Circolare Ministeriale n.165 del 07.09.00 - Spettacoli e giuochi

OGGETTO: Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività' di intrattenimento e di spettacolo.

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                                    INDICE                                    

PREMESSA                                                pag.    5            

1.  IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI                       pag.    8            

    1.1   Presupposto oggettivo                         pag.    8            

    1.1.1 Esecuzioni musicali e intrattenimenti                              

          danzanti                                      pag.    9            

    1.1.2 Utilizzazione di apparecchiature e strumenti                       

          da divertimento o  intrattenimento            pag.    11           

    1.1.3 Ingresso nelle sale da gioco e nei luoghi                          

          adibiti all'esercizio di scommesse ed                              

          esercizio del gioco nelle case da gioco       pag.    12           

    1.1.4 Intrattenimenti diversi da quelli                                  

           indicati in tariffa                          pag.    12           

1.1.5 Attività indicate in tariffa svolte nel                             

          contesto sportivo                             pag.    12           

    1.2   Presupposto soggettivo                        pag.    14           

    1.3   Base imponibile                               pag.    14           

    1.3.1 Principi generali                             pag.    14           

    1.3.2 Intrattenimenti organizzati da enti,                      

società' o associazioni, a favore dei soci    pag.    18           

    1.3.3 Case da gioco                                 pag.    19           

    1.3.4 Manifestazioni di beneficenza                 pag.    20           

    1.3.5 Determinazione forfetaria della base                              

          imponibile                                    pag.    21           

    1.3.6 Apparecchi da divertimento e intrattenimento  pag.    22           

    1.3.7 Intrattenimenti organizzati congiuntamente ad                      

          altri non soggetti all'imposta sugli                               

          intrattenimenti                               pag.    23           

    1.4   Aliquote                                      pag.    24           

 

2   ADEMPIMENTI PER LE ATTIVITÀ' SOGGETTE                                     

    AD IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI                    pag.    27           

    2.1   Norme di riferimento                          pag.    27           

    2.2   Dichiarazione di effettuazione di attività'   pag.    28            

    2.3   Installazione del misuratore fiscale o della                       

          biglietteria automatizzata e comunicazioni                         

          dei dati identificativi degli intermediari    pag.    29           

    2.4   Disciplina dei titoli di accesso gratuiti     pag.    30           

    2.5   Registrazione e certificazione dei                                 

          corrispettivi                                 pag.    31           

    2.6   Adempimenti enti, società' o associazioni     pag.    32           

    2.7   Attivati' occasionali da intrattenimento      pag.    33           

    2.8   Soggetti con ricavi non superiori a cinquanta                      

          milioni di lire                               pag.    33           

    2.9   Adempimenti delle case da gioco               pag.    34           

    2.10  Versamento dell'imposta                       pag.    34           

 

3   REGIME SPECIALE IVA PER IL SETTORE DEGLI                                  

    INTRATTENIMENTI E DEI GIOCHI                        pag.    36           

    3.1   Il nuovo testo dell'art. 74, sesto comma,                          

          del DPR n. 633 del 1972                       pag.    36           

    3.2   Fosfatizzazione della detrazione             pag.    38           

    3.3   Adempimenti                                   pag.    39           

    3.4   Applicabilità' del regime speciale IVA alle                        

          associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco                   

          e associazioni senza fine di lucro di cui alla                     

          legge del 16 dicembre 1991, n. 398            pag.    40           

 

4   IVA NEL SETTORE SPETTACOLO                          pag.    42           

    4.1   Il regime IVA per le attivati' di spettacolo  pag.    42           

    4.2   Le attivati' di spettacolo                    pag.    43           

    4.3   Aliquote                                      pag.    45           

    4.4   Regime agevolativo per lo spettacolo                               

          viaggiante e per i contribuenti minori        pag.    47           

    4.5   Attivati' di spettacolo svolta in modo                              

          saltuario ed occasionale                      pag.     49           

    4.6   Disciplina ai fini IVA degli ingressi                              

          gratuiti                                      pag.    50           

 

