Legge Regionale
n.34/2002.
“NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE”.
Abrogazione della L.
R. n.10/1995 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Art.
1
Oggetto e finalità della legge
- La Regione
Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione
di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza
la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.
- La Regione
favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e ne sostiene
le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta
la collettività.
- A tal
fine la Regione, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione, ispirandosi ai principi ed
ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina
delle associazioni di promozione sociale), con la presente legge detta
norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale
quale espressione d’impegno e pluralismo della società civile.
- Con
la presente legge, la Regione detta altresì i principi generali che favoriscono
i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione
sociale, nella salvaguardia dell’autonomia delle associazioni stesse.
Art.
2
Associazioni di promozione sociale
- Ai fini
della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale
le associazioni di natura privatistica costituite
ai sensi della legge n. 383 del 2000 per perseguire, senza scopo di lucro,
interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività
di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:
- all'attuazione
dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà
fra i popoli;
- allo
sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla
rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di
libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità,
favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale,
all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione
delle attitudini e delle capacità professionali;
- alla
tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale
e naturale nonché delle tradizioni locali;
- alla
ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- alla
diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili
di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- allo
sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse
locale;
- alla
tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- al
conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
- Ai fini
della presente legge, non sono considerate associazioni di promozione
sociale i soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della legge n.
383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli
associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli
scopi di promozione sociale dell’associazione.
- Le associazioni
di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate
in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi
manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di
promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di
attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non
associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso
di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente,
anche ricorrendo ai propri associati.
Art.
3
Atto costitutivo e statuto
- Le associazioni
di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate
di uno statuto che ne garantisce l’autonomia organizzativa, gestionale
e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:
- la
denominazione e la sede legale;
- lo
scopo;
- l'attribuzione
della rappresentanza legale;
- l'assenza
di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi
fra gli associati in forme indirette o differite;
- l'obbligo
di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
- la
democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività
delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento
all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto
associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni,
il Presidente della Regione, sentito l'osservatorio regionale di cui
all'articolo 14, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- i criteri
per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed
obblighi;
- l'obbligo
di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
- le
modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione
del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
TITOLO II - REGISTRI DELL’ASSOCIAZIONISMO DI
PROMOZIONE SOCIALE
Art.
4
Registri delle associazioni di promozione
sociale
- Sono
istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni
di promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente
l’albo regionale e gli albi provinciali delle associazioni di cui alla
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione
dell’associazionismo).
- Nei
registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni di promozione
sociale che, avendo sede ed operando nel territorio regionale ed essendo
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono costituite
e svolgono effettivamente l’attività da almeno un anno.
- Nel
registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza
regionale, e precisamente:
- le
associazioni che operino in almeno cinque province del territorio regionale
attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
- gli
organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni di promozione
sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali.
- Nei
registri provinciali possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza
regionale.
- L’iscrizione
nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter
usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter
accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente
legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti
eventualmente da quest’ultima richiesti.
- L’iscrizione
nei registri di cui alla presente legge è incompatibile con l’iscrizione
nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 2 settembre
1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto
1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della
L.R. 31 maggio 1993, n. 26).
Art.
5
Registri comunali
- Al fine
di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i Comuni
possono prevedere l’istituzione di registri comunali delle associazioni
di promozione sociale.
- Nei
registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell’Ente locale, d’ufficio
le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno
sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno
un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in
detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
- Le associazioni
iscritte unicamente nei registri comunali acquisiscono titolo a:
- accedere
a contributi erogati dai Comuni titolari dei registri;
- accedere
a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 12 e 13;
- accedere
all’assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi Comuni,
così come previsto dall'articolo 8, comma 3;
- accedere
alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall’articolo
15.
- I Comuni
possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri
nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all’articolo 12,
commi 2 e 3.
Art.
6
Procedure per l'iscrizione, la cancellazione
e la revisione
- Relativamente
al registro regionale, le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione
vengono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino
ufficiale regionale.
