Legge Regionale Emilia-Romagna 25 febbraio 2000, n.13.
“Norme in materia di
sport” ( B.U. 29 02 2000 N. 35)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 0001
Finalita' e definizioni
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione
sociale dello sport e della pratica delle attivita'
motorio sportive e ricreative sotto il profilo della
formazione e della tutela della salute dei cittadini,
dello sviluppo delle relazioni sociali e del
miglioramento degli stili di vita.
2. La Regione persegue gli obiettivi della politica
sportiva per tutti i cittadini mediante:
a) un coordinamento degli interventi di politica sociale
per il benessere dei cittadini, per la diffusione della
cultura della pratica delle attivita' motorio ricreative
e sportive, favorendone l'integrazione con gli
interventi relativi alle politiche educative, formative,
culturali, della salute, della tutela sanitaria e
miranti al superamento del disagio sociale;
b) una equilibrata distribuzione e congruita' degli
impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a
ciascuno la possibilita' di partecipare ad attivita'
fisico-ricreative in un ambiente sicuro e sano.
3. A tal fine la Regione:
a) promuove l'attivita' degli enti e delle associazioni
che operano senza fini di lucro;
b) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi
e degli impianti sportivi, privilegiando le forme piu'
adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro
migliore utilizzo;
c) promuove attivita' ed iniziative volte al sostegno
dell'associazionismo sportivo;
d) favorisce l'integrazione delle politiche sportive,
con quelle turistiche e culturali, economiche ed i
relativi interventi in materia di infrastrutture ed
urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per la
mobilita' ed il tempo libero, in un quadro di
valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e
ambientale;
e) promuove la diffusione delle attivita' sportive nelle
scuole, sostenendo la cultura dell'attivita' motorio
ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e
gli enti locali, incentivando il rapporto con le
associazioni del territorio.
4. Ai fini della presente legge, si intende per sport
qualsiasi forma di attivita' fisica che, attraverso una
partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo
l'espressione o il miglioramento degli stili di vita,
della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle
relazioni sociali e l'ottenimento di risultati
competitivi. Sono escluse dai benefici della presente
legge
le attivita' svolte in ambito professionistico.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 0002
Funzioni regionali in materia di sport
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) organizzazione e coordinamento di attivita' di
monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche
dati e reti informative nel settore dello sport;
b) programmazione regionale delle sedi degli impianti e
degli spazi destinati all'attivita' sportiva, al fine di
favorire la loro effettiva fruizione da parte dei
cittadini, la perequazione della dotazione di impianti
sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la
qualificazione delle strutture e delle attrezzature
esistenti;
c) incentivazione dell'accesso al credito per gli
impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte
dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche
attraverso apposite convenzioni con gli istituti di
credito;
d) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva in
particolare dei bambini, dei giovani, anche
contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei
soggetti piu' svantaggiati, in collaborazione con gli
Enti locali, il CONI, le istituzioni scolastiche e gli
enti di promozione sportiva;
e) formazione e qualificazione degli operatori;
f) tutela dei cittadini che praticano lo sport, anche
definendo standard e requisiti per lo svolgimento di
attivita';
g) tutela della salute dei praticanti l'attivita'
sportiva attraverso forme di coordinamento delle
funzioni sanitarie riguardanti la pratica sportiva
agonistica ed amatoriale;
h) promozione di interventi diretti a diffondere
l'attivita' motoria e sportiva come mezzo efficace di
prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica
e psichica.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1
nell'ambito della propria programmazione e secondo le
disposizioni di cui al presente articolo.
3. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui
alle lettere b) e c) del comma 1, approva il programma
triennale di cui al titolo II concernente la
costruzione, l'adeguamento, la riconversione,
l'innovazione tecnologica, l'acquisto delle sedi, delle
infrastrutture e delle attrezzature.
4. Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1,
sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in
collaborazione con soggetti pubblici e privati, con le
Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le
associazioni iscritte nell'Albo regionale o negli Albi
provinciali di cui alla L.R. 7 marzo 1995 n. 10,
attraverso:
a) la concessione di contributi per attivita',
iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di
particolare valenza, di livello almeno regionale;
b) la promozione di campagne di informazione per il
miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini
nonche' per la diffusione ed il corretto esercizio delle
attivita' sportive.
5. Le funzioni di cui alla lettera g) ed h) del comma 1,
sono realizzate in sede di attuazione del Piano
sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite
direttive, utilizzando allo scopo le strutture del
Servizio
sanitario regionale.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 0003
Funzioni delle Province e dei Comuni
1. Province e Comuni partecipano alla definizione dei
programmi regionali in materia di sport per il tramite
della Conferenza Regione-Autonomie Locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie Locali designa i
membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui
all'art. 6.
3. Province e Comuni concorrono all'attuazione delle
finalita' della presente legge, collaborando con la
Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2
comma 1 lett. b), d) ed e) ed all'art. 4.
4. In particolare le Province esercitano, per il proprio
ambito territoriale, funzioni di:
a) programmazione e coordinamento istituzionale ed
associativo, potendo a tal fine istituire sedi di
confronto tra i Comuni e le Organizzazioni sportive;
b) predisposizione, sulla base delle proposte degli enti
locali, delle associazioni e dei soggetti pubblici e
privati, dei programmi provinciali per l'impiantistica
sportiva.
5. In particolare i Comuni:
a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche
attraverso le forme coordinate previste dagli artt. 20 e
21 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3;
b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica
sportiva.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 0004
Monitoraggio e ricerca
1. La Regione esercita le funzioni di << Osservatorio
del sistema sportivo regionale >> , in attuazione della
lettera a) del comma 1 dell'art. 2, mediante la raccolta
di informazioni e dati, anche in collaborazione con gli
enti locali, il CONI, gli enti di promozione sportiva ed
altri enti pubblici e privati, al fine di perseguire una
puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di
sport ed una costante informazione agli enti ed agli
operatori del settore.
2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove
altresi', studi, ricerche ed attivita' di divulgazione.
3. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi
della presente legge sono tenuti a fornire dati e
informazioni per lo svolgimento delle attivita' di
osservatorio. La Regione e' autorizzata a trattare,
anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i
dati raccolti, nonche' a comunicarli e diffonderli,
anche
in forma aggregata.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 0005
Formazione
1. La Regione, sentite le federazioni sportive e gli
enti interessati, in conformita' ai principi della
legislazione statale ed ai sensi della L.R. 24 luglio
1979, n. 19, individua profili professionali nei diversi
settori dello sport, per i quali definisce progetti tipo
ed i relativi standard, da intendersi come
caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi
formativi.
2. La Regione favorisce altresi', nell'ambito delle
attivita' di formazione continua, iniziative finalizzate
ad elevare il livello professionale o riqualificare gli
operatori
in servizio.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 0006
Consulta regionale dello sport
1. La Regione costituisce la Consulta regionale dello
sport con funzione consultiva per le attivita' della
Giunta regionale oggetto della presente legge, con
particolare riferimento a quelle di programmazione,
tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca.
2. La Consulta si avvale delle risultanze delle
attivita' dell'Osservatorio di cui all'art. 4.
3. La composizione della Consulta deve prevedere la
presenza dei rappresentanti degli enti locali, delle
istituzioni scolastiche ed universitarie, delle
associazioni professionali, degli enti di promozione
sportiva, del CONI regionale, delle organizzazioni
sportive private.
4. La definizione della composizione e le modalita' di
funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta
regionale. La partecipazione alla Consulta e' senza
oneri per la Regione.
CAPO II
INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA
Articolo 0007
Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi
sportivi
1. Per la realizzazione degli interventi previsti al
comma 3 dell'art. 2 il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, approva il programma triennale per
l'impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi
destinati alle attivita' motorio sportive.
2. Il programma triennale, elaborato sulla base delle
proposte degli Enti locali sentita la Consulta Regionale
dello Sport, prima della sua approvazione sara'
sottoposto all'apposito parere della Conferenza Regione-
Autonomie
locali.