5   TITOLI DI ACCESSO                                   pag.    52           

    5.1   Certificazione                                pag.    52           

    5.2   Emissione ed annullamento                     pag.    54           

    5.3   Mancato funzionamento delle apparecchiature                        

          fiscali                                       pag.    55           

 

6   CREDITO DI IMPOSTA                                  pag.    56           

 

7   SANZIONI                                            pag.    59           

 

PREMESSA                                                                     

      Il decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, ha dato attuazione alla

delega contenuta   nella legge 3 agosto 1998, n. 288, abolendo l'imposta sugli

spettacoli e   istituendo   l'imposta   sugli intrattenimenti limitatamente ad

alcune attività'.                                                            

      Il legislatore    ha    voluto   distinguere le attività' che presentano

prevalente l'aspetto   ludico   e  di puro divertimento da quelle che assumono

anche una   connotazione   culturale, assoggettando le prime all'imposta sugli

intrattenimenti e   al regime speciale IVA, le seconde solo all'IVA, secondo i

criteri ordinari.                                                             

      Per intrattenimento,   normalmente,   s'intende   ciò' che e' cagione di

divertimento, insito, quindi, nel concetto e' il partecipare.                

      Lo spettacolo,     invece,     e'     caratterizzato     dal concetto di

rappresentazione, perciò' riguarda l'aspetto statico del fenomeno, di presenza

ad un fatto o ad un avvenimento.                                             

      In sintesi,     si     può'     affermare     che,  mentre, in generale,

l'intrattenimento implica   la partecipazione attiva all'evento, lo spettacolo

comporta prevalentemente  una partecipazione passiva, lo spettatore assiste al

fenomeno, guarda l'evento cosi' come gli e' rappresentato.                    

      Le attività' di intrattenimento soggette alla relativa imposta rientrano

nel campo   di   applicazione  del regime speciale IVA di cui all'articolo 74,

sesto comma,   del   DPR  26 ottobre 1972, n. 633, salvo opzione per il regime

ordinario.                                                                    

      Le attività'   spettacolistiche  sono soggette all'IVA secondo i criteri

ordinari, sebbene  con una disciplina peculiare per quanto riguarda il momento

impositivo, le    modalità'    di    certificazione,  l'accertamento ed alcune

specifiche agevolazioni.                                                     

      La scelta   tecnica normativa operata dal legislatore e' stata quella di

intervenire direttamente  sul DPR 26 ottobre 1972, n. 640, nonché', per quanto

riguarda l'imposta sul valore aggiunto, sul DPR n. 633 del 1972.             

      Modifiche al   DPR   n. 640 del 1972 sono state apportate, altresì', dal

decreto legislativo    30    marzo    2000,   n. 99, concernente "Disposizioni

integrative e   correttive  dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471,

472 e   473,   in   materia di sanzioni amministrative tributarie", al fine di

adeguare alla   riforma dell'imposta sugli spettacoli il sistema sanzionatorio

in materia.                                                                  

      A seguito dei predetti interventi normativi, pertanto, il DPR n. 640 del

1972 ha subito le seguenti modifiche:                                        

- sono stati sostituiti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 19, 26, 32, 33

  e 40;                                                                      

- sono stati aggiunti gli articoli 6-bis e 14-bis;                           

- sono stati modificati gli articolo 17, 18 e 20;                            

- sono stati abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24 e 25; 

- e' stata sostituita la tariffa allegata al decreto.                        

      Gli adempimenti in materia di imposta sugli intrattenimenti e di imposta

sul valore  aggiunto per le attività' spettacolistiche sono stati disciplinati

dal regolamento emanato con DPR 30 dicembre 1999, n. 544.                    