- Relativamente
ai registri provinciali e comunali, in attuazione dell’articolo 117, comma
6 della Costituzione, le Province e i Comuni, ciascuno relativamente ai
propri ambiti di competenza, con propri regolamenti disciplinano le modalità
di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi
di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto
da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
- Il procedimento
di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni
integrative.
- Avverso
i provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri regionale, provinciali
e comunali e avverso i provvedimenti di cancellazione dai registri regionale,
provinciali e comunali sono ammessi i ricorsi di cui all’articolo 10 della
legge n. 383 del 2000.
TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO
DI PROMOZIONE SOCIALE
Art.
7
Forme di sostegno dell'associazionismo
sociale
- La Regione
con la presente legge favorisce l’associazionismo di promozione sociale
attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti
iscritti nei registri regionale e provinciali.
- La Regione
favorisce altresì l’acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni
e degli strumenti utili all’accesso ai finanziamenti e alle iniziative
nazionali e dell’Unione Europea.
Art.
8
Fornitura di spazi e attrezzature
- Ai sensi
dell’articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n.
10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11), la Regione può concedere,
anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo
patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte
nel registro regionale.
- Gli
spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni
sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento
di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
- le
spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni
concessionarie;
- l'associazione
concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni
in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
- la
concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione
a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui
spese siano sostenute dall’associazione concessionaria.
- Le Province,
gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti
pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative
di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe
opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro
disposizione.
Art.
9
Contributi finanziari per il sostegno
dell'associazionismo
- La Regione
assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale
per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale
volti:
- alla
conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell’evoluzione
storica dell'associazionismo;
- al
rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi
e di raccordo interassociativo;
- alla
formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
- al
potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
- alla
tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di
cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di
valore storico.
- La Regione
assegna altresì contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento
per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti
nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.
- La Giunta
regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità
di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l’accesso e per l’erogazione
delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2.
Art.
10
Diritto di partecipazione e di informazione
- Le associazioni
iscritte nei registri regionale e provinciali nell’ambito della Conferenza
Regionale del Terzo Settore di cui all’articolo 35 della legge regionale
21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):
- partecipano
alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- possono
proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi
e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie
di loro interesse.
- Alle
associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso
ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall’articolo 26 della
legge n. 383 del 2000.
Art.
11
Formazione, aggiornamento e qualificazione
- La Regione
promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori
e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la
normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione
degli adulti.
Art.
12
Convenzioni fra associazioni di promozione
sociale e soggetti pubblici
- La Regione,
gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni
con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla
presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso
terzi di cui all’articolo 2.
- Gli
Enti di cui al comma 1 debbono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni,
attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte
delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione
- Le convenzioni
debbono precisare almeno:
- le
attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità
statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
- le
risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi
rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali
impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonchè
le loro condizioni di utilizzazione;
- i costi
relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle
persone messe a disposizione da parte dell'Associazione, adeguatamente
all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti
dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
- l'ammontare
dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
- le
modalità di rimborso delle spese documentate;
- le
modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
- la
durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
- Gli
Enti pubblici possono erogare alle associazioni di promozione sociale
iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti
di pubblico interesse.
Art.
13
Criteri di priorità per le convenzioni
- La scelta,
da parte degli Enti pubblici di cui all’articolo 12, comma 1, dell’associazione
con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso
una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità
operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:
- l'esperienza
maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- il
livello qualitativo adeguato all’attività convenzionata in ordine agli
aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
- l'offerta
di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento
delle attività di pubblico interesse;
- la
sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui
deve essere svolta l'attività;
- il
tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
- la
partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori
d'intervento;
- ulteriori
criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare
tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati
dall'ente pubblico.
- Qualora
le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa
particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di
cui all’articolo 12, comma 1 possono stipulare convenzioni dirette con
le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere
agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.
Art.
14
Osservatorio regionale associazionismo
di promozione sociale
- E’ istituito
l’Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale, quale
Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all’articolo
35 della legge regionale n. 3 del 1999.
- La Giunta
regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore, con
proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di
funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1.
