a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in
misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:
"e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le societa'
e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni
sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche,
nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori
giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di
promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita',
volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante
mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla
seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in
ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di
tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo
altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e' abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma
1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono
soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia
per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui
relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento
o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative
aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con
personalita' giuridica.
13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il
regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in
relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il
credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei
limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera
entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale
acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da
decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella
denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione
sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli
articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad
eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.
18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti
principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita'
didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita'
sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali
in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima
disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli
statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di
promozione sportiva cui la societa' o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini
sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali del
CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi
irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa' di
capitali.
21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le
procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale
cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale
del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le
associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione
nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di
lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio,
previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti
possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali
territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base
di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della
presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda
gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via
preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei
soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita'
di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici,
compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita'
sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto
scolastico o in comuni confinanti.