      Quest'ultimo provvedimento   disciplina  anche le modalità' di pagamento

dell'imposta sugli intrattenimenti.                                          

      A tale proposito si segnala la profonda novità' recata dal nuovo assetto

normativo che   uniforma   l'imposta sugli intrattenimenti agli altri tributi,

prevedendo che la stessa sia liquidata e versata ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.                                   

      Il DPR n. 633 del 1972 ha subito le seguenti modifiche:                

- e' stato sostituito il sesto comma dell'articolo 74;                       

- e' stato inserito l'articolo 74-quater;                                    

- e' stato sostituito il numero 123) della tabella A, parte terza;           

- e' stata aggiunta la tabella C;                                             

- e' stato aggiunto un ulteriore comma all'articolo 3;                       

- sono state apportate alcune modifiche all'articolo 36, quarto comma.       

      Con riguardo  all'articolo 36, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, si

fa presente   che   il   testo  aggiornato prevede l'obbligo dell'applicazione

separata dell'imposta,   oltre  che per le attività' di intrattenimento di cui

all'articolo 74,   sesto   comma, anche per le attività' indicate all'articolo

74-quater, comma 5, dello stesso decreto (attività' di spettacolo viaggiante e

attività' spettacolistiche esercitate dai contribuenti minori).              

      Agli esercenti   sale cinematografiche e' stato, infine, riconosciuto un

credito d'imposta    in    sostituzione    degli  abbuoni previsti ai fini del

versamento dell'imposta sugli spettacoli.                                    

 

1       IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI                                        

1.1     Presupposto oggettivo                                                 

      L'articolo 1   del   DPR n. 640 del 1972, sostituito dall'articolo 1 del

decreto legislativo   26   febbraio   1999,   n. 60, prevede quale presupposto

oggettivo ai   fini   dell'applicazione  dell'imposta sugli intrattenimenti le

attività' indicate   nella   tariffa  allegata al medesimo decreto, svolte nel

territorio dello Stato.                                                      

      La   tariffa   descrive  le  attività'   soggette   all'imposta    sugli

intrattenimenti, dividendole in quattro diversi punti, distinti per aliquota:

1) esecuzioni   musicali   di   qualsiasi   genere, ad esclusione dei concerti

   musicali vocali    e    strumentali,   ed intrattenimenti danzanti anche in

   discoteche e   sale  da ballo, quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di

   durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura

   al pubblico dell'esercizio;                                               

2) utilizzazione   di   bigliardi,   di elettrogrammofoni, di bigliardini e di

   qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da

   divertimento o    trattenimento,    anche   se automatico o semiautomatico,

   installati sia  nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o

   associazioni di    qualunque    specie;   utilizzazione ludica di strumenti

   multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;                        

3) ingresso  nelle  sale  da  gioco  o  nei  luoghi specificatamente riservati

   all'esercizio delle scommesse;                                            

4) esercizio  del  gioco  nelle  case  da  gioco  e  negli altri luoghi a ciò'

   destinati.                                                                

      E' opportuno rilevare che le attività'  indicate in  tariffa hanno quale

denominatore comune l'essere volte esclusivamente al divertimento e al gioco.

 

1.1.1   Esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti                       

      Rientrano nella  previsione normativa del punto 1 della tariffa allegata

al DPR   n.   640  del 1972 tutte le esecuzioni musicali e gli intrattenimenti

danzati senza   musica   dal   vivo  ovvero anche con musica dal vivo, purché'

quest'ultima sia   di   durata   inferiore  al cinquanta per cento dell'orario

complessivo di  apertura al pubblico dell'esercizio. Non sono, invece, inclusi

nella tariffa i concerti strumentali e vocali che, pertanto, non sono soggetti

all'imposta sugli intrattenimenti, ma all'imposta sul valore aggiunto ai sensi

dell'articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972.                             

