Decreto Ministeriale n. 471 del 14 novembre 2000 (in vigore
dal 9-2-2002).
“Regolamento recante norme circa
l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel
Registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale a norma dell’art. 8, comma 1, della Legge 7 dicembre
2000, n. 383.”
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista
la legge 7 dicembre 2000, n.
383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"; Visto, in particolare, l'articolo 7 della citata legge
n. 383 del 2000, che prevede
l'istituzione di un Registro nazionale presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali
e previdenziali, al quale possono iscriversi le
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge; Visto,
in particolare, l'articolo 8
della citata legge n. 383 del
2000, che
prevede l'emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di un
regolamento che disciplini
il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a
carattere nazionale nel registro di cui sopra; Visto il decreto
legislativo 30 luglio
1999, n. 300,
come modificato dal
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito
il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione
consultiva per
gli atti normativi
nell'adunanza del 24 settembre 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001;
A d o t t a il
seguente regolamento:
Art. 1. -
O g g e t t o
1. Il presente
regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito
a norma dell'articolo 7,
comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito
denominata legge, nonche' la periodica revisione del medesimo registro.
2. L'iscrizione nel registro e'
condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici
previsti dalla legge.
Art. 2. - Requisiti e procedure di iscrizione
1. Le associazioni costituite e operanti da
almeno un anno, che svolgano attivita' di utilita' sociale ai sensi
dell'articolo 2 della legge e il cui
atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti indicati nell'articolo 3 della legge, possono chiedere l'iscrizione al Registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale, presentando
domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali - Direzione generale per il
volontariato,
l'associazionismo sociale e le
politiche giovanili - corredata da:
a) atto costitutivo, con l'indicazione della
sede legale, e statuto
dell'associazione, corredato, se
necessario, da un documento a
carattere transitorio di
integrazione del medesimo
con le previsioni statutarie
di cui all'articolo 3 della
legge. Tale documento deve essere deliberato dall'organismo
nazionale competente che
recepisca come vincolanti dette previsioni, impegnando
l'associazione a procedere alla modifica dello
statuto
tempestivamente e
comunque non oltre
un anno dalla
data di presentazione della
domanda di iscrizione;
b) indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione
comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti
province del territorio nazionale;
c) nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti
che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
d) sintetica relazione descrittiva della
fisionomia istituzionale dell'associazione
contenente dati relativi a: modello
organizzativo e livelli
di responsabilita' degli organismi nazionali e di
quelli delle eventuali
articolazioni periferiche; numero
totale degli iscritti, criteri e
mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di
consentire la loro
piena partecipazione;
indicazione degli ambiti prevalenti
di attivita', delle iniziative piu' significative
realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.
2.
La domanda e'
inoltrata al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali
e previdenziali - Direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo
sociale e le politiche giovanili
- esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3.
In merito all'iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente preposto
alla Direzione generale
per il volontariato, l'associazionismo sociale
e le politiche giovanili, entro
sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda. A
tal fine fa fede il timbro a
data apposto dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda non
venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi
perfezionata.
Art. 3. - Comunicazione delle modifiche
1.
Le associazioni iscritte al
Registro nazionale comunicano, con le
stesse modalita' prescritte
dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali -
Direzione generale per
il volontariato, l'associazionismo sociale
e le politiche giovanili, affinche' quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie
modificazioni del Registro. Tale
comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni
dall'evento.
Art. 4. - Revisione periodica
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dipartimento delle
politiche sociali e
previdenziali - provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla
revisione periodica delle
associazioni iscritte al registro,
ai fini della verifica della permanenza
dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro.
Art. 5. - Iscrizione automatica
1.
Il diritto di
automatica iscrizione delle
articolazioni territoriali e dei
circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui all'articolo 7, comma 3,
della legge, si
attua attraverso
certificazione
del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti
all'associazione nazionale medesima
e la conformita' dei
loro statuti ai
requisiti di legge;
alla certificazione e' allegato
l'elenco dei soggetti
affiliati con l'indicazione dei
loro legali rappresentanti.
Art. 6. -
Cancellazione
1.
Sono cancellate con provvedimento del dirigente preposto
alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo
sociale e le politiche giovanili le associazioni iscritte al Registro nazionale
che:
a)
ne facciano espressa richiesta con le
stesse modalita' prescritte
dall'articolo 2 del regolamento;
b) perdano i requisiti per l'iscrizione;
c) non
comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 3 del regolamento.
Art. 7. - Ricorsi
in via amministrativa e giurisdizionale
1. Nel caso
di associazioni a
carattere nazionale, avverso i provvedimenti di
rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso
in via amministrativa, entro il termine di
trenta giorni dalla
comunicazione degli stessi,
al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione
del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della
legge.
2. Per il ricorso
giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2,
della legge. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Roma, 14 novembre 2001 Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli - Registrato alla Corte dei conti il
16 gennaio 2002 Ufficio di
controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 31
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai
sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti
del Presidente della
Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il
rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota
al titolo: - La legge 7 dicembre 2000, n. 383,
secante. Disciplina delle
associazioni di promozione
sociale" e' stata
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2000, n.