- L’Osservatorio
svolge le seguenti funzioni:
- analizzare
le necessità del territorio e le priorità di intervento;
- favorire
la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti
e testimonianze riguardanti le attività di promozione sociale di cui
all’articolo 2, comma 1;
- promuovere
direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri regionale e provinciali,
iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo
delle attività di promozione sociale di cui all’articolo 2, comma 1;
- formulare
proposte operative in materia di promozione sociale.
- La Regione,
sentito l’Osservatorio, promuove ogni quattro anni la "Conferenza
regionale della promozione sociale" cui partecipano i soggetti pubblici
e le associazioni di promozione sociale interessate.
Art.
15
Riduzione di tributi locali
- Gli
Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi
del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), possono deliberare
riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla presente
legge.
Art.
16
Destinazione d’uso delle sedi e dei
locali associativi
- La sede
delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono
le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso
omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza,
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione
urbanistica.
- La destinazione
d’uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli spazi.
Art.
17
Attività di controllo
- La Regione
e le Province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle
attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri,
al fine di verificare l’effettiva esistenza e permanenza dei requisiti
di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse
usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle
leggi di riferimento.
- Le Province
stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale,
previo parere della competente commissione consiliare, con proprio atto
da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
- Qualora
venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l’iscrizione
ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida
e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie,
l’amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.
- Avverso
i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi
ai sensi dell’articolo 6, comma 4.
TITOLO
IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
18
Oneri finanziari
- Agli
oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa
fronte nell’ambito di capitoli afferenti le unità previsionali
di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.
Art.
19
Norme di indirizzo e coordinamento
- Al fine
di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della
presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, può emanare apposite direttive.
Art.
20
Modificazioni di leggi regionali
- Alla
legge regionale 22 agosto 1994 n. 37 (Norme in materia di promozione culturale)
sono apportate le seguenti modificazioni:
- la
lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
"b) associazioni culturali e organizzazioni operanti anche in campo
culturale";
- la
lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:
"b) progetti che in conformità degli indirizzi del programma triennale
di cui all’articolo 3, vengono presentati da associazioni o organizzazioni
che operano anche in ambito culturale";
- il
comma 3 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
"3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni
di cui al comma 1 lettera b) devono essere iscritte rispettivamente
nei registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri
del volontariato.".
- Alla
legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono
apportate le seguenti modificazioni:
- il
comma 4 dell’articolo 2 è così sostituito:
"4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate,
di norma, tramite convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici
e privati, con le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le
associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni
di promozione sociale, attraverso:
a) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali
e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno
regionale;
b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del
benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione ed il
corretto esercizio delle attività sportive.";
- il
comma 1 dell’articolo 8 è così sostituito:
"1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi
ad enti locali, associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali
delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale
o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80
per cento del tasso praticato dall'istituto bancario.";
- il
comma 1 dell’articolo 11 è così sostituito:
"1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito
della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative
e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative
iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi
finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo
sportivo e ricreativo.".
Art.
21
Abrogazione di norme
- La legge
regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo) è abrogata.
- Il comma
5 dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme
in materia di sport) è abrogato.
- Il comma
4 dell’articolo 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione
turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47,
20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della
l.r. 9 agosto 1993, n. 28) è abrogato
- L’articolo
3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’albo
regionale delle Associazioni "Pro-Loco") è abrogato.
Art.
22
Norma transitoria
- Restano
salve le iscrizioni effettuate negli albi di cui alla legge regionale
n. 10 del 1995, nonchè nell’albo di cui all’articolo
3 della legge regionale n. 27 del 1981.
- Restano
salve inoltre le domande di iscrizione negli albi di cui alla legge regionale
n. 10 del 1995 presentate prima dell’entrata in vigore della presente
legge.
- Entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione
e le Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza,
provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere
nei registri di cui alla presente legge i soggetti iscritti negli albi
e nei registri di cui al comma 1, nonché a completare i procedimenti di
iscrizione di cui al comma 2.
- Entro
centoventi giorni dall’adozione dell’atto ricognitivo
di cui al comma 3, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito
di competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle
leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla presente
legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.
- Le convenzioni
tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.
L’eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dalla presente legge.