      La musica  può' definirsi dal vivo quando l'emissione avviene attraverso

l'armonizzazione di   suoni  polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di

più' strumenti     originali,     ovvero     con  l'utilizzazione di strumenti

strutturalmente polifonici,  quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica,

la chitarra, l'organo.                                                       

      L'impiego di   uno  strumento musicale polifonico che si avvale pero' di

una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o

riproduzione di   vari   e  diversi strumenti musicali, non realizza autentica

musica dal vivo, ne' può' parlarsi di musica dal vivo quando l'emissione della

musica avviene  attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate,

in modo   sostitutivo   all'esecutore;   in   tal caso l'emissione deve essere

considerata alla   stessa   stregua   di un'esecuzione musicale effettuata con

dischi o   supporti analoghi. Parimenti deve essere considerata la prestazione

del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo "karaoke"

o, comunque,   per  la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi

esecuzioni musicali dal vivo.                                                

      Costituisce, pertanto,   musica dal vivo solo l'effettiva esecuzione con

strumenti di   qualsiasi  genere, senza l'utilizzazione ovvero con un utilizzo

meramente residuale di supporti preregistrati o campionati.                  

      Al fine   di   accertare se le esecuzioni musicali o gli intrattenimenti

danzanti, svolti    in    parte    anche    con  musica dal vivo, siano o meno

assoggettabili all'imposta   sugli  intrattenimenti e' necessario calcolare il

rapporto percentuale   tra   la   durata   dell'esecuzione dal vivo e l'orario

complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, in funzione dell’attività'

di intrattenimento.                                                           

      In concreto,   e'   ipotizzabile  che un esercente attività' commerciale

organizzi, presso  i propri locali adibiti alla somministrazione di alimenti e

bevande (aperti   al   pubblico   dalle ore 8 alle ore 24), un intrattenimento

danzante di durata complessiva di 4 ore (dalle 20 alle 24), svolto con musica,

alternativamente, dal  vivo e non. In questo caso, il presupposto oggettivo di

applicazione dell'imposta   si realizza solo se l'esecuzione musicale dal vivo

sia di durata inferiore alle due ore.                                        

      Quando, nell'ambito   della   medesima struttura, siano organizzati più'

esecuzioni musicali,   anche  contemporaneamente, in spazi distinti, le stesse

devono considerarsi    separatamente,    al    fine   di accertare l'incidenza

percentuale della   musica  dal vivo, in relazione alla durata dello specifico

evento svolto in ogni singola sala o spazio.                                 

      Ciò' posto,  nel caso in cui le esecuzioni distintamente considerate per

sala realizzino    la    prevalenza    di musica con una stessa caratteristica

(prevalenza di    musica    dal    vivo    ovvero   non dal vivo) si verserà',

rispettivamente, in ipotesi di attività' di spettacolo o intrattenimento.    

      Nel caso in cui, invece, la prevalenza musicale riscontrata con riguardo

a ciascuna sala sia eterogenea (in una sala, ad esempio, prevale la musica dal

vivo, nell'altra,   la   musica non dal vivo), l'organizzatore determinerà' la

base imponibile   secondo   il  criterio di ripartizione forfetaria stabilito

nella nota 2 in calce alla tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, secondo le

modalità' illustrate al paragrafo 1.3.7.                                     

1.1.2   Utilizzazione   di  apparecchiature   e  strumenti  da  divertimento o

intrattenimento.                                                             

      Al punto    2    della    tariffa citata sono indicati espressamente gli

apparecchi e   gli  strumenti la cui utilizzazione determina il presupposto di

imposta.                                                                     

      In particolare,  sono indicati una serie di apparecchi da divertimento o

intrattenimento per  i quali l'articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972 prevede

che l'imposta   sia   assolta   attraverso   l'acquisto di schede magnetiche a

deconto, o   strumenti similari, ad eccezione degli apparecchi meccanici per i

quali la base imponibile e' determinata in modo forfetario.                 

