OGGETTO: Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività'
di intrattenimento e di spettacolo.
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INDICE
PREMESSA pag. 5
1. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI pag. 8
1.1 Presupposto oggettivo pag. 8
1.1.1 Esecuzioni musicali e intrattenimenti
danzanti pag. 9
1.1.2 Utilizzazione di apparecchiature e strumenti
da divertimento o intrattenimento pag. 11
1.1.3 Ingresso nelle sale da gioco e nei luoghi
adibiti all'esercizio di scommesse ed
esercizio del gioco nelle case da gioco pag. 12
1.1.4 Intrattenimenti diversi da quelli
indicati in tariffa pag. 12
1.1.5 Attività indicate in tariffa svolte nel
contesto sportivo pag. 12
1.2 Presupposto soggettivo pag. 14
1.3 Base imponibile pag. 14
1.3.1 Principi generali pag. 14
1.3.2 Intrattenimenti organizzati da
enti,
società' o associazioni, a favore dei soci pag. 18
1.3.3 Case da gioco pag. 19
1.3.4 Manifestazioni di beneficenza pag. 20
1.3.5 Determinazione forfetaria della base
imponibile pag. 21
1.3.6 Apparecchi da divertimento e intrattenimento pag. 22
1.3.7 Intrattenimenti organizzati congiuntamente ad
altri non soggetti all'imposta sugli
intrattenimenti pag. 23
1.4 Aliquote pag. 24
2 ADEMPIMENTI PER LE ATTIVITÀ' SOGGETTE
AD IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI pag. 27
2.1 Norme di riferimento pag. 27
2.2 Dichiarazione di effettuazione di attività' pag. 28
2.3 Installazione del misuratore fiscale o della
biglietteria automatizzata e comunicazioni
dei dati identificativi degli intermediari pag. 29
2.4 Disciplina dei titoli di accesso gratuiti pag. 30
2.5 Registrazione e certificazione dei
corrispettivi pag. 31
2.6 Adempimenti enti, società' o associazioni pag.
32
2.7 Attivati' occasionali da intrattenimento pag. 33
2.8 Soggetti con ricavi non superiori a cinquanta
milioni di lire pag. 33
2.9 Adempimenti delle case da gioco pag. 34
2.10 Versamento dell'imposta pag. 34
3 REGIME SPECIALE IVA PER IL SETTORE DEGLI
INTRATTENIMENTI E DEI GIOCHI pag. 36
3.1 Il nuovo testo dell'art. 74, sesto comma,
del DPR n. 633 del 1972 pag. 36
3.2 Fosfatizzazione della detrazione pag. 38
3.3 Adempimenti pag. 39
3.4 Applicabilità' del regime speciale IVA alle
associazioni sportive dilettantistiche,
pro-loco
e associazioni senza fine di lucro
di cui alla
legge del 16 dicembre 1991, n. 398 pag. 40
4 IVA NEL SETTORE SPETTACOLO pag. 42
4.1 Il regime IVA per le attivati' di spettacolo pag. 42
4.2 Le attivati' di spettacolo pag. 43
4.3 Aliquote pag. 45
4.4 Regime agevolativo per lo spettacolo
viaggiante e per i contribuenti minori pag. 47
4.5 Attivati' di spettacolo svolta in modo
saltuario ed occasionale pag. 49
4.6 Disciplina ai fini IVA degli ingressi
gratuiti pag. 50
5 TITOLI DI ACCESSO pag. 52
5.1 Certificazione pag. 52
5.2 Emissione ed annullamento pag. 54
5.3 Mancato funzionamento delle apparecchiature
fiscali pag. 55
6 CREDITO DI IMPOSTA pag. 56
7 SANZIONI pag. 59
PREMESSA
Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, ha dato attuazione alla
delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, abolendo l'imposta sugli
spettacoli e istituendo l'imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad
alcune attività'.
Il legislatore ha voluto distinguere le attività' che presentano
prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento da quelle che assumono
anche una connotazione culturale, assoggettando le prime all'imposta sugli
intrattenimenti e al regime speciale IVA, le seconde solo all'IVA, secondo i
criteri ordinari.
Per intrattenimento, normalmente, s'intende ciò' che e' cagione di
divertimento, insito, quindi, nel concetto e' il partecipare.
Lo spettacolo, invece, e' caratterizzato dal concetto di
rappresentazione, perciò' riguarda l'aspetto statico del fenomeno, di presenza
ad un fatto o ad un avvenimento.
