Legge 7 dicembre 2000, n. 383
"Disciplina delle
associazioni di promozione sociale"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
27 dicembre 2000
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1.
(Finalità
e oggetto della legge)
1.
La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente
costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni
territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto
originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale
e di ricerca etica e spirituale.
2.
La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo
comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i
princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di
promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni
statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che
rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2.
(Associazioni
di promozione sociale)
1.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o
federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore
di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati.
2.
Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli
effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di
categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva
di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli
privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine,
collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di
azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3.
(Atto
costitutivo e statuto)
1.
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono
essere espressamente previsti:
a) la
denominazione;
b) l’oggetto
sociale;
c) l’attribuzione della
rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la
previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire
l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno
ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In
relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11,
può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e
l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di
rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli
stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento
dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del
patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la
liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4.
(Risorse
economiche)
1.
Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il
loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e
contributi degli associati;
b) eredità,
donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle
regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei
fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e
di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni
di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e
servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli
associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le
finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2.
Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla
conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti,
relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla
lettera g), della documentazione
relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e
alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.
Art. 5.
(Donazioni
ed eredità)
1.
Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono
ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con
l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle
finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2.
I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini
delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660
del codice civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1.
Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate
in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la
rappresentanza legale.
2.
Per
le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di
promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul
patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono
rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione.
Capo II
REGISTRI E
OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione
I
Registri
nazionale, regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini
dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a
carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli
affari sociali.
2.
Per
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle
che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale
comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a
tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma
4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono
iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo
2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Art. 8.
(Disciplina
del procedimento per le
iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)
1.
Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che
disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e
di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro
nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello
stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i
procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o
provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione
dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7
agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì
annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui
all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui
al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e
possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione
si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le
convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle
leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9.
(Atti
soggetti ad iscrizione nei registri)
1.
Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo
statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.
2.
Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto
costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di
scioglimento.
Art. 10.
(Ricorsi
avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1.
Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di
associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che
decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di
cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito
regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al
presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere
vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2.
Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di
consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla
sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità
entro sessanta giorni.
Sezione
II
Osservatorio
nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo
Art. 11.
(Istituzione
e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1.
In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito
denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale,
composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere
nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra
i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2.
Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai
rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione
delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre
anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima di
lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei
membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 12.
(Funzionamento
e attribuzioni)
1.
Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il
Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro
sessanta giorni dall’insediamento.
2.
Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le
procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti
tra l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di
studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto
biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione
della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di
formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative
nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori
disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino
periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla
diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il
ruolo di promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti
sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle
associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a
particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze
e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e
fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza
triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale
partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità
sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7,
loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4.
Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse
umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari
sociali.
5.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a
decorrere dal 2001.
Art. 13.
(Fondo
per l’associazionismo)
1.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere
finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f)
del comma 3 dell’articolo 12.
2.
Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650
milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a
decorrere dal 2002.
Art. 14.
(Osservatori
regionali)
1.
Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con
funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui
all’articolo 8, comma 2.
2.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo
7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire
300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 15.
(Collaborazione
dell’ISTAT)
1.
L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio
adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello
nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli
osservatori regionali.
2.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere
dal 2001.
Art. 16.
(Rapporti
con l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
1.
L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio
nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto
1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2.
L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in
seduta congiunta almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro
per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
Art. 17.
(Partecipazione
alla composizione del CNEL)
1.
L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci
membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le
persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle
organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2.
L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è
sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è
composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie
produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
ripartizione:».
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero
I), è inserito il seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei
quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il
volontariato;».
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono
designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a
decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI
DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione
I
Prestazioni
degli associati
Art. 18.
(Prestazioni
degli associati)
1.
Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle
attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati
per il perseguimento dei fini istituzionali.
2.
Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche
ricorrendo a propri associati.
Art. 19.
(Flessibilità
nell’orario di lavoro)
1.
Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle
convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di
associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l’organizzazione aziendale.
Sezione
II
Disciplina
fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni
in favore dei familiari degli associati)
1.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei
familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle
rese agli associati.
2.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001
e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21.
(Imposta
sugli intrattenimenti)
1.
In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da
ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i
contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono
alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli
intrattenimenti.
2.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a
decorrere dal 2002.
Art. 22.
(Erogazioni
liberali)
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci
di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le
parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed i-bis)»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo
agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del
reddito di impresa, dopo la lettera c-septies)
è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del
reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
c) all’articolo
110-bis, comma 1, relativo alle
detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole:
«oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta
per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole:
«oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta
per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis».
2.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a
decorrere dal 2002.
Art. 23.
(Tributi
locali)
1.
Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza
per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni
di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni.
Art. 24.
(Accesso
al credito agevolato e privilegi)
1.
Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le
cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato,
alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui
all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere
e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2.
I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei
servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi,
subito dopo i crediti di cui alla lettera c)
del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Art. 25.
(Messaggi
di utilità sociale)
1.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti
dall’Osservatorio.
2.
All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le
parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».
Art. 26.
(Diritto
all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1.
Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai
documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2.
Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di
promozione sociale.
Art. 27.
(Tutela
degli interessi sociali e collettivi)
1.
Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere
azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela
dell’interesse dell’associazione;
b) ad
intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti
dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali
perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi
degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2.
Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire
nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 28.
(Accesso
al Fondo sociale europeo)
1.
Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di
Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del
Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle
Comunità europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi
i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di
sovvenzioni globali.
Art. 29.
(Norme
regionali e delle province autonome)
1.
Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di
promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di
iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1.
Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province,
i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di
cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto
verso terzi.
2.
Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite
dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso
delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante
convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività
contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività
stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e
sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene
stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni
stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 31.
(Strutture
e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1.
Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e
quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per
l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e
iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel
rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2.
Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla
somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni
sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette
manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate
alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro
degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare
attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le
associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa
vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative
attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono
riservate ai propri associati.
Art. 32.
(Strutture
per lo svolgimento delle attività sociali)
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni
mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali,
alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro
attività istituzionali.
2.
All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) ad
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali;».
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le
parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4.
La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si
svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso
omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di
restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di
straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità
di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro
gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o
agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene
all’accesso al credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura
finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura
di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001
e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire
90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno
2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire
6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.