      La tariffa   prevede,  inoltre, l'uso di strumenti multimediali, purché'

l'utilizzazione degli stessi sia esclusivamente volta al gioco.              

      La tariffa   menziona,   infine,   il gioco del bowling e il noleggio di

go-kart.                                                                     

      In relazione   alle   attività' del punto 2 della tariffa, e' necessario

chiarire che  alcune di esse sono praticate anche nell'ambito sportivo; in tal

caso le   stesse possono essere escluse dal campo di applicazione dell'imposta

sugli intrattenimenti,   quando siano svolte a scopo agonistico-sportivo, come

meglio chiarito nel paragrafo 1.1.5.                                         

      Infine, si   evidenzia   che   la   nuova formulazione della tariffa non

prevede, a    differenza    di    quanto  accadeva nel vigore della precedente

normativa, un diverso trattamento tributario per l'utilizzazione di bigliardi,

di elettrogrammofoni,   di   bigliardini  e di qualsiasi tipo di apparecchio o

congegno da   divertimento   o intrattenimento a gettone, a moneta o a scheda,

anche se    automatico    o    semiautomatico, se installati nell'ambito dello

spettacolo viaggiante.                                                        

      Consegue da   ciò'   che  queste attività' sono assoggettate all'imposta

sugli intrattenimenti,    seppur    organizzate  nel contesto dello spettacolo

viaggiante.                                                                  

1.1.3   Ingresso   nelle   sale da gioco e nei luoghi adibiti all'esercizio di

        scommesse ed     esercizio     del     gioco     nelle   case da gioco

      Il punto 3 della tariffa assoggetta all'imposta sugli intrattenimenti il

corrispettivo pagato    per    l'ingresso    nelle  sale da gioco o nei luoghi

specificatamente adibiti all'esercizio delle scommesse.                      

      Il successivo    punto    4    della    tariffa  prevede che l'esercizio

dell’attività' del  gioco rientri nel campo di applicazione dell'imposta sugli

intrattenimenti quando   lo stesso sia svolto all'interno di una casa da gioco

(casino') o in altri luoghi a ciò' destinati (ad esempio, navi da crociera). 

In ragione  delle caratteristiche proprie di tale attività', il legislatore ha

fissato specifiche   modalità'   per  la determinazione della base imponibile,

illustrate nel successivo paragrafo 1.3.3.                                   

1.1.4   Intrattenimenti diversi da quelli indicati in tariffa                 

      In nota    alla    tariffa,    al    punto    1, viene precisato che gli

intrattenimenti diversi   da   quelli   espressamente  indicati sono di regola

esclusi dal     campo     di     applicazione    dell'imposta, salvo che siano

caratterizzati, oltre   che  dalla finalità' ludica, essenziale al concetto di

intrattenimento, da   modalità'  di organizzazione, di esercizio e svolgimento

strettamente similari a quelle espressamente previste dalla tariffa.         

1.1.5   Attività' indicate in tariffa svolte nel contesto sportivo           

      Le attività'   indicate   al  punto 2 della tariffa (bigliardo, bowling,

go-kart, ecc.) sono, di regola, assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti.

      Quando, pero',   le   stesse attività' sono svolte nel contesto sportivo

(come già'   chiarito   con circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, paragrafo

6.4.1) sono   escluse   dall'imposta  sugli intrattenimenti, in quanto carenti

della caratteristica   ludica essenziale per la configurazione del presupposto

oggettivo del tributo.                                                       

      Al fine   dell'oggettiva riconoscibilità' della connotazione sportiva di

tali attività', e' necessario che ricorrano i seguenti presupposti:          

   a) attività' organizzata da:                                              

   -  Coni;                                                                  

   -  Federazioni sportive nazionali;                                        