In sintesi, si può' affermare che, mentre, in generale,
l'intrattenimento implica la partecipazione attiva all'evento, lo spettacolo
comporta prevalentemente una partecipazione passiva, lo spettatore assiste al
fenomeno, guarda l'evento cosi' come gli e' rappresentato.
Le attività' di intrattenimento soggette alla relativa imposta rientrano
nel campo di applicazione del regime speciale IVA di cui all'articolo 74,
sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, salvo opzione per il regime
ordinario.
Le attività' spettacolistiche sono soggette all'IVA secondo i criteri
ordinari, sebbene con una disciplina peculiare per quanto riguarda il momento
impositivo, le modalità' di certificazione, l'accertamento ed alcune
specifiche agevolazioni.
La scelta tecnica normativa operata dal legislatore e' stata quella di
intervenire direttamente sul DPR 26 ottobre 1972, n. 640, nonché', per quanto
riguarda l'imposta sul valore aggiunto, sul DPR n. 633 del 1972.
Modifiche al DPR n. 640 del 1972 sono state apportate, altresì', dal
decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99, concernente "Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471,
472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie", al fine di
adeguare alla riforma dell'imposta sugli spettacoli il sistema sanzionatorio
in materia.
A seguito dei predetti interventi normativi, pertanto, il DPR n. 640 del
1972 ha subito le seguenti modifiche:
- sono stati sostituiti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 19, 26, 32, 33
e 40;
- sono stati aggiunti gli articoli 6-bis e 14-bis;
- sono stati modificati gli articolo 17, 18 e 20;
- sono stati abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24 e 25;
- e' stata sostituita la tariffa allegata al decreto.
Gli adempimenti in materia di imposta sugli intrattenimenti e di imposta
sul valore aggiunto per le attività' spettacolistiche sono stati disciplinati
dal regolamento emanato con DPR 30 dicembre 1999, n. 544.
Quest'ultimo provvedimento disciplina anche le modalità' di pagamento
dell'imposta sugli intrattenimenti.
A tale proposito si segnala la profonda novità' recata dal nuovo assetto
normativo che uniforma l'imposta sugli intrattenimenti agli altri tributi,
prevedendo che la stessa sia liquidata e versata ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il DPR n. 633 del 1972 ha subito le seguenti modifiche:
- e' stato sostituito il sesto comma dell'articolo 74;
- e' stato inserito l'articolo 74-quater;
- e' stato sostituito il numero 123) della tabella A, parte terza;
- e' stata aggiunta la tabella C;
- e' stato aggiunto un ulteriore comma all'articolo 3;
- sono state apportate alcune modifiche all'articolo 36, quarto comma.
Con riguardo all'articolo 36, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, si
fa presente che il testo aggiornato prevede l'obbligo dell'applicazione
separata dell'imposta, oltre che per le attività' di intrattenimento di cui
all'articolo 74, sesto comma, anche per le attività' indicate all'articolo
74-quater, comma 5, dello stesso decreto (attività' di spettacolo viaggiante e
attività' spettacolistiche esercitate dai contribuenti minori).
Agli esercenti sale cinematografiche e' stato, infine, riconosciuto un
credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del
versamento dell'imposta sugli spettacoli.
1 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
1.1 Presupposto oggettivo
L'articolo 1 del DPR n. 640 del 1972, sostituito dall'articolo 1 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, prevede quale presupposto
oggettivo ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti le
attività' indicate nella tariffa allegata al medesimo decreto, svolte nel
territorio dello Stato.
La tariffa descrive le attività' soggette all'imposta sugli
intrattenimenti, dividendole in quattro diversi punti, distinti per aliquota:
1) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti
musicali vocali e strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche in
discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di
durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura
al pubblico dell'esercizio;
2)
utilizzazione di bigliardi, di elettrogrammofoni, di bigliardini e di
qualsiasi tipo di apparecchio e congegno
a gettone, a moneta o a scheda, da
divertimento o trattenimento, anche
se automatico o semiautomatico,
installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o
associazioni di qualunque specie;
utilizzazione ludica di strumenti
multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;
3) ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati
all'esercizio delle scommesse;
4) esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò'
destinati.
E' opportuno rilevare che le attività' indicate in tariffa hanno quale
denominatore comune l'essere volte esclusivamente al divertimento e al gioco.
1.1.1 Esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti
Rientrano nella previsione normativa del punto 1 della tariffa allegata
al DPR n. 640 del 1972 tutte le esecuzioni musicali e gli intrattenimenti
danzati senza musica dal vivo ovvero anche con musica dal vivo, purché'
quest'ultima sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario
complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Non sono, invece, inclusi
nella tariffa i concerti strumentali e vocali che, pertanto, non sono soggetti
all'imposta sugli intrattenimenti, ma all'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972.