300. Il testo dell'art. 8, comma 1, e' riportato in note alle premesse. Note
alle premesse: - Il testo dell'art.
7 della c-+itata legge n. 383 del 2000
e' il seguente: Art. 7 (Registri).
- 1. Presso la Presidenza del
Consiglio
dei Ministri -
Dipartimento per gli
affari sociali e' istituito un Registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della
presente legge, le associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti da
almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari
sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a
carattere nazionale si intendono
quelle che svolgono attivita'
in almeno cinque regioni ed
in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione
nel Registro nazionale
delle associazioni a
carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione
nel registro medesimo dei
relativi livelli di organizzazione
territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali
soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni
e le province autonome di Trento
e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale
e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita',
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale".
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 383 del
2000 e' il seguente:
"Art. 8
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali). - 1. Il Ministro
per la solidarieta' sociale, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in
vigore della presente
legge, emana un
apposito regolamento che disciplina il procedimento per
l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e
di cancellazione delle
associazioni a carattere
nazionale nel Registro nazionale di cui all'art. 7, comma
1, e la periodica revisione
dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni
e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'art.
7, comma 4, i procedimenti per
l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attivita' in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale
nonche' la periodica revisione dei
registri regionali e
provinciali, nel
rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le regioni e le province autonome
trasmettono altresi'
annualmente copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11.
3. Il regolamento
di cui al comma 1
e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono
prevedere un termine per
la conclusione del procedimento e possono stabilire che,
decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda
assentita.
4.
L'iscrizione nei registri e'
condizione necessaria per
stipulare le convenzioni e per
usufruire dei benefici revisti
dalla presente legge
e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2".
- Il decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante
"Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario. La legge 3 agosto 2001, n.
317, recante "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' alla legge 23 agosto 1988, n.
400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
2001, n. 181.
- La legge 23
agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente: "3. Con
decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il
testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge
383 del 2000, si veda in note alle premesse.
Note all'art. 2:
Il testo
dell'art. 2 della citata legge n. 383 del 2000 e' il seguente:
"Art. 2 (Associazioni di promozione sociale). - 1. Sono
considerate associazioni di
promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti al fine di svolgere
attivita' di utilita' sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel
pieno rispetto della liberta' e
dignita' degli associati.
2. Non
sono considerate associazioni di promozione sociale, ai
fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni dei
datori di lavoro,
le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno
come finalita' la
tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 3.
Non costituiscono altresi'
associazioni di
promozione sociale
i circoli privati
e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione
all'ammissione degli associati
o prevedono il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,
della quota associativa o che,
infine, collegano, in
qualsiasi forma, la
partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura
patrimoniale".
- Il
testo dell'art. 3 della citata
legge n. 383 del 2000 e' il seguente:
"Art. 3 (Atto
costitutivo e statuto).
- 1. Le associazioni di
promozione sociale si costituiscono con atto
scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono
essere espressamente previsti:
a) la
denominazione;
b)
l'oggetto sociale;
c)
l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d)
l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attivita' non possono,
in nessun caso, essere divisi
fra gli associati, anche in forme indirette;
e)
l'obbligo di reinvestire
l'eventuale avanzo di
gestione a
favore di attivita' istituzionali
statutariamente previste;
f)
le
norme sull'ordinamento interno
ispirato a principi
di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati, con
la previsione dell'elettivita' delle
cariche associative. In relazione alla particolare tura di
talune associazioni, il
Ministro per la solidarieta' sociale, sentito l'Osservatorio
nazionale di cui all'art. 11,
puo' consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri
per l'ammissione e l'esclusione
degli associati ed i loro diritti e
obblighi;
h)
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli
stessi da parte degli organi statutari;
i) le
modalita' di scioglimento dell'associazione;
l)
l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilita' sociale".
Nota all'art. 5:
- Per il
testo dell'art. 7, comma 3, della citata legge n. 383 del 2000, si veda in note
alle premesse.
Note all'art. 7:
-Il testo
dell'art. 11 della citata legge
n. 383 del 2000 e' il seguente:
"Art. 11 (Istituzione e
composizione dell'Osservatorio nazionale). - 1. In sede di prima attuazione
della presente legge, con decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
su proposta del
Ministro per la solidarieta' sociale,
e' istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato
"Osservatorio , presieduto dal
Ministro per la
solidarieta' sociale, composto
da ventisei membri, di cui dieci rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, dieci
rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni
e sei esperti.
2. Le
associazioni di cui
al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno,
dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per piu' di due
mandati.
5. Per
il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la spesa
massima di lire 225 milioni per
il 2000 e di lire 450 milioni annue a
decorrere dal 2001.
6. Entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le
Commissioni parlamentari
competenti, emana un regolamento per
disciplinare le modalita' di elezione dei membri
dell'Osservatorio
nazionale da parte
delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali.
7. Alle
attivita' di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con
le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari
sociali".
- ll testo
dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 383 del 2000 e' il seguente:
"Art.
10 (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle
cancellazioni). - 2.
Avverso i provvedimenti di
rifiuto di iscrizione
e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni,
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel
termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che
ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro
trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalita'
entro sessanta giorni".