   -  Enti  di promozione sportiva ed altri soggetti, comunque denominati  che

      perseguano finalità'    sportive,   purché' affiliati o riconosciuti dal

      Coni o   da   Federazioni sportive nazionali; b)attività' caratterizzata

      dalla connotazione   agonistica (non svolta al solo  scopo amatoriale) e

      inserita o   ricollegabile direttamente a manifestazioni sportive (gare,

      tornei, campionati,    ecc.)    svolte   con sistematicità' e promosse o

      riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali;          

   c) l'uso   degli   impianti  o attrezzature sia consentito esclusivamente a

      soci e     associati     praticanti    l’attività' agonistico-sportiva e

      regolarmente iscritti nei registri previsti dagli statuti in conformità'

      alle prescrizioni delle Federazioni sportive di appartenenza.          

      Pertanto, l'utilizzazione   di   impianti   o  attrezzature da parte dei

soggetti sopra  elencati, nel contesto di una manifestazione riconosciuta come

agonistico-sportiva, e'     esclusa     dall'applicazione   dell'imposta sugli

intrattenimenti; e',  invece, assoggettato all'imposta, l'uso degli impianti o

delle attrezzature   concesso   per   le  manifestazioni che non presentino la

connotazione agonistico-sportiva   ovvero   a soggetti diversi da quelli sopra

elencati.                                                                    

      Le stesse   considerazioni   valgono   anche con riguardo alle attività'

svolte nell'ambito   di   enti, società' o associazioni di cui all'articolo 3,

comma 3, del DPR n. 640 del 1972.                                            

 

1.2     Presupposto soggettivo                                               

      L'articolo 2   del   DPR n. 640 del 1972, sostituito dall'articolo 2 del

decreto legislativo   n.  60 del 1999, reca una definizione onnicomprensiva in

ordine all'ambito   soggettivo   di   applicazione del tributo, prevedendo che

l'imposta si  applichi nei confronti di chiunque organizzi gli intrattenimenti

o le altre attività' di cui alla tariffa allegata allo stesso decreto.       

      Con riferimento  alle case da gioco, il medesimo articolo 2 precisa che,

ove l'esercizio  del gioco sia riservato per legge ad un ente pubblico, questi

rimane comunque soggetto di imposta anche se ne delega ad altri la gestione. 

      L'articolo 5   del regolamento, emanato con decreto del Presidente della

Repubblica 30   dicembre   1999,  n. 544, nel dettare norme di semplificazione

degli adempimenti  dei contribuenti, individua nei gestori delle case da gioco

o nei   loro   rappresentanti   i   soggetti tenuti agli adempimenti contabili

relativi ai    proventi    incassati    nell'esercizio del gioco, nonché' alla

liquidazione e versamento del tributo (vedi paragrafo 2.9).                  

 

1.3     Base imponibile                                                      

1.3.1   Principi Generali                                                    

      L'articolo 3   del  DPR n. 640 del 1972, come sostituito dall'articolo 3

del decreto  legislativo n. 60 del 1999, detta le regole per la determinazione

della base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti.                    

      Il comma    1    dispone    che    costituiscono  base imponibile sia il

corrispettivo dei  singoli titoli di accesso, emessi anche in abbonamento, per

l'ingresso o   l'occupazione   del   posto,  sia il prezzo comunque pagato per

assistere o  partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività' elencate

nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.                    

      In virtù'    del    comma   2, costituiscono, altresì', base imponibile:

a) gli aumenti   apportati  ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti

   al pubblico;                                                               

b) i corrispettivi  delle  cessioni  e  delle prestazioni di servizi accessori

   obbligatoriamente imposte;                                                

c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e

   cessione dei   diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati,

   nonché' il   controvalore  delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro

   provento comunque   connesso  all'utilizzazione ed all'organizzazione degli

   intrattenimenti e delle altre attività'.                                  

