Legge Regionale Emilia-Romagna 22 agosto
1994, n.37
“Norme in materia di promozione
culturale”.
(B.U. n.87 del 25
agosto 1994).
ARTICOLO 1
Finalita'
1. La regione promuove la produzione, la diffusione e
la fruizione di attivita' culturali e favorisce il piu' ampio
pluralismo delle espressioni e delle iniziative.
2. A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono
organizzazione e aggregazione di indennita', di valori e di
interessi
culturali.
ARTICOLO 2
Azioni programmatiche
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all' art. 1 la
Regione:
a) sostiene progetti e iniziative culturali di rilevante interesse
regionale;
b) realizza manifestazioni e iniziative promosse, di norma,
in
collaborazione con altri soggetti.
ARTICOLO 3
Programma triennale degli interventi
1. L' attivita' di promozione culturale della Regione si
realizza sulla base di un programma triennale approvato
dal Consiglio regionale; i programmi triennali successivi
al primo sono predisposti dalla Giunta regionale almeno
centoventi giorni prima della scadenza del precedente.
2. Il programma triennale:
a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative
quote di finanziamento, da conseguire in relazione
alle diverse tipologie di intervento;
b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che
l' entita' del contributo regionale non puo' essere superiore
al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) indica i criteri di priorita' per l' assegnazione dei
contributi;
d) stabilisce tempi e modalita' per la presentazione delle
domande.
3. Il programma triennale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della
Regione.
ARTICOLO 4
Destinatari dei contributi regionali
1. I destinatari dei contributi regionali di cui alla presente
legge sono:
a) istituzioni culturali;
b) associazioni culturali;
c) soggetti pubblici e privati, secondo le modalita' indicate
negli
articoli 7 e 8.
ARTICOLO 5
Interventi a sostegno delle iniziative
di istituzioni e associazioni culturali
1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi
a sostegno di:
a) programmi annuali e poliennali di studio, ricerca e divulgazione
nel campo della cultura umanistica, scientifica
e artistica, proposti da istituzioni culturali;
b) progetti che, in conformita' degli indirizzi del programma
triennale di cui all' art. 3, vengono presentati da associazioni
culturali.
2. Per accedere ai contributi regionali le istituzioni di cui
al comma 1, lett. a) debbono avere i seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) prestare servizi nel campo culturale;
c) svolgere attivita' non saltuaria e di rilevante valore culturale
da almeno due anni;
d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate
allo svolgimento delle proprie attivita';
e) garantire responsabilita' di direzione scientifica;
f) disporre di risorse patrimoniali adeguate alle esigenze
gestionali ed in particolare alla realizzazione dei programmi
di attivita' proposti.
3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni di
cui al comma 1, lett. b) debbono essere iscritte all' Albo
regionale delle associazioni. Fino alla formazione dell' Albo,
le predette associazioni debbono comunque possedere
almeno i seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;
c) svolgere attivita' culturale da almeno due anni;
d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate
allo
svolgimento dei progetti proposti.
ARTICOLO 6
Interventi a sostegno di iniziative culturali
promosse dalle Province
1. La Regione puo' concorrere finanziariamente alla realizzazione
di progetti per obiettivi specifici presentati dalle
Province nell' esercizio della loro funzione di
programmazione e coordinamento.
2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono essere realizzate
con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e
privati operanti nel campo della promozione culturale e
debbono prevedere in concorso finanziario e operativo di
tutti i soggetti interessati.
ARTICOLO 7
Iniziative della Regione
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all' articolo
1 e degli obiettivi individuati nel programma triennale degli
interventi, di cui all' articolo 3, la Regione puo' realizzare
direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di
norma in collaborazione con altri soggetti, anche diversi
da
quelli previsti dagli articoli 5 e 6.
ARTICOLO 8
Premi per iniziative culturali
di particolare rilevanza
1. Al fine di promuovere e valorizzare iniziative culturali
particolarmente significative nei contenuti e nella modalita'
di realizzazione, attuate da organizzazioni a base
associativa o da singoli, la Regione assegna annualmente
dei premi.
2. A tale scopo la Giunta regionale costituisce, con proprio
atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti
di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per un
triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente
nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono
corrisposti i compensi ed i rimborsi agli organi collegiali.
3. Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria
opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede
all' assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla
giuria.
4. I soggetti vincitori dei premi non possono partecipare
al
concorso dell' anno immediatamente successivo.
ARTICOLO 9
Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi
1. La Giunta regionale provvede all' assegnazione dei
contributi di cui alla presente legge, sulla base dei criteri
stabiliti dal programma triennale.
2. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati
alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati
assegnati.
3. Per quanto riguarda i premi di cui all' art. 8, la Giunta
regionale stabilisce il numero e l' importo dei singoli premi
nell' ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio
regionale e impegna la relativa quota complessiva.
4. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono liquidati a
presentazione di una relazione sulla attivita' e sui progetti
ammessi a contributo, unitamente a un rendiconto finanziario,
e sono rapportati ai costi effettivamente sostenuti.
5. I premi di cui all' articolo 8 sono liquidati in un' unica
soluzione
ad esecutivita' della delibera di assegnazione.
ARTICOLO 10
Decadenza e revoca dei contributi
1. La documentazione di cui all' articolo 9, comma 4, deve
essere presentata comunque entro il 31 gennaio dell'
anno successivo a quello dell' assegnazione del
contributo, pena la decadenza automatica dal contributo
stesso.
2. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o
parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo,
alla
revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.
ARTICOLO 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione
fa fronte mediante l' istituzione di appositi capitoli nella
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei
finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge
di bilancio a norma di quanto disposto dall' art. 11,
comma primo, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
ARTICOLO 12
Abrogazione e modificazione di norme regionali
1. Le iniziative di cui al comma 1 dell' art. 3 della LR
23 novembre 1988, n. 47, sono finanziate secondo le modalita'
e i criteri stabiliti dalla presente legge. Il comma 2
dell' art. 3 della LR n. 47 del 1988 e' abrogato.
2. Il comma 3 dell' art. 2 della LR 20 maggio 1992,
n. 23 e' cosi' sostituito:
<< Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente
legge i Comuni e i complessi bandistici e corali in possesso
dei seguenti requisiti:
a) avere sede e svolgere attivita' nel territorio regionale;
b) essere costituiti ai sensi dell' art. 14 o dell' art. 36 del
codice civile;
c) svolgere attivita' da almeno un anno. >>.