La musica può' definirsi dal vivo quando l'emissione avviene attraverso
l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di
più' strumenti originali, ovvero con l'utilizzazione di strumenti
strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica,
la chitarra, l'organo.
L'impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale pero' di
una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o
riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica
musica dal vivo, ne' può' parlarsi di musica dal vivo quando l'emissione della
musica avviene attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate,
in modo sostitutivo all'esecutore; in tal caso l'emissione deve essere
considerata alla stessa stregua di un'esecuzione musicale effettuata con
dischi o supporti analoghi. Parimenti deve essere considerata la prestazione
del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo "karaoke"
o, comunque, per la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi
esecuzioni musicali dal vivo.
Costituisce, pertanto, musica dal vivo solo l'effettiva esecuzione con
strumenti di qualsiasi genere, senza l'utilizzazione ovvero con un utilizzo
meramente residuale di supporti preregistrati o campionati.
Al fine di accertare se le esecuzioni musicali o gli intrattenimenti
danzanti, svolti in parte anche con musica dal vivo, siano o meno
assoggettabili all'imposta sugli intrattenimenti e' necessario calcolare il
rapporto percentuale tra la durata dell'esecuzione dal vivo e l'orario
complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, in funzione dell’attività'
di intrattenimento.
In concreto, e' ipotizzabile che un esercente attività' commerciale
organizzi, presso i propri locali adibiti alla somministrazione di alimenti e
bevande (aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 24), un intrattenimento
danzante di durata complessiva di 4 ore (dalle 20 alle 24), svolto con musica,
alternativamente, dal vivo e non. In questo caso, il presupposto oggettivo di
applicazione dell'imposta si realizza solo se l'esecuzione musicale dal vivo
sia di durata inferiore alle due ore.
Quando, nell'ambito della medesima struttura, siano organizzati più'
esecuzioni musicali, anche contemporaneamente, in spazi distinti, le stesse
devono considerarsi separatamente, al fine di accertare l'incidenza
percentuale della musica dal vivo, in relazione alla durata dello specifico
evento svolto in ogni singola sala o spazio.
Ciò' posto, nel caso in cui le esecuzioni distintamente considerate per
sala realizzino la prevalenza di musica con una stessa caratteristica
(prevalenza di musica dal vivo ovvero non dal vivo) si verserà',
rispettivamente, in ipotesi di attività' di spettacolo o intrattenimento.
Nel caso in cui, invece, la prevalenza musicale riscontrata con riguardo
a ciascuna sala sia eterogenea (in una sala, ad esempio, prevale la musica dal
vivo, nell'altra, la musica non dal vivo), l'organizzatore determinerà' la
base imponibile secondo il criterio di ripartizione forfetaria stabilito
nella nota 2 in calce alla tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, secondo le
modalità' illustrate al paragrafo 1.3.7.
1.1.2 Utilizzazione di apparecchiature e strumenti da divertimento o
intrattenimento.
Al punto 2 della tariffa citata sono indicati espressamente gli
apparecchi e gli strumenti la cui utilizzazione determina il presupposto di
imposta.
In particolare, sono indicati una serie di apparecchi da divertimento o
intrattenimento per i quali l'articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972 prevede
che l'imposta sia assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a
deconto, o strumenti similari, ad eccezione degli apparecchi meccanici per i
quali la base imponibile e' determinata in modo forfetario.
La tariffa prevede, inoltre, l'uso di strumenti multimediali, purché'
l'utilizzazione degli stessi sia esclusivamente volta al gioco.
La tariffa menziona, infine, il gioco del bowling e il noleggio di
go-kart.
In relazione alle attività' del punto 2 della tariffa, e' necessario
chiarire che alcune di esse sono praticate anche nell'ambito sportivo; in tal
caso le stesse possono essere escluse dal campo di applicazione dell'imposta
sugli intrattenimenti, quando siano svolte a scopo agonistico-sportivo, come
meglio chiarito nel paragrafo 1.1.5.
Infine, si evidenzia che la nuova formulazione della tariffa non
prevede, a differenza di quanto accadeva nel vigore della precedente
normativa, un diverso trattamento tributario per l'utilizzazione di bigliardi,
di elettrogrammofoni, di bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio o
congegno da divertimento o intrattenimento a gettone, a moneta o a scheda,
anche se automatico o semiautomatico, se installati nell'ambito dello
spettacolo viaggiante.
Consegue da ciò' che queste attività' sono assoggettate all'imposta
sugli intrattenimenti, seppur organizzate nel contesto dello spettacolo
viaggiante.
1.1.3 Ingresso nelle sale da gioco e nei luoghi adibiti all'esercizio di
scommesse ed esercizio del gioco nelle case da gioco
Il punto 3 della tariffa assoggetta all'imposta sugli intrattenimenti il
corrispettivo pagato per l'ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi
specificatamente adibiti all'esercizio delle scommesse.
Il successivo punto 4 della tariffa prevede che l'esercizio
dell’attività' del gioco rientri nel campo di applicazione dell'imposta sugli
intrattenimenti quando lo stesso sia svolto all'interno di una casa da gioco
(casino') o in altri luoghi a ciò' destinati (ad esempio, navi da crociera).
In ragione delle caratteristiche proprie di tale attività', il legislatore ha
fissato specifiche modalità' per la determinazione della base imponibile,
illustrate nel successivo paragrafo 1.3.3.
1.1.4 Intrattenimenti diversi da quelli indicati in tariffa
In nota alla tariffa, al punto 1, viene precisato che gli
intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati sono di regola
esclusi dal campo di applicazione dell'imposta, salvo che siano
caratterizzati, oltre che dalla finalità' ludica, essenziale al concetto di
intrattenimento, da modalità' di organizzazione, di esercizio e svolgimento
strettamente similari a quelle espressamente previste dalla tariffa.
1.1.5 Attività' indicate in tariffa svolte nel contesto sportivo
Le attività' indicate al punto 2 della tariffa (bigliardo, bowling,
go-kart, ecc.) sono, di regola, assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti.
Quando, pero', le stesse attività' sono svolte nel contesto sportivo
(come già' chiarito con circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, paragrafo
6.4.1) sono escluse dall'imposta sugli intrattenimenti, in quanto carenti
della caratteristica ludica essenziale per la configurazione del presupposto
oggettivo del tributo.
Al fine dell'oggettiva riconoscibilità' della connotazione sportiva di
tali attività', e' necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
a) attività' organizzata da:
- Coni;
- Federazioni sportive nazionali;
- Enti di promozione sportiva ed altri soggetti, comunque denominati che
perseguano finalità' sportive, purché' affiliati o riconosciuti dal
Coni o da Federazioni sportive nazionali; b)attività' caratterizzata
dalla connotazione agonistica (non svolta al solo scopo amatoriale) e
inserita o ricollegabile direttamente a manifestazioni sportive (gare,
tornei, campionati, ecc.) svolte con sistematicità' e promosse o
riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali;
c) l'uso degli impianti o attrezzature sia consentito esclusivamente a
soci e associati praticanti l’attività' agonistico-sportiva e
regolarmente iscritti nei registri previsti dagli statuti in conformità'
alle prescrizioni delle Federazioni sportive di appartenenza.
Pertanto, l'utilizzazione di impianti o attrezzature da parte dei
soggetti sopra elencati, nel contesto di una manifestazione riconosciuta come
agonistico-sportiva, e' esclusa dall'applicazione dell'imposta sugli
intrattenimenti; e', invece, assoggettato all'imposta, l'uso degli impianti o
delle attrezzature concesso per le manifestazioni che non presentino la
connotazione agonistico-sportiva ovvero a soggetti diversi da quelli sopra
elencati.
Le stesse considerazioni valgono
anche con riguardo alle attività'
svolte
nell'ambito di enti, società' o associazioni di cui all'articolo
3,
comma 3, del DPR n. 640 del 1972.
1.2 Presupposto soggettivo
L'articolo 2 del DPR n. 640 del 1972, sostituito dall'articolo 2 del
decreto legislativo n. 60 del 1999, reca una definizione onnicomprensiva in
ordine all'ambito soggettivo di applicazione del tributo, prevedendo che
l'imposta si applichi nei confronti di chiunque organizzi gli intrattenimenti
o le altre attività' di cui alla tariffa allegata allo stesso decreto.
Con riferimento alle case da gioco, il medesimo articolo 2 precisa che,
ove l'esercizio del gioco sia riservato per legge ad un ente pubblico, questi
rimane comunque soggetto di imposta anche se ne delega ad altri la gestione.
L'articolo 5 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, nel dettare norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti, individua nei gestori delle case da gioco
o nei loro rappresentanti i soggetti tenuti agli adempimenti contabili
relativi ai proventi incassati nell'esercizio del gioco, nonché' alla
liquidazione e versamento del tributo (vedi paragrafo 2.9).