      Per le  ipotesi in cui gli intrattenimenti e le altre attività' indicati

nella tariffa  siano organizzati da enti, società' o associazioni per i propri

soci, il comma 3 prevede che l'imposta si applichi:                          

- sull'intero   ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se

  l'ente ha   come   unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed

  attività';                                                                  

- sulla   parte  dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile

  all’attività' soggetta    all'imposta,    qualora  l'ente svolga anche altre

  attività';                                                                  

- sul prezzo dei titoli di accesso e dei   posti  riservati  e  sulle  somme o

  valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

      L'esame dei   primi   tre   commi  dell'articolo 3 evidenzia che la base

imponibile, salvo   quanto   si dirà specificatamente per le case da gioco al

paragrafo 1.3.3,   e'   costituita   da   quanto corrisposto per il diritto ad

assistere o   partecipare   agli intrattenimenti, ovvero dai proventi comunque

connessi all'utilizzazione    ed    all'organizzazione   dell'evento, al netto

dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.                           

      I proventi   indicati   nei   comma   1  e 2, lettere a) e b), attengono

direttamente al   servizio  offerto e fruito da parte del pubblico, mentre per

quelli indicati nella lettera c), va evidenziato che i rapporti dai quali essi

derivano sono   alcuni   specificatamente   legati alla fruizione da parte dei

partecipanti (abbonamenti),   altri invece non sono direttamente riconducibili

alla fruizione   del   servizio di intrattenimento, ma trovano giustificazione

nella connessione   che   può' intercorrere tra tali rapporti e l’attività' di

intrattenimento.                                                              

      In relazione   al   comma   2,  lettera a), si chiarisce che gli aumenti

apportati ai   prezzi   delle   consumazioni e dei servizi offerti al pubblico

concorrono a  formare la base imponibile, in quanto, presupponendo la presenza

di attività'   diverse,   registrano  la circostanza che l'offerta normalmente

praticata dall'esercente al di fuori dell’attività' di intrattenimento subisce

un incremento   di   valore  proprio in conseguenza dell'ulteriore prestazione

costituita appunto dall'intrattenimento.                                     

      Con riferimento   alla   disposizione recata nel comma 2, lettera b), si

sottolinea che   il   legislatore   pone   come elemento qualificante, ai fini

dell’imponibilità' delle  cessioni e prestazioni accessorie, l’obbligatorietà'

delle stesse.                                                                

      Sono, pertanto,   soggette all'imposta le consumazioni obbligatoriamente

imposte, sia nell'ipotesi di ingresso a pagamento sia nell'ipotesi di ingresso

libero. E',  inoltre, assoggettato all'imposta il corrispettivo per l'ingresso

comprensivo del diritto alla consumazione.                                   

      La nuova   formulazione  del comma 3, lettera c), dell'articolo in esame

contiene, da   una   parte,  un'elencazione analitica dei proventi soggetti ad

imposta, dall'altra  continua ad utilizzare la nozione generica e residuale di

provento comunque    connesso    all'utilizzazione ed all'organizzazione degli

intrattenimenti e delle altre attività' indicate in tariffa.                 

     Per connessione,   in linea generale, s'intende il legame che tiene unite

più' cose,   il rapporto tra due o più' aspetti in reciproca relazione, vale a

dire la   relazione   tra   due o più' rapporti che presentano elementi comuni

(legati, uniti, collegati, connessi) sia nell'oggetto sia nel soggetto.      

      Al riguardo   si   fa presente che l'Avvocatura Generale dello Stato con

parere reso  in data 4 maggio 1999, con riferimento alla problematica relativa

alla riconducibilità'   dei   diritti   di  prevendita fra i proventi comunque

connessi di   cui   alla lett. c), comma 2, dell'articolo 3 del DPR n. 640 del

1972, ha   osservato   che   "la somma pagata dall'acquirente, ivi compreso il

diritto di   prevendita,  va imputata tutta ed interamente all'organizzatore e

costituisce perciò'  il corrispettivo per assistere allo spettacolo, ancorché'

una parte   di  tale somma (e, più' specificamente, del diritto di prevendita)

potrà' essere    poi    attribuita