Circolare Ministeriale n. 47 del 10.02.98

Tombole, lotterie e pesche di beneficenza -

Artt. 40 e 114 del R.D.L. 19.10.1938, convertito nella legge 5.6.1939, n. 973.

MATERIA FISCALE: Entrate speciali

 

TESTO

         L'art. 40   del   R.D.L.   19.10.1938,  n.1933, convertito nella legge

 5.6.1939, n.973,   cosi'  come  modificato dall'art. 19 della legge n. 449 del

 27.12.1997,   subordina, com'e' noto,  lo svolgimento  di tombole,  lotterie e

pesche di beneficenza alla sussistenza di determinati presupposti e condizioni

e al   preventivo  rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Amministrazione

finanziaria.                                                                 

        Orbene, da   parte   di taluni circoli privati, e'  stato sollevato il

dubbio che    tale    regime    non    trovi applicazione nei casi in cui tali

manifestazioni siano svolte in ambito privato, all'interno di detti circoli, e

riservando la partecipazione ai soli soci.                                   

        Al riguardo,   si  osserva che la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni

unite penali, con sentenza n. 16 del 12.5.1995, ha chiarito che "nonostante il

silenzio sul    punto    della   legge  n. 973 del 1939", l'ambito applicativo

dell'art.114, riguardante il divieto di svolgimento di manifestazioni di sorte

diverse da   quelle   disciplinate dagli artt. 39 e 40 della citata legge, non

puo' non   coincidere   con   quello  di cui all'art. 718 c.p., concernente il

divieto di   effettuazione   del gioco d'azzardo.  Infatti,  afferma la Corte,

poiche' "tutti   i reati che abbiano finalita' di tutela in materia di polizia

dei costumi    prevedono    l'estremo    della  pubblicita' o, comunque, della

possibilita' di   ampia,   indiscriminata  e generica partecipazione", sarebbe

arduo sostenere   che   tale   elemento  sia richiesto per la configurabilita'

dell'art. 718   c.p.  e non anche per una fattispecie depenalizzata e, quindi,

meno grave,   quale   quella   prevista   dall'art.  114 della legge sul lotto

pubblico.                                                                     

        Sulla base   di   tale considerazione, la sentenza della Suprema Corte

stabilisce che    la    punibilita'    dello  svolgimento di un gioco di sorte

riconducibile alle ipotesi previste dal citato art. 114 e'   esclusa quando il

fatto stesso rivesta carattere "strettamente privato e familiare".           

        In base  a tale indirizzo giurisprudenziale, dunque, lo svolgimento di

lotterie, tombole,   pesche di beneficenza e, piu' in generale, lo svolgimento

di qualsiasi   gioco di sorte deve ritenersi libero, non subordinato ad alcuno

specifico regime autorizzatorio e, quindi, non sanzionabile ne' penalmente ne'

amministrativamente,  quando   il   gioco  medesimo sia svolto in quell'ambito

"strettamente familiare e privato" definito dalla Suprema Corte.             

       Orbene, premesso  che tale ambito e'  sicuramente riconoscibile quando

detti giochi   sono   svolti   in   abitazioni private e nel corso di riunioni

familiari o   di   amici,  deve, altresi', riconoscersi che, non diversamente,

anche i   giochi   realizzati   all'interno   di circoli privati presentano il

medesimo carattere.         Anche  in tali casi, infatti,  a condizione che la

manifestazione sia   resa   nota  e riservata unicamente ai soci iscritti e si

svolga nel    circoscritto    ambito    del  circolo,  manca quell'elemento di

pubblicita' che, come affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi essenziale

e determinante   ai   fini   della   sanzionabilita'  di detti giochi ai sensi

dell'art.114 della citata legge.                                             

        Pertanto, in   base   a   tali  considerazioni, peraltro condivise dal

competente Ufficio   del   Ministero  dell'Interno, all'uopo interessato dalla

scrivente, i  giochi di sorte, possono essere svolti liberamente, senza alcuna

preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.         

purche', come   detto,    la   conoscenza  e la realizzazione dei medesimi sia

circoscritta in    un    ambito    privato  e sia, altresi', esclusa un'ampia,

indiscriminata e    generica    partecipazione    di pubblico, essendo esclusi

dall'ambito applicativo del citato art. 114 della legge sul lotto pubblico.  

        Quanto sopra si porta a conoscenza degli Uffici in indirizzo affinche'

ne tengano conto nell'ambito dell'attivita' di propria competenza.