Legge 8 novembre 2000, n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 -
Supplemento ordinario n. 186
Capo
I
PRINCÌPI
GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art.
1.
(Princìpi
generali e finalità)
1.
La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà
sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38
della Costituzione.
2.
Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si
intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
3.
La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge,
secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità
ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli
enti locali.
4.
Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di
utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli
enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti
nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5.
Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché,
in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed
enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti
privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi
anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocità e della solidarietà organizzata.
6.
La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il
contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di
tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al
comma 1.
7.
Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle
competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni
contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Art.
2.
(Diritto
alle prestazioni).
1.
Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto
degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi
regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro
familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi,
agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di
cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
ha carattere di universalità. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, sono
tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i
livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell’articolo 22, e a consentire
l’esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche
di cui all’articolo 24 della presente legge, nonchè delle pensioni sociali di
cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato
reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze
per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella
vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi
assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati
dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di
cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali
stabiliti dal Piano nazionale di cui all’articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono
tenuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni
di cui possono usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di
erogazione per effettuare le scelte più appropriate.
Art.
3.
(Princìpi
per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di
interventi e servizi sociali).
1.
Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria
ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e
delle risorse, dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei
risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonchè della
valutazione di impatto di genere.
2.
I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, provvedono, nell’ambito delle
rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del
sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
a) coordinamento ed
integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonchè con le
politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e
cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di
cui all’articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla
realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale nonchè le aziende unità sanitarie locali
per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese
nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3.
I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, per le finalità della presente
legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall’articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un’adeguata
partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell’Unione europea.
4.
I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di
offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e
per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati,
l’eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni
economiche, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a),
numeri 1) e 2), della presente legge, nonchè delle pensioni
sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art.
4.
(Sistema
di finanziamento delle politiche sociali).
1.
La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si
avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze
differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 3.
2.
Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli
interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto
salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi
dell’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè in
attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti
assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonchè, in forma
sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai
provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie
individuate dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle
regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle
risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, nonchè degli autonomi stanziamenti a carico dei
propri bilanci.
5. Ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per
pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale
quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito
minimo di inserimento di cui all’articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, nonchè eventuali progetti di settore individuati ai sensi
del Piano nazionale di cui all’articolo 18 della presente legge.
Art.
5.
(Ruolo
del terzo settore).
1.
Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le
regioni e lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di
cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione
dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed
interventi per l’accesso agevolato al credito ed ai fondi dell’Unione europea.
>tj;2> 2.
Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici,
fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11, promuovono azioni per
favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a
forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel
terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di
analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche
delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 3,
comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai
sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalità previste dall’articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano
specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo
settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla
persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei
principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità
previste al comma 3, le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato
nell’erogazione dei servizi.
Capo
II
ASSETTO
ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Art.
6.
(Funzioni
dei comuni)
1.
I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.
Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2.
Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai
sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di
cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni,
l’esercizio delle seguenti attività:
a)
programmazione, progettazione,
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle
priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse
umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui
all’articolo 1, comma 5;
b)
erogazione dei servizi, delle
prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 22, e dei
titoli di cui all’articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di
competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di
cui all’articolo 8, comma 5;
c)
autorizzazione, accreditamento e
vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1,
comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f),
e 9, comma 1, lettera c);
d)
partecipazione al procedimento per
l’individuazione degli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3,
lettera a);
e) definizione dei parametri di valutazione delle
condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell’accesso
prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3.
Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a)
promuovere, nell’ambito del sistema
locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite
forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto
e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b)
coordinare programmi e attività
degli enti che operano nell’ambito di competenza, secondo le modalità fissate
dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano
attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità
sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
c)
adottare strumenti per la semplificazione
amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l’efficienza,
l’efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di
cui al comma 2, lettera a);
d)
effettuare forme di consultazione
dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e
l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei
programmi;
e)
garantire ai cittadini i diritti di
partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste
dagli statuti comunali.
4.
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso
strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del
ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale
integrazione economica.
Art.
7.
(Funzioni
delle province)
1.
Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali per i compiti previsti dall’articolo 15 della legge 8 giugno
1990, n. 142, nonché dall’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano
il ruolo delle province in ordine:
a)
alla raccolta delle conoscenze e dei
dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri
soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere
all’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
b)
all’analisi dell’offerta
assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più
rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti
locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli
interventi territoriali;
c)
alla promozione, d’intesa con i
comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione
professionale di base e all’aggiornamento;
d)
alla partecipazione alla definizione
e all’attuazione dei piani di zona.
Art.
8.
(Funzioni
delle regioni)
1.
Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo
degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a
livello territoriale e disciplinano l’integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata
integrazione sanitaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della
legge 30 novembre 1998, n. 419.
2.
Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità
locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di
cui all’articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, promuovendo, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di
collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a
forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei
soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3.
Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, spetta in particolare l’esercizio delle seguenti funzioni:
a)
determinazione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme
di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali,
delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale
dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le
regioni prevedono incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni
sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota
delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla
presente legge;
b)
definizione di politiche integrate
in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche,
avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del
tempo libero, trasporti e comunicazioni;
c)
promozione e coordinamento delle
azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi
sociali da parte degli enti locali;
d)
promozione della sperimentazione di
modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e
finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze
effettuate a livello europeo;
e)
promozione di metodi e strumenti per
il controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi
ed i risultati delle azioni previste;
f)
definizione, sulla base dei
requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione,
l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione
pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5;
g)
istituzione, secondo le modalità
definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di
registri dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività disciplinate
dalla presente legge;
h)
definizione dei requisiti di qualità
per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all’articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali
adottati in sede nazionale;
l)
definizione dei criteri per la
determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera g);
m)
predisposizione e finanziamento dei
piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività
sociali;
n)
determinazione dei criteri per la
definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti
accreditati;
o)
esercizio dei poteri sostitutivi,
secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali
inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.
4.
Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le
regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la
presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l’eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino
adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.
5.
La legge regionale di cui all’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali
delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le
modalità stabilite dall’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112
del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane,
finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall’esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge per l’esercizio delle funzioni stesse.
Art.
9.
(Funzioni
dello Stato)
1.
Allo Stato spetta l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 129 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo
e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti
aspetti:
a)
determinazione dei principi e degli
obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi
e dei servizi sociali di cui all’articolo 18;
b)
individuazione dei livelli
essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia
assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia,
all’interno del settore penale;
c)
fissazione dei requisiti minimi
strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di
requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili
abitazioni;
d)
determinazione dei requisiti e dei
profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti
di accesso e di durata dei percorsi formativi;
e)
esercizio dei poteri sostitutivi in
caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell’articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
f)
ripartizione delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall’articolo
20, comma 7.
2.
Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del
presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti
competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 129, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art.
10.
(Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza)
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una
nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire l’inserimento delle IPAB che operano in
campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato
di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 22, prevedendo anche
modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 2, lettera b);
b) prevedere, nell’ambito del riordino della disciplina,
la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire
l’obiettivo di un’efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia
statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il
mantenimento della personalità giuridica pubblica;
c) prevedere l’applicazione ai soggetti di cui alla
lettera b):
1)
di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme
contrattuali coerenti con la loro autonomia;
2)
di forme di controllo relative all’approvazione degli statuti, dei bilanci
annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di
investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di
verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la possibilità della trasformazione delle
IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il
rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto
conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la
privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e
patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente
attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto
delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza
ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano
inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei
patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che
incentivino l’accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro
riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei
servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli
stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB
nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti
locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero
risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli
statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l’effettiva
destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli
interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni
specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del
territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e
potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2.
Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di
decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3.
Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo
di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo.
Art.
11.
(Autorizzazione
e accreditamento)
1.
I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione
pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai
comuni. L’autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti
dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze
locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.
I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e
strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data
di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere
autorizzazioni provvisorie, prevedendo l’adeguamento ai requisiti regionali e
nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il
termine di cinque anni.
3.
I comuni provvedono all’accreditamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le
prestazioni erogate nell’ambito della programmazione regionale e locale sulla
base delle determinazioni di cui all’articolo 8, comma 3, lettera n).
4.
Le regioni, nell’ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi
dell’articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il
rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, delle
autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un
periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le
regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli
strumenti per la verifica dei risultati.
Art.
12.
(Figure
professionali sociali)
1.
Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure
professionali sociali.
