CIRCOLARE MINISTERIALE 8 MARZO 2000.
Disposizioni in materia di società sportive
dilettantistiche.
Articolo
25 della legge 13 maggio 1999, n.133 e relativo regolamento di attuazione del
26 novembre 1999, n.473.
UFFICIO SOSTITUTI D’IMPOSTA
Prot.n.2000/27853
Roma, 8 marzo 2000
Alle
Direzioni Regionali delle Entrate
Agli
Uffici delle Entrate
Agli
Uffici Distrettuali
delle
Imposte Dirette
Agli
Uffici I.V.A.
Ai
Centri di Servizio
delle
Imposte Dirette e Indirette
e,
p.c.: Alle Direzioni Centrali del
Dipartimento
delle Entrate
Al
Segretariato Generale
Al
Servizio Consultivo ed
Ispettivo
Centrale
Al
Comando Generale della
Guardia
di Finanza
Alla
Società Italiana degli
Autori
ed Editori - SIAE -
Al Comitato Olimpico Nazionale It.
(CONI)
- Foro Italico
Al
Ministero del Tesoro, del Bilancio
e
della Programmazione Economica
Al
Ministero per i Beni e le
Attività
Culturali
Oggetto: Disposizioni in materia di società sportive
dilettantistiche. Articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133 e relativo
regolamento di attuazione del 26 novembre 1999, n.473.
INDICE
PREMESSA 3
1. PROVENTI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE
DEL REDDITO 3
1.1 Ambito di operatività e
contenuto della norma agevolativa 3 1.2.
Requisiti
per fruire dell’agevolazione 5
1.3 Trattamento tributario ai fini
IVA 5
1.4 Decorrenza della disposizione
agevolativa 6
1.5 Rapporti fra la disposizione
agevolativa di cui all’articolo 25,
legge n.133 del 1999 ed altre
disposizione agevolative 6
2. ELEVAZIONE A 360 MILIONI DI LIRE DEL LIMITE MASSIMO
DEI PROVENTI PER BENEFICIARE DELLE
DISPOSIZIONI
RECATE DALLA
LEGGE N. 398 DEL 1999 7
3. RIDUZIONE DEL COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ 8
4. APPLICAZIONE DELLA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA
SUI COMPENSI
CORRISPOSTI A TERZI
9
4.1 Ambito di applicazione della
norma 9
4.2 Disciplina tributaria dei
compensi corrisposti a terzi
10
4.3 Adempimenti
11
5. EROGAZIONI LIBERALI
12
6. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E DEI
PAGAMENTI
12
7. ADEMPIMENTI CONTABILI
13
PREMESSA
Al fine di rafforzare il sostegno
fiscale alle associazioni sportive dilettantistiche, di razionalizzare le
agevolazioni e di introdurre maggiori elementi di trasparenza e chiarezza nel
settore, nonché allo scopo di distinguere con maggiore facilità le associazioni
sportive dilettantistiche meritevoli di tale qualificazione da quelle che
fruiscono impropriamente del regime agevolativo, l’articolo 25 della legge 13
maggio 1999, n.133 ha apportato rilevanti modifiche in materia.
Le disposizioni di attuazione
dell’anzidetto articolo 25 della legge n.133 del 1999 sono state dettate con
regolamento del Ministro delle finanze del 26 novembre 1999, n.473, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1999 - Serie Generale - n.294.
Con riferimento alle disposizioni
recate dall’articolo 25 della legge n.133 del 1999 ed al regolamento di
attuazione n.473 del 1999 sono stati forniti alcuni chiarimenti con circolari
n.231/E del 6 dicembre 1999 e n.247/E del 29 dicembre 1999. Si ritiene di dover
fornire ulteriori istruzioni in merito alla corretta applicazione della
normativa dettata dall’articolo 25 della medesima legge n.133 del 1999.
1. PROVENTI CHE
NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
1.1 Ambito di operatività e contenuto della
norma agevolativa
L’articolo 25, comma 1, della legge
n.133 del 1999 ha introdotto una nuova agevolazione tributaria a favore delle
associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni
contenute nella legge 16 dicembre 1991, n.398.
