Circolare
Ministeriale n. 47 del 10.02.98
Tombole, lotterie e pesche di beneficenza -
Artt.
40 e 114 del R.D.L. 19.10.1938, convertito nella legge 5.6.1939, n. 973.
MATERIA
FISCALE: Entrate speciali
TESTO
L'art. 40 del R.D.L. 19.10.1938, n.1933, convertito nella legge
5.6.1939, n.973, cosi' come
modificato dall'art. 19 della legge n. 449 del
27.12.1997, subordina, com'e' noto, lo svolgimento di tombole, lotterie e
pesche di beneficenza alla
sussistenza di determinati presupposti e condizioni
e al preventivo
rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Amministrazione
finanziaria.
Orbene, da parte di taluni circoli
privati, e' stato sollevato il
dubbio che tale regime
non trovi applicazione nei casi in cui tali
manifestazioni siano svolte
in ambito privato, all'interno di detti circoli, e
riservando la partecipazione
ai soli soci.
Al riguardo, si osserva che la Suprema
Corte di Cassazione, Sezioni
unite penali, con sentenza
n. 16 del 12.5.1995, ha chiarito che "nonostante il
silenzio sul punto
della legge n. 973 del 1939", l'ambito applicativo
dell'art.114, riguardante
il divieto di svolgimento di manifestazioni di sorte
diverse da quelle disciplinate
dagli artt. 39 e 40 della citata legge, non
puo' non coincidere con quello di cui all'art. 718 c.p., concernente il
divieto di effettuazione del gioco d'azzardo. Infatti,
afferma la Corte,
poiche' "tutti i reati che abbiano finalita' di tutela in
materia di polizia
dei costumi prevedono l'estremo della pubblicita' o, comunque, della
possibilita' di ampia, indiscriminata
e generica partecipazione", sarebbe
arduo sostenere che tale
elemento sia richiesto per la configurabilita'
dell'art. 718 c.p. e
non anche per una fattispecie depenalizzata e, quindi,
meno grave, quale quella
prevista dall'art.
114 della legge sul lotto
pubblico.
Sulla base di tale considerazione,
la sentenza della Suprema Corte
stabilisce che la punibilita'
dello svolgimento di un gioco di sorte
riconducibile alle ipotesi
previste dal citato art. 114 e' esclusa
quando il
fatto stesso rivesta carattere
"strettamente privato e familiare".
In base a tale indirizzo giurisprudenziale, dunque, lo svolgimento di
lotterie, tombole, pesche di beneficenza e, piu' in generale,
lo svolgimento
di qualsiasi gioco di sorte deve ritenersi libero, non
subordinato ad alcuno
specifico regime autorizzatorio
e, quindi, non sanzionabile ne' penalmente ne'
amministrativamente, quando il
gioco medesimo sia svolto in quell'ambito
"strettamente familiare
e privato" definito dalla Suprema Corte.
Orbene, premesso che tale ambito e' sicuramente riconoscibile quando
detti giochi sono svolti
in abitazioni private e nel corso di riunioni
familiari o di amici,
deve, altresi', riconoscersi che, non diversamente,
anche i giochi realizzati
all'interno di circoli privati presentano il
medesimo carattere. Anche in tali casi, infatti, a
condizione che la
manifestazione sia resa nota
e riservata unicamente ai soci iscritti e si
svolga nel circoscritto ambito del circolo, manca
quell'elemento di
pubblicita' che, come affermato
dalla Suprema Corte, deve ritenersi essenziale
e determinante ai fini della sanzionabilita'
di detti giochi ai sensi
dell'art.114 della citata
legge.
Pertanto, in base a tali considerazioni,
peraltro condivise dal
competente Ufficio del Ministero
dell'Interno, all'uopo interessato dalla
scrivente, i giochi di sorte, possono essere svolti liberamente,
senza alcuna
preventiva autorizzazione
da parte dell'Amministrazione finanziaria.
purche', come detto,
la conoscenza e la realizzazione dei medesimi sia
circoscritta in un ambito
privato e sia, altresi', esclusa un'ampia,
dall'ambito applicativo
del citato art. 114 della legge sul lotto pubblico.
Quanto sopra si porta a conoscenza degli
Uffici in indirizzo affinche'
ne tengano conto nell'ambito
dell'attivita' di propria competenza.