2.
Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto
con i Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:
a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare
con i corsi di laurea di cui all’articolo 6 del regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare
in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali
riguardanti i requisiti per l’accesso, la durata e l’ordinamento didattico dei
medesimi corsi di formazione;
c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione
dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3.
Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a),
sono definiti dall’università ai sensi dell’articolo 11 del citato regolamento
adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4.
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3-octies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 3 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili
professionali dell’area socio-sanitaria ad elevata integrazione
socio-sanitaria.
5.
Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di
accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6.
Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono
reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli
stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del
concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello
Stato.
Art.
13.
(Carta
dei servizi sociali)
1.
Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, d’intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema
generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta
dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2.
Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai
servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne
le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro
diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di
tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i
diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando
la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di
attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei
servizi.
3.
L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle
prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini
dell’accreditamento.
Capo
III
DISPOSIZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO
SOCIALE
Art.
14.
(Progetti
individuali per le persone disabili)
1.
Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e
sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del
lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali,
predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo
quanto stabilito al comma 2.
2.
Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18
e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione
diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune
in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e
all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il
superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel
progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per
il nucleo familiare.
3.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela
della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare
nella tessera sanitaria, su richiesta dell’interessato, i dati relativi alle
condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona
disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.
Art.
15.
(Sostegno
domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)
1.
Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di
prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche,
particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell’ambito del Fondo
nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con
proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari
opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da
riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per
favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza
domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2.
Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma
1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base
a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza
degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province
autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di
reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui
al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore.
3.
Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e
progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e
programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a
favorire l’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente
familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima
applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1
sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare
integrata.
4.
Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di
cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale
e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli
interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del
presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi
innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all’impegno contabile
delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2,
il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della
sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e
riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.
Art.
16.
(Valorizzazione
e sostegno delle responsabilità familiari)
1.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il
ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona,
nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei
momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana;
sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie;
valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di
progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di
migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono
e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione
dei servizi.
2.
I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio
nazionale, di cui all’articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all’articolo
18, comma 3, lettera b), tengono conto dell’esigenza di favorire le
relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere
le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la
condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l’autonomia
di ciascun componente della famiglia.
3.
Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno
priorità:
a)
l’erogazione di assegni di cura e
altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile,
ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971,
n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in
collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della
prima infanzia;
b)
politiche di conciliazione tra il
tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi
della legislazione vigente;
c)
servizi formativi ed informativi di
sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra
le famiglie;
d)
prestazioni di aiuto e sostegno
domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le
famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici,
psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in
affidamento, di anziani;
e)
servizi di sollievo, per affiancare
nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i
componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di
cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura
durante l’orario di lavoro;
f)
servizi per l’affido familiare, per
sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi
delle famiglie interessate.
4.
Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l’autonomia
finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti
in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con
problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente
immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale,
nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18
e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono
concedere prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero
secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.
L’onere dell’interesse sui prestiti è a carico del comune; all’interno del
Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso
alla spesa destinata a promuovere il prestito sull’onore in sede locale.
5.
I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle
famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì,
deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota dell’imposta comunale sugli
immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l’accesso a più
servizi educativi e sociali.
6.
Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di
agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del
nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono
essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di
modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del
livello della spesa di carattere corrente.
Art.
17.
(Titoli
per l’acquisto di servizi sociali)
1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, i comuni possono
prevedere la concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per
l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di
interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni
economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall’articolo
24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché
dalle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2.
Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 18, comma
3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione
dei titoli di cui al comma 1 nell’ambito di un percorso assistenziale attivo
per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla
base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi
sociali.
Capo
IV
STRUMENTI
PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art.
18.
(Piano
nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)
1.
Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi
sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle
risorse finanziarie individuate ai sensi dell’articolo 4 nonché delle risorse
ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
2.
Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di
promozione sociale di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente
rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel
settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3.
