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Legge ordinaria del Parlamento n° 349 del 08/07/1986 |
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“Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.” |
(associazioni
di protezione ambientale)
pubblicata su
Gazzetta Ufficiale S.O. N° 162 del 15 Luglio 1986
Art.1
1.
È istituito il Ministero dell'ambiente.
2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la
conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli
interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa
delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti
l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare
l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche
attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero
degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di
cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali,
delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il
patrimonio naturale.
6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato
dell'ambiente.
Art.2
1.
Il Ministero esercita:
a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto
dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla
stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei
lavori pubblici;
b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento
atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art.102, numeri 1), 3), 4),
5) e 10) del D.P.R.24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto
con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo
citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con
il Ministro della sanità;
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia
di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per
l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le
caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento
atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615 ,
e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date
che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento
della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la
politica agricola e alimentare (CIPAA).
5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione
dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto
ambientale.
6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni
livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla
presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e
utilizzazione delle acque.
7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici,
sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui
alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le
funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla
programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.
8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di
competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle
coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve
marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro della marina mercantile.
10.[...].
11.[...].
12.[...].
13. L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.
14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti
massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione
relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle
emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui
all'articolo 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti,
ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente
del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla L. 23 dicembre 1978,
n. 833 , relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio
di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di
concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura
chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi
all'attuazione del D.P.R.8 giugno 1982, n. 470 .
17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e
con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza
ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R.3 luglio 1982, n. 515.
18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le
iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo
concerto.
19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del
piano nazionale per la protezione civile.
20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri
interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e
coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti
dalla Comunità Europea.
Art.3
1.
Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali
assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato
esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.
Art.4
1.[...].
2.[...].
Art.5
1.
I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere
interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del
D.P.R.24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai
sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in
materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza
naturalistica nazionale e internazionale promovendo in esse la costituzione di
parchi e riserve naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri
organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le
direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e
di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al
Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la
gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.
Art.6
1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta
al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia
di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di
produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le
disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il
Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla
direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima
della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni
culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini
della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene
l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei
rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei
dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di
prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del
committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente
interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con
il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di
approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal
Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti
su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro
dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di
uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è
rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro
dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità
ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere
fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la
sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali
nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto
dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i
poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in
forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera
soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni
dall'annuncio della comunicazione del progetto.
Art.7
1.
Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti
caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi
idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e
la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale,
previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le
regioni interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari è
espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il
Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene
sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente,
tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e
dell'urgenza della dichiarazione.
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità
per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce
annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione
degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente
nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una
relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività
svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonché dello stato
dell'ambiente.
3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio
di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per
gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di
un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a
rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.
5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro
dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 6. Il piano, sulla base
della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone
le misure dirette:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento
e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati
per eliminare o ridurre l'inquinamento;
b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei
dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di
squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e
sull'attuazione degli interventi.
7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della
spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per
la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e
ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ed elevato rischio.
8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.
9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro
dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di
obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un
congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva,
su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti
alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un
congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via
sostitutiva.
11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente
articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti
gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano.
Art.8
1.
Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro
dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri
competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la
regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati
operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari
con i quali può stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di
inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione
di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si
applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni,
delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela
dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro
dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi
nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure
provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o
di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni
competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma
è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente
informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale
assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la
necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico,
l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute
in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo
operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza
funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato,
con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale,
degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia,
previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa
intesa con il Ministro della marina mercantile.
Art.9
1.
Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e
nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di
indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle
materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere
unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica
nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari.
Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con
atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attività
delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai
sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione
interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento
degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a
fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie
funzioni.
Art.10
1.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono
istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
b) servizio conservazione della natura;
c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e
per la relazione sullo stato dell'ambiente;
d) servizio affari generali e del personale;
e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli
articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici
ausiliari .
2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel
regolamento di organizzazione del Ministero.
Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.
Art.11
1.
Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato
scientifico.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo
seguente:
a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici,
dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni
culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e
per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità,
del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa
del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del
Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica
istruzione;
c) da otto professori universitari di ruolo di discipline attinenti alle
tematiche ambientali;
d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di
riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico
sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente
legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.
6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal
Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il
parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati
tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del
Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.
Art.12
1.
È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:
a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno
designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di
Bolzano;
b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e
tre dalla Unione delle province d'Italia;
c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su teme
presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque
regioni, di cui al successivo articolo 13;
d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.
2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare
rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.
3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro
dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il
vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale
di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro dell'ambiente.
4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla
presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento
approvato con decreto ministeriale.
5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il
raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 3.
6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo
1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione
al Parlamento.
7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.13
1. Le
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti
in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento
interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione
e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per
l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del
Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12,
comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere
nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di
cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.
Art.14
1. Il Ministro
dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato
dell'ambiente.
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere
motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e
risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi
dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del
numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il
testo integrale dagli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato
dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici
della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle
spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è
stabilito con atto dell'amministrazione interessata.
Art.15
1.
I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono
stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero
sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse
previste.
3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal
Ministero del tesoro.
4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente
comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così
distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso
(secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo
livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui
dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale);
tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di
operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di
concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello
funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo
livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con
qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di
direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).
5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno
determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di
organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a
domanda:
a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio
del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato
o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero
dell'ambiente;
c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro
per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
e successive modificazioni e integrazioni.
7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità
maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di
cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione
di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo
dell'amministrazione di appartenenza.
8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero
dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di
35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non
superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione
tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art.16
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti
di primo dirigente, di cui all'allegata tabella A, è conferito, mediante
concorso speciale per esame, al personale già appartenente all'ex carriera
direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di
entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea,
inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove
anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.
Art.17
1.
In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con
competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di
eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero
dell'ambiente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il
passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle
tabelle organiche allegate alla presente legge.
Art.18
1.
Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di
provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso
arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in
parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al
giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede
penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali
incidano i beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di
sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono
denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge
possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne
determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità
della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto
conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei
beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei
limiti della più pria responsabilità individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il
ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle
sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art.19
1. All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo
degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per
l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che
vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15
miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore
onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987
e di lire 20 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1986.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.