1.3 Base imponibile
1.3.1 Principi Generali
L'articolo 3 del DPR n. 640 del 1972, come sostituito dall'articolo 3
del decreto legislativo n. 60 del 1999, detta le regole per la determinazione
della base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti.
Il comma 1 dispone che costituiscono base imponibile sia il
corrispettivo dei singoli titoli di accesso, emessi anche in abbonamento, per
l'ingresso o l'occupazione del posto, sia il prezzo comunque pagato per
assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività' elencate
nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
In virtù' del comma 2, costituiscono, altresì', base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti
al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori
obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e
cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati,
nonché' il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro
provento comunque connesso all'utilizzazione ed all'organizzazione degli
intrattenimenti e delle altre attività'.
Per le
ipotesi in cui gli intrattenimenti e le altre attività' indicati
nella
tariffa siano organizzati da enti,
società' o associazioni per i propri
soci,
il comma 3 prevede che l'imposta si applichi:
-
sull'intero ammontare delle quote
o contributi associativi corrisposti, se
l'ente ha
come unico scopo quello di
organizzare tali intrattenimenti ed
attività';
-
sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile
all’attività' soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga
anche altre
attività';
-
sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti
riservati e sulle
somme o
valori corrisposti per le voci di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2.
L'esame dei primi tre commi dell'articolo 3 evidenzia che la base
imponibile, salvo quanto si dirà specificatamente per le case da gioco al
paragrafo 1.3.3, e' costituita da quanto corrisposto per il diritto ad
assistere o partecipare agli intrattenimenti, ovvero dai proventi comunque
connessi all'utilizzazione ed all'organizzazione dell'evento, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
I proventi indicati nei comma 1 e 2, lettere a) e b), attengono
direttamente al servizio offerto e fruito da parte del pubblico, mentre per
quelli indicati nella lettera c), va evidenziato che i rapporti dai quali essi
derivano sono alcuni specificatamente legati alla fruizione da parte dei
partecipanti (abbonamenti), altri invece non sono direttamente riconducibili
alla fruizione del servizio di intrattenimento, ma trovano giustificazione
nella connessione che può' intercorrere tra tali rapporti e l’attività' di
intrattenimento.
In relazione al comma 2, lettera a), si chiarisce che gli aumenti
apportati ai prezzi delle consumazioni e dei servizi offerti al pubblico
concorrono a formare la base imponibile, in quanto, presupponendo la presenza
di attività' diverse, registrano la circostanza che l'offerta normalmente
praticata dall'esercente al di fuori dell’attività' di intrattenimento subisce
un incremento di valore proprio in conseguenza dell'ulteriore prestazione
costituita appunto dall'intrattenimento.
Con riferimento alla disposizione recata nel comma 2, lettera b), si
sottolinea che il legislatore pone come elemento qualificante, ai fini
dell’imponibilità' delle cessioni e prestazioni accessorie, l’obbligatorietà'
delle stesse.
Sono, pertanto, soggette all'imposta le consumazioni obbligatoriamente
imposte, sia nell'ipotesi di ingresso a pagamento sia nell'ipotesi di ingresso
libero. E', inoltre, assoggettato all'imposta il corrispettivo per l'ingresso
comprensivo del diritto alla consumazione.
La nuova formulazione del comma 3, lettera c), dell'articolo in esame
contiene, da una parte, un'elencazione analitica dei proventi soggetti ad
imposta, dall'altra continua ad utilizzare la nozione generica e residuale di
provento comunque connesso all'utilizzazione ed all'organizzazione degli
intrattenimenti e delle altre attività' indicate in tariffa.
Per connessione, in linea generale, s'intende il legame che tiene unite
più' cose, il rapporto tra due o più' aspetti in reciproca relazione, vale a
dire la relazione tra due o più' rapporti che presentano elementi comuni
(legati, uniti, collegati, connessi) sia nell'oggetto sia nel soggetto.
Al riguardo si fa presente che l'Avvocatura Generale dello Stato con
parere reso in data 4 maggio 1999, con riferimento alla problematica relativa
alla riconducibilità' dei diritti di prevendita fra i proventi comunque
connessi di cui alla lett. c), comma 2, dell'articolo 3 del DPR n. 640 del
1972, ha osservato che "la somma pagata dall'acquirente, ivi compreso il
diritto di prevendita, va imputata tutta ed interamente all'organizzatore e
costituisce perciò' il corrispettivo per assistere allo spettacolo, ancorché'
una parte di tale somma (e, più' specificamente, del diritto di prevendita)
potrà' essere poi attribuita