Il Piano nazionale indica:
a)
le caratteristiche ed i requisiti
delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti
dall’articolo 22;
b)
le priorità di intervento attraverso
l’individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare
riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone
in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
c)
le modalità di attuazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e
coordinare con le politiche sanitarie, dell’istruzione, della formazione e del
lavoro;
d)
gli indirizzi per la diffusione dei
servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
e)
gli indirizzi per le sperimentazioni
innovative, comprese quelle indicate dall’articolo 3, comma 4, e per le azioni
di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie,
pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e
servizi sociali;
f)
gli indicatori ed i parametri per la
verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in
rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto
costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;
g)
i criteri generali per la disciplina
del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto
dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h)
i criteri generali per la
determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui
all’articolo 2, comma 3;
i)
gli indirizzi ed i criteri generali
per la concessione dei prestiti sull’onore di cui all’articolo 16, comma 4, e
dei titoli di cui all’articolo 17;
l)
gli indirizzi per la predisposizione
di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e
per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall’articolo 14;
m)
gli indirizzi relativi alla
formazione di base e all’aggiornamento del personale;
n)
i finanziamenti relativi a ciascun
anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali
previsti dall’articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica,
sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
o)
gli indirizzi per la predisposizione
di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai
minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità
familiari, anche in riferimento all’obbligo scolastico, per l’inserimento
sociale delle persone con disabilità e limitazione dell’autonomia fisica e
psichica, per l’integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il
recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4.
Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5.
Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al
Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
nazionale, con particolare riferimento ai costi e all’efficacia degli
interventi, e fornisce indicazioni per l’ulteriore programmazione. La relazione
indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali.
La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con
l’utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle
valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6.
Le regioni, nell’esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in
relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente
articolo, entro centoventi giorni dall’adozione del Piano stesso adottano
nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, attraverso
forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell’articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all’integrazione
socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale,
nonché al coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione
professionale e del lavoro.
Art.
19.
(Piano
di zona)
1.
I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3,
lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le
aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse
disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli interventi sociali e
socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo
18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento
nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse
finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione
alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera
h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del
sistema informativo di cui all’articolo 21;
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi
e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli
organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento
all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi
territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a
livello locale e con le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l’azienda unità
sanitaria locale e con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4.
2.
Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi
dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di
intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili,
stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto,
nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica
dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche
finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a
carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri
soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il
raggiungimento di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di
aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei
servizi.
3.
All’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato
coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti
pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e
all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di
concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.
Art.
20.
(Fondo
nazionale per le politiche sociali)
1.
Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo
Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2.
Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato
di lire 106.700 milioni per l’anno 2000, di lire 761.500 milioni per l’anno
2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l’anno 2000, a
lire 591.500 milioni per l’anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l’anno 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l’anno 2000 e a lire
149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero del
commercio con l’estero.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4.
La definizione dei livelli essenziali di cui all’articolo 22 è effettuata
contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le
politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa
sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità
finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
5.
Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e
procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel
Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime
ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell’allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a
favore dei comuni associati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle
regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei
programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle
spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa
in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché
modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte
degli enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di
entrata in vigore del regolamento.
6.
Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è
trasmesso successivamente alle Camere per l’espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il
regolamento può essere emanato.
7.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto,
annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all’articolo 15,
sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui
all’articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione
della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma
sulla base dei parametri di cui all’articolo 18, comma 3, lettera n). La
ripartizione garantisce le risorse necessarie per l’adempimento delle
prestazioni di cui all’articolo 24.
8.
A decorrere dall’anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per
le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di
cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura
delle prestazioni di cui all’articolo 24 della presente legge.
9.
Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 24,
confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche
sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle
prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
10.
Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell’Unione
europea, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al citato Fondo nazionale.
11.
Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all’impegno contabile della quota
non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la
solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla
rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l’obbligo
di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a
ciascun comune o a ciascuna regione.
Art.
21.
(Sistema
informativo dei servizi sociali)
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema
informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei
bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per
la promozione e l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le
strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è
nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale
ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione
ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del
sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno
degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti
della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti
dall’applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni
annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e
individua, anche nell’ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti
necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini
dell’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con
le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto
conto di quanto disposto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e
gli strumenti necessari ed appropriati per l’attivazione e la gestione del
sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.
4.
Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell’ambito dei piani di cui agli
articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del
sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in
tali piani.
Capo
V
INTERVENTI,
SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Sezione
I
Disposizioni
generali
Art.
22.
(Definizione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante
politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale,
integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure
economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare
l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e
settorializzazione delle risposte.
2.
Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di
prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di
integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto
forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla
pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie
già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: