Decreto Ministeriale n. 471 del 14 novembre 2000 (in vigore dal 9-2-2002).

“Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di  promozione sociale a norma dell’art. 8, comma 1, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.”

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO   E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

  Vista  la  legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione  sociale";   Visto,  in  particolare, l'articolo 7 della citata legge n. 383 del 2000,  che  prevede  l'istituzione di un Registro nazionale presso il Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche  sociali  e  previdenziali,  al quale possono iscriversi le

associazioni  di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge;  Visto,  in  particolare, l'articolo 8 della citata legge n. 383 del

2000,  che  prevede  l'emanazione  da parte del Ministro del lavoro e delle   politiche   sociali  di  un  regolamento  che  disciplini  il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro di cui sopra;  Visto   il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  come modificato  dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 24 settembre 2001; Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001;

 

                             A d o t t a    il seguente regolamento:

                               Art. 1.    -       O g g e t t o

1.   Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale   nell'apposito   registro  nazionale,  istituito  a  norma dell'articolo  7,  comma  1,  della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominata legge, nonche' la periodica revisione del medesimo registro.

2. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge.

 

                               Art. 2. -    Requisiti e procedure di iscrizione

1.   Le  associazioni  costituite  e operanti da almeno un anno, che svolgano attivita' di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge  e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti indicati  nell'articolo  3 della legge, possono chiedere l'iscrizione al  Registro  nazionale  delle  associazioni  di  promozione sociale, presentando domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Dipartimento  delle  politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il  volontariato,  l'associazionismo  sociale  e  le politiche giovanili - corredata da:

 a)  atto  costitutivo,  con  l'indicazione  della  sede legale, e statuto  dell'associazione,  corredato, se necessario, da un documento a   carattere   transitorio  di  integrazione  del  medesimo  con  le previsioni  statutarie  di  cui  all'articolo  3  della  legge.  Tale documento  deve essere deliberato dall'organismo nazionale competente che   recepisca   come   vincolanti   dette   previsioni,  impegnando  l'associazione    a    procedere    alla   modifica   dello   statuto

tempestivamente   e   comunque  non  oltre  un  anno  dalla  data  di presentazione della domanda di iscrizione;

    b) indicazione    dell'ambito    di    diffusione    territoriale dell'associazione  comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale;

    c) nominativo  del  legale  rappresentante  e  di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;

    d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale  dell'associazione contenente dati relativi a:       modello   organizzativo  e  livelli  di  responsabilita'  degli organismi   nazionali  e  di  quelli  delle  eventuali  articolazioni periferiche; numero  totale  degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o   di   comunicazione   al   fine  di  consentire  la  loro  piena partecipazione;

      indicazione   degli   ambiti  prevalenti  di  attivita',  delle iniziative  piu'  significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.

  2.  La  domanda  e'  inoltrata  al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche   sociali   -   Dipartimento   delle  politiche  sociali  e previdenziali    -    Direzione   generale   per   il   volontariato, l'associazionismo  sociale  e le politiche giovanili - esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

  3.  In  merito  all'iscrizione  al  Registro  nazionale provvede il dirigente  preposto  alla  Direzione  generale  per  il volontariato, l'associazionismo  sociale  e  le politiche giovanili, entro sessanta

giorni  dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il  timbro  a  data  apposto  dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda  non  venga  rigettata  entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.

 

                               Art. 3. -      Comunicazione delle modifiche

  1.  Le  associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le  stesse  modalita'   prescritte dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali    -    Direzione   generale   per   il   volontariato, l'associazionismo   sociale   e  le  politiche  giovanili,  affinche' quest'ultimo  possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni del  Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal  Registro  nazionale,  tempestivamente  e  comunque entro novanta giorni dall'evento.

 

                               Art. 4.  -    Revisione periodica

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle  politiche  sociali  e  previdenziali - provvede d'ufficio, con   cadenza   biennale,   alla  revisione  periodica  delle  associazioni iscritte  al  registro,  ai  fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro.

 

                               Art. 5.  -     Iscrizione automatica

  1.   Il   diritto  di  automatica  iscrizione  delle  articolazioni territoriali  e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui  all'articolo  7,  comma 3,  della  legge,  si  attua  attraverso

certificazione del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti   soggetti   all'associazione   nazionale   medesima   e  la conformita'   dei   loro   statuti   ai   requisiti  di  legge;  alla certificazione  e'  allegato  l'elenco  dei  soggetti  affiliati  con l'indicazione dei loro legali rappresentanti.

 

                               Art. 6.    -     Cancellazione

  1.  Sono  cancellate  con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione  generale  per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili le associazioni iscritte al Registro nazionale che:

    a)  ne  facciano  espressa  richiesta  con  le  stesse  modalita' prescritte dall'articolo 2 del regolamento;

    b) perdano i requisiti per l'iscrizione;

    c) non   comunichino   le   variazioni   intervenute   ai   sensi dell'articolo 3 del regolamento.

 

                               Art. 7.  -   Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale

1.   Nel  caso  di  associazioni  a  carattere  nazionale, avverso i provvedimenti  di  rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di  cancellazione  e'  ammesso  ricorso  in  via amministrativa, entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  degli  stessi,  al Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge.

  2.  Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

    Roma, 14 novembre 2001    Il Ministro: Maroni

   Visto, il Guardasigilli: Castelli - Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31

 

 


 

                                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto  dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi  dell'art.10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei  decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle  pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  Nota  al  titolo: -  La legge 7 dicembre 2000, n. 383, secante.   Disciplina   delle  associazioni  di  promozione  sociale"  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre 2000, n. 300. Il testo dell'art. 8, comma 1, e' riportato in note alle premesse. Note alle premesse:     - Il testo dell'art. 7 della c-+itata  legge n. 383 del 2000 e' il seguente: Art.  7  (Registri).  -  1.  Presso  la Presidenza del

          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari sociali e' istituito un Registro nazionale al quale possono  iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,  le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti  da  almeno  un  anno. Alla tenuta del registro si provvede  con  le  ordinarie  risorse  finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

              2.  Per  associazioni di promozione sociale a carattere nazionale  si  intendono  quelle  che svolgono attivita' in  almeno  cinque  regioni  ed  in  almeno  venti province del territorio nazionale.

              3. L'iscrizione   nel   Registro   nazionale   delle  associazioni  a  carattere nazionale comporta il diritto di automatica  iscrizione  nel  registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione  territoriale  e  dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

          4.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano  istituiscono,  rispettivamente,  registri su scala regionale  e  provinciale,  cui possono iscriversi tutte le associazioni  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che   svolgono   attivita',   rispettivamente,   in  ambito regionale o provinciale".

              -  Il  testo dell'art. 8 della legge n. 383 del 2000 e'  il seguente:

              "Art.  8 (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai  registri  nazionale,  regionali e provinciali). - 1. Il  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente  legge,  emana  un  apposito  regolamento  che disciplina il procedimento   per   l'emanazione   dei   provvedimenti  di  iscrizione   e   di   cancellazione  delle  associazioni  a  carattere  nazionale nel Registro nazionale di cui all'art. 7,  comma  1,  e  la  periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

              2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con proprie leggi, entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge,  l'istituzione dei registri di cui all'art. 7, comma  4,  i  procedimenti  per  l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione   e  di  cancellazione  delle  associazioni  che svolgono  attivita'  in  ambito regionale o provinciale nel           registro  regionale  o  provinciale  nonche'  la  periodica revisione   dei   registri  regionali  e  provinciali,  nel

          rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni   e   le  province  autonome  trasmettono  altresi' annualmente  copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11.

              3.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  e  le leggi regionali  e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un  termine  per  la conclusione del procedimento e possono stabilire  che,  decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

              4.  L'iscrizione  nei registri e' condizione necessaria per  stipulare  le convenzioni e per usufruire dei benefici revisti  dalla  presente  legge  e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2".

              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.  La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001,  n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,  n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata   pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.

              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri",  e'  stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente: "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di           autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per  materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati           dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente  del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

          Nota all'art. 1:

              - Per il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge  383 del 2000, si veda in note alle premesse.

 

          Note all'art. 2:

Il  testo  dell'art. 2 della citata legge n. 383 del  2000 e' il seguente:

       "Art. 2 (Associazioni di promozione sociale). - 1. Sono considerate   associazioni   di   promozione   sociale   le associazioni  riconosciute e non riconosciute, i movimenti,  i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine  di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore di

          associati  o di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno  rispetto della liberta' e dignita' degli associati.

              2.  Non  sono  considerate  associazioni  di promozione sociale,  ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti   politici,   le   organizzazioni   sindacali,   le  associazioni   dei   datori   di  lavoro,  le  associazioni  professionali  e  di  categoria e tutte le associazioni che  hanno  come  finalita'  la  tutela  esclusiva  di interessi economici degli associati.  3.   Non   costituiscono   altresi'   associazioni   di

          promozione  sociale  i  circoli  privati  e le associazioni  comunque   denominate   che   dispongono   limitazioni  con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di  qualsiasi   natura   in   relazione   all'ammissione  degli  associati  o  prevedono  il  diritto  di  trasferimento,  a  qualsiasi  titolo,  della  quota associativa o che, infine,  collegano,  in  qualsiasi  forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale".

              -  Il  testo  dell'art. 3 della citata legge n. 383 del 2000 e' il seguente:

              "Art.   3   (Atto  costitutivo  e  statuto).  -  1.  Le  associazioni  di  promozione  sociale  si costituiscono con  atto  scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede  legale.  Nello  statuto  devono  essere espressamente previsti:

                a) la denominazione;

                b) l'oggetto sociale;

                c) l'attribuzione    della    rappresentanza   legale dell'associazione;

                d) l'assenza  di  fini di lucro e la previsione che i proventi  delle  attivita'  non  possono,  in  nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

                e) l'obbligo  di  reinvestire  l'eventuale  avanzo di

          gestione    a    favore    di    attivita'    istituzionali   statutariamente previste;

f)     le   norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a  principi  di  democrazia  e  di  uguaglianza dei diritti di  tutti  gli  associati,  con  la previsione dell'elettivita' delle  cariche  associative.  In relazione alla particolare tura   di   talune   associazioni,  il  Ministro  per  la solidarieta'  sociale,  sentito l'Osservatorio nazionale di cui  all'art.  11,  puo'  consentire  deroghe alla presente disposizione;

           g) i  criteri  per  l'ammissione e l'esclusione degli  associati ed i loro diritti e obblighi;

                h) l'obbligo     di     redazione    di    rendiconti  economico-finanziari,  nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

                i) le modalita' di scioglimento dell'associazione;

                l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso  di  scioglimento,  cessazione  o  estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilita' sociale".

 

Nota all'art. 5:

              - Per il testo dell'art. 7, comma 3, della citata legge n. 383 del 2000, si veda in note alle premesse.

         

Note all'art. 7:

              -Il  testo  dell'art.  11 della citata legge n. 383 del   2000 e' il seguente:

              "Art.  11 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio   nazionale). - 1. In sede di prima attuazione della presente legge,   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per la solidarieta'  sociale,     e'    istituito    l'Osservatorio    nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio ,  presieduto   dal  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  composto  da  ventisei  membri, di cui dieci rappresentanti delle   associazioni   a  carattere  nazionale maggiormente        rappresentative,  dieci rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e sei esperti.

              2.  Le  associazioni  di  cui  al comma 1 devono essere  iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

              3.  L'Osservatorio  elegge un vicepresidente tra i suoi  componenti di espressione delle associazioni.

              4.  L'Osservatorio  si  riunisce  al massimo otto volte  l'anno,  dura  in  carica tre anni ed i suoi componenti non  possono essere nominati per piu' di due mandati.

              5.    Per   il   funzionamento   dell'Osservatorio   e' autorizzata  la  spesa  massima  di lire 225 milioni per il  2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

              6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  il  Ministro per la solidarieta' sociale, sentite  le  Commissioni  parlamentari competenti, emana un  regolamento  per  disciplinare le modalita' di elezione dei  membri   dell'Osservatorio   nazionale   da   parte   delle  associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

              7.   Alle   attivita'   di   segreteria   connesse   al funzionamento   dell'Osservatorio   si   provvede   con  le ordinarie  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali del Dipartimento per gli affari sociali".

              - ll testo dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 383 del 2000 e' il seguente:

              "Art. 10 (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle  iscrizioni   e   alle   cancellazioni).   -  2.  Avverso  i provvedimenti   di   rifiuto  di  iscrizione  e  avverso  i  provvedimenti  di  cancellazione  e' ammesso, in ogni caso,  entro  sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo  regionale  competente,  che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per  il  deposito  del  ricorso, sentiti i difensori delle parti   che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale   e'  appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al  Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse  modalita'  entro sessanta giorni".