L’articolo 1 del regolamento n.473
del 1999 ha delimitato l’ambito soggettivo di applicazione della norma
agevolativa, prevedendo che le disposizioni recate dal citato articolo 25,
comma 1, si rivolgono alle associazioni sportive dilettantistiche comprese
quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purché
siano riconosciute da enti di promozione sportiva. L’espresso richiamo operato
dall’articolo 25, comma 1, ai soggetti che “si avvalgono dell’opzione” prevista
dall’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n.398 comporta l’esclusione
dall’ambito applicativo della norma in esame dei soggetti che non siano
destinatari della menzionata legge n.398 del 1991 (es. enti commerciali,
società cooperative a r.l., società a responsabilità limitata, soggette a
precisi ed inderogabili obblighi contabili), nonché delle associazioni che non
si siano avvalse dell’opzione.
L’agevolazione in argomento consiste
nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile di particolari
proventi, indicati espressamente nelle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 25 della legge n.133 del 1999.
In particolare, i proventi che non
concorrono a formare il reddito delle associazioni sportive dilettantistiche
sono i seguenti:
a) proventi
conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi
istituzionali. La connessione con gli scopi istituzionali comporta che le
attività commerciali debbano essere strutturalmente funzionali alla
manifestazione sportiva e rese in concomitanza con lo svolgimento della
medesima;
b) proventi
conseguiti a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsivoglia modalità.
A titolo esemplificativo possono
annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione
di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadgets
pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc.
Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e
servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o
del servizio prestato.
L’articolo 25, comma 1, della legge
n.133 del 1999 stabilisce che l’agevolazione compete fino al limite
predeterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
l’Autorità di governo competente in materia di sport (Ministro per i beni e le
attività culturali). Tale limite è stato, attualmente, fissato, con decreto del
10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1999 -
Serie Generale - n.275, nella misura massima di lire cento milioni per periodo
di imposta.
La norma in esame introduce in
sostanza una forma di autofinanziamento, escludendo dal concorso alla formazione
del reddito imponibile, determinati proventi fino ad un importo massimo
complessivo di cento milioni di lire.
1.2 Requisiti per fruire dell’agevolazione
I requisiti per fruire
dell’agevolazione in esame sono stabilite dall’articolo 25, comma 1, della
legge n.133 del 1999 e dall’articolo 1, comma 3, del regolamento n.473 del
1999.
In particolare, non concorrono a
formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche che
si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.398, i proventi
derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi
istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con
qualsiasi modalità, quando sussistano le seguenti condizioni:
– le
attività e le raccolte di fondi abbiano carattere di occasionalità e
saltuarietà;
– i
proventi siano conseguiti nell’ambito di due manifestazioni per periodo di
imposta;
– i
proventi rientrino nel limite complessivo di lire cento milioni per periodo di
imposta.
Ne consegue che costituiscono
reddito imponibile delle associazioni in argomento la parte dei proventi
eccedenti l’importo di lire cento milioni, i proventi derivanti da attività o
da raccolte di fondi che non abbiano il carattere di occasionalità e
saltuarietà, ovvero i proventi conseguiti oltre l’ambito delle due
manifestazioni per periodo di imposta.
1.3 Trattamento tributario ai fini IVA
Per quanto riguarda il trattamento
tributario ai fini IVA, è evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate dalle associazioni sportive nell’ambito delle attività che
presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono, in base ai
principi generali, escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
1.4 Decorrenza della disposizione agevolativa
Per quanto concerne la decorrenza
della disposizione agevolativa in esame, il regolamento n.473 del 1999
chiarisce che la stessa riguarda solo i proventi conseguiti a seguito di
manifestazioni realizzate successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso regolamento. Pertanto, i benefici di che trattasi si applicano per le
manifestazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2000, ancorché il periodo di
imposta sia già in corso alla predetta data.
1.5 Rapporti fra la disposizione agevolativa
di cui all’articolo 25, della legge n.133 del
1999 ed altre disposizione agevolative
Giova sottolineare che la speciale
disposizione recata dal comma 1, lettera b),
dell’articolo 25 della legge n.133 del 1999, concernente le raccolte di fondi
effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche, si applica, come
chiarito dall’articolo 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, in
luogo di quella generale contenuta nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, riferita agli enti
non commerciali, anche di tipo associativo, ivi compresi, quindi, quelli di cui
all’articolo 111 dello stesso TUIR.
Si chiarisce, altresì, che la
disposizione agevolativa contenuta nel comma 1 dell’articolo 25 della legge
n.133 del 1999 non si applica a favore delle associazioni senza fine di lucro e
delle pro-loco, che in forza dell’articolo 9 del decreto legge n.417 del 1991
si avvalgono delle disposizioni della legge n.398 del 1991. Invero, la
disposizione in esame introduce una vera e propria ulteriore agevolazione in
favore
soltanto
delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle
disposizioni della legge n.398 del 1991, senza che ciò determini una modifica
di tale legge.
2. ELEVAZIONE A 360 MILIONI DI LIRE DEL
LIMITE MASSIMO DEI PROVENTI PER
BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALLA
LEGGE N.398 DEL 1991
Il comma 2 dell’articolo 25 della
legge n.133 del 1999 ha stabilito che “a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, l’importo di lire 100 milioni, fissato
dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n.398, come modificato
da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 5 dicembre 1998, in lire
130.594.000, è elevato a lire 360 milioni”.
Al riguardo, nel regolamento n.473
del 1999 nonché nella circolare n.231/E del 6 dicembre 1999, è stato precisato
che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge n.133 del 1999 - e cioè, ad esempio, per le
associazioni con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, dal 1°
gennaio 2000, per le associazioni con periodo di imposta compreso tra il 1°
luglio e 30 giugno, dal 1° luglio 1999- possono avvalersi del regime tributario
agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n.398 le associazioni sportive
dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che
svolgano senza scopo di lucro attività sportiva dilettantistica e che nel
periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali
proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire.
Dalla suddetta data, come chiarito
nella citata circolare n.231/E del 1999, tale nuovo limite di 360 milioni di
lire si applica a regime senza necessità dell’adeguamento annuale operato nel
passato.
Il comma 5 dell’articolo 1 del
regolamento n.473 esclude dal computo di detto limite di importo di 360 milioni
di lire, i proventi di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 dell’articolo 25
della legge n.133 del 1999.
Si fa presente, come precisato nella
circolare n.247/E del 29 dicembre 1999 al punto 6.9, che, per poter usufruire
delle agevolazioni recate dalla legge n.398 del 1991, occorre esercitare
l’opzione prima dell’inizio dell’anno solare, a prescindere dalla cadenza
dell’esercizio, dandone comunicazione all’ufficio della SIAE competente in
ragione del domicilio fiscale dell’associazione. Simile comunicazione deve
essere, altresì, effettuata all’ufficio IVA o delle entrate, se istituito,
secondo le disposizioni del DPR 10 novembre 1997, n.442. L’opzione è vincolante
per un quinquennio.
Si precisa, infine, che l’elevazione
del limite a 360 milioni di lire si applica anche alle associazioni senza scopo
di lucro e alle pro-loco che, in forza dell’art.9-bis del decreto-legge 30
dicembre 1991, n.417 convertito dalla legge 6 febbraio 1997, n.66, si avvalgono
delle disposizioni della legge n.398 del 1991.
3. RIDUZIONE DEL COEFFICIENTE DI
REDDITIVITÀ
Come evidenziato nella circolare
n.231/E, l’articolo 25, comma 3, della legge n.133 del 1999 ha previsto,
attraverso una specifica modifica dell’articolo 2, comma 5, della legge n.398
del 1991, che il reddito imponibile delle associazioni sportive
dilettantistiche venga determinato applicando all’ammontare dei proventi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di
redditività del 3 per cento, in luogo
di quello del 6 per cento originariamente stabilito, cui si deve aggiungere
comunque, come in passato, l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Tale nuovo coefficiente di
redditività del 3 per cento, come precisato nella più volte richiamata
circolare n.231/E, è applicabile dall’inizio del periodo di imposta in corso
alla data del 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della citata legge
n.133 del 1999.
Il medesimo coefficiente si applica
alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco che si avvalgono delle
disposizioni della legge n.398 del 1991.
4. APPLICAZIONE DELLA RITENUTA A TITOLO DI
IMPOSTA SUI COMPENSI CORRISPOSTI
A TERZI
4.1. Ambito di applicazione della norma
Il comma 4 dell’articolo 25 della
legge in argomento introduce una nuova disciplina sui compensi corrisposti
dalle società sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti la propria
attività, superando il problema della qualificazione di tali redditi.
Tale disciplina riguarda, per
espressa previsione dell’articolo 2, comma 4 del regolamento n.473 del 1999, i
compensi erogati per la promozione di attività sportive dilettantistiche dai
seguenti soggetti:
– CONI;
– Federazioni
sportive nazionali;
– enti
di promozione sportiva;
– altri
soggetti comunque denominati, che in via istituzionale perseguono finalità
sportive dilettantistiche, qualunque sia la loro veste giuridica (società,
associazioni, enti o circoli ecc.), purché riconosciuti (affiliati) da uno
degli organismi citati.
Pertanto, l’ambito soggettivo di
applicazione della disposizione, rispetto a quello del comma 1 del medesimo
articolo 25, risulta più ampio in quanto non è limitato alle sole associazioni
sportive dilettantistiche che si avvalgono della legge n.398 del 1991.
Per quanto riguarda l’ambito
oggettivo di applicazione della disciplina in esame, l’articolo 2 del più volte
citato regolamento traduce il contenuto del comma 4 dell’articolo 25,
riconducendo tra i compensi corrisposti a fronte di “prestazioni inerenti alla
propria attività”, quelli finalizzati alla promozione dell’attività sportiva
dilettantistica.
La norma si propone di incentivare
esclusivamente lo sport dilettantistico e le prestazioni che ne promuovono
l’attività, dettando una disciplina di favore per i compensi corrisposti da
tutti i soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni sportive
dilettantistiche ovvero di attività, anche amministrative o di gestione,
dirette alla promozione della pratica sportiva dilettantistica. La disciplina
fiscale in esame non si
applica,
pertanto, ai compensi erogati dagli anzidetti soggetti per remunerare attività
diverse da quelle finalizzate alla promozione dello sport dilettantistico.
Dalle disposizioni appena richiamate
si evince che, nella particolare ipotesi in cui i soggetti individuati
all’articolo 2, comma 4, lettera a)
del menzionato regolamento intrattengano rapporti con persone fisiche addette a
settori diversi di attività, occorrerà scomputare, dall’ammontare complessivo
dei compensi erogati, quella parte di essi che, analiticamente o
proporzionalmente commisurata all’attività di promozione dello sport
dilettantistico, può fruire dell’agevolazione trattata al successivo punto 4.2.
L’articolo 2, comma 4, lettera b), del regolamento n.473 del 1999,
esclude poi, in ogni caso, dalla disciplina in esame i compensi erogati dagli
enti in argomento ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento
delle attività amministrative o di gestione, agli artisti e professionisti di
cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, ed agli esercenti attività di impresa
di cui all’articolo 51, comma 1 del medesimo Testo unico.
4.2
Disciplina tributaria dei compensi
corrisposti a terzi
I compensi corrisposti dalle società
sportive dilettantistiche, come individuati al punto 4.1, non costituiscono
reddito per il percipiente persona fisica fino ad un ammontare, per ciascuna
prestazione autonomamente considerata, di lire novantamila e fino all’importo
complessivo annuo di lire sei milioni. La quota-parte dei compensi che eccede
tali limiti costituisce per il percipiente reddito imponibile, direttamente
assoggettato all’atto della corresponsione a ritenuta a titolo di imposta con
aliquota pari a quella prevista dall’articolo 11 del TUIR per il primo
scaglione di reddito (attualmente 18,5%), maggiorata delle quote di
compartecipazione delle addizionali IRPEF. Conseguentemente tali compensi non
concorrono alla determinazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF
del percipiente.
La quota dei compensi che eccede i
limiti prefissati di lire novantamila e di lire sei milioni viene interamente
assoggettata a tassazione senza ulteriori esclusioni, riduzioni o deduzioni
riconducibili alle singole categorie reddituali.
In sostanza, fino a quando il
percipiente non superi l’importo massimo complessivo di sei milioni di lire
sono escluse dalla tassazione le prime novantamila lire di compenso per
ciascuna prestazione, mentre la quota-parte del compenso eccedente deve essere
assoggettata a ritenuta a titolo di imposta. Qualora, invece, il percipiente
abbia superato il limite complessivo di lire sei milioni tutte le ulteriori
somme devono essere assoggettate a tassazione con applicazione della ritenuta a
titolo d’imposta.
Per la corretta applicazione della
norma, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a tassazione "del
compenso eccedente la somma di lire 90.000", si rende comunque necessario
individuare e valorizzare le singole prestazioni anche nell'ipotesi in cui il
compenso sia unitariamente convenuto a fronte di più prestazioni. In tal caso,
si dovrà ripartire proporzionalmente il compenso tra le varie prestazioni
individuate ai fini della sua commisurazione al limite di lire novantamila.
Va, infine, sottolineato che la
nuova disciplina fiscale recata dal più volte citato articolo 25 sostituisce
quella contenuta nella legge 25 novembre 1986, n.80.
4.3
Adempimenti
I percipienti devono, all’atto del
pagamento, ma prima dell’effettivo esborso del compenso, autocertificare agli
enti eroganti l’ammontare di tutti gli eventuali compensi della stessa natura
già percepiti.
Le verifiche richieste al sostituto
d’imposta sono quelle volte ad accertare l’ammontare del compenso e l’eventuale
superamento della soglia limite annuale.
I soggetti che erogano i compensi
devono rilasciare certificazione al percipiente attestante i compensi
corrisposti e comunque devono presentare il modello 770 ancorché i compensi
erogati non siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.
5. EROGAZIONI LIBERALI
Come precisato nella circolare n.
247/E del 1999 nel punto 1.14, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del
1999, modificando con l’aggiunta della lettera “i-ter)” l’articolo 13-bis, comma 1, del TUIR, ha previsto la
possibilità per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore
delle società sportive dilettantistiche di fruire di una detrazione d’imposta
lorda del 19 per cento calcolata su un importo massimo complessivo annuo di un
milione di lire.
Per le analoghe erogazioni
effettuate da soggetti all’IRPEG la detrazione del 19 per cento va calcolata su
un importo massimo di lire cinquecentomila.
Come chiarito nel regolamento n.473
del 1999 per società sportive dilettantistiche, destinatarie delle suddette
erogazioni, si intendono i seguenti soggetti:
– CONI;
– Federazioni
sportive nazionali;
– enti
di promozione sportiva;
– qualunque
altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive
dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati.
6. MODALITÀ DI
EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E DEI PAGAMENTI
L’articolo 4, del regolamento n.473
del 1999 prevede che tutti i versamenti effettuati a favore delle società e
delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché i pagamenti eseguiti dalle
medesime, di importi non inferiori a lire centomila, ivi compresi le erogazioni
liberali, i contributi, le quote associative e i proventi che non concorrono a
formare il reddito imponibile, nonché i compensi comunque denominati
corrisposti dalle predette società, debbono essere disposti attraverso conti
correnti bancari o postali intestati all’associazione sportiva, ovvero
effettuati mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento,
che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli
quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati alla associazione
sportiva destinataria dei versamenti.
Allo scopo di rendere effettivamente
attuata la sopra richiamata disposizione, il comma 3 dell’articolo 4 del citato
regolamento n.473 prevede che i versamenti o i pagamenti di importi non
inferiori a lire centomila eseguiti in difformità alle modalità prescritte,
concorrono, in ogni caso, rispettivamente a formare il reddito del percipiente
e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e
comportano la decadenza dalle agevolazioni della legge n.398 del 1991.
Infine, il comma 4 dell’articolo 4
del regolamento di attuazione prevede che tutte le disposizioni contenute nel
medesimo articolo 4 siano applicabili a tutti i soggetti che promuovono ovvero
organizzano attività sportiva senza l’impiego di atleti che, al momento dello
svolgimento della manifestazione o della prestazione, rivestano la qualifica di
atleti professionisti secondo le disposizioni vigenti.
7. ADEMPIMENTI CONTABILI
Ad integrazione dei chiarimenti
forniti con la circolare n.247/E del 1999, punto 6.9, si evidenzia la necessità
dell’annotazione separata dei proventi dell’articolo 25, comma 1, lettere a) e b),
al fine di consentire all’amministrazione finanziaria il riscontro ed il
controllo degli anzidetti proventi.
Si precisa, altresì, che l’articolo
5, comma 4, del citato regolamento n.473 del 1999 impone l’obbligo di
conservare copia della documentazione concernente incassi e pagamenti delle associazioni
sportive dilettantistiche per tutto il periodo per cui è possibile esperire
l’azione di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, come
previsto dall’articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n.600.
Con il medesimo articolo 5, comma 5,
viene, infine, fissato, quale specifico adempimento contabile a carico delle
associazioni sportive dilettantistiche che vogliano fruire dell’agevolazione
dell’articolo 25, comma 1, della legge n.133 del 1999, un obbligo di
rendicontazione analogo a quello stabilito dall’articolo 20, comma 2, del DPR
29 settembre 1973, n.600, per gli enti non commerciali destinatari
dell’articolo 108, comma 2-bis, lett. a)
del TUIR. Per espressa previsione normativa la suddetta rendicontazione deve
essere tenuta e conservata ai sensi dell’articolo 22 del citato DPR n.600 del
1973.
Infine, si fa presente che nella
precedente circolare n.247/E del 1999 al punto 2, paragrafo 6.9 si è fatto
erroneamente riferimento all’anno
invece che al mese. Conseguentemente
il primo periodo del menzionato punto 2 deve essere letto correttamente nel
modo seguente: “qualora i presupposti vengano meno nel corso dell’anno,
l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese
successivo a quello in cui sono venuti meno i cennati requisiti;”.
IL
DIRETTORE GENERALE