CAPO II
INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA
Articolo 0008
Contributi regionali
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono
concessi ad enti locali, associazioni iscritte nell'albo
regionale o negli albi provinciali di cui alla L.R.
10/95, e privati, in conto capitale o in conto interesse
attualizzato, con abbattimento non superiore all'80% del
tasso praticato dall'istituto bancario.
2. La Regione assegna i contributi sulla base di
apposite graduatorie, in considerazione delle priorita'
espresse
dalle Province.
CAPO II
INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA
Articolo 0009
Dichiarazione di pubblica utilita'
1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo ed
inseriti nelle graduatorie di cui al comma 2 dell'art.
8, ancorche' non finanziati, sono considerati opere
destinate a servizi di interesse generale.
2. L'inserimento in graduatoria ai sensi del comma 1
equivale, ad ogni effetto di legge, alla dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, di
cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente <<
Norme sulla espropriazione per pubblica utilita' >> e
successive modificazioni. Tale effetto dichiarativo
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio
entro tre anni.
CAPO II
INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA
Articolo 0010
Tutela dei praticanti
1. Le strutture sportive aperte al pubblico per
l'esercizio di attivita' motorie finalizzate a
contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o
recupero psico-fisico della persona utilizzano la
presenza costante di almeno un istruttore di educazione
fisica in possesso del diploma universitario
dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di
cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 o di Laurea in
Scienze Motorie di cui al D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178.
A uno di detti istruttori e' assegnata la
responsabilita' dell'applicazione dei programmi attuati
nella struttura.
2. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1,
a titolo gratuito od oneroso, indicano in ogni forma di
comunicazione pubblica lo standard regionale adottato
fra quelli individuati dalla Giunta regionale in
applicazione della lettera f) del comma 1 dell'art. 2.
3. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai
requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le
attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al
Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attivita',
apposita denuncia di attivita', ai sensi dell'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con cui e' attestato:
a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un
istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma
1 e la conoscenza dell'obbligo previsto dal medesimo
comma come condizione per l'esercizio dell'attivita';
b) lo standard adottato ai sensi del comma 2.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1
del presente articolo:
a) le attivita' per l'educazione fisica previste dai
programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attivita' motorie disciplinate da norme approvate
dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
CAPO III
INTERVENTI PER L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E RICREATIVO
Articolo 0011
Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e
ricreativo
1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni,
nell'ambito della propria programmazione, a sostegno
delle attivita' organizzative e di coordinamento delle
associazioni regionali sportive e ricreative iscritte
nell'Albo regionale di cui alla L.R. 10/95, concede
contributi finalizzati a progetti di promozione,
diffusione e organizzazione dell'associazionismo
sportivo e ricreativo.
2. La Giunta regionale prevede i criteri e le tipologie
di intervento, il livello massimo dei contributi
regionali, i requisiti dei soggetti realizzatori e le
modalita'
di attuazione.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
` Articolo 0012
Norme transitorie e di prima applicazione
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla loro
conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni
delle leggi regionali previgenti, ancorche' abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge gli esercenti le attivita' di cui al comma 1
dell'art. 10 si adeguano a quanto ivi previsto e sono
tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale
attestano di aver acquisito la disponibilita' di almeno
un istruttore in possesso del diploma di cui al comma 1
dell'art. 10 e che lo impiegano secondo quanto detta
disposizione prevede.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino all'entrata in vigore degli standard regionali di
cui al comma 2 dell'art. 10, coloro che iniziano
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 di detto
articolo sono tenuti alla sola dichiarazione prevista
dalla lettera a) del comma 3 del medesimo.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore degli standard
regionali di cui al comma 2 dell'art. 10 coloro che
esercitano le attivita' di cui al comma 1 di detto
articolo sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista
dalla lettera b) del comma 3 del medesimo.
5. Le disposizioni degli articoli 2 comma 4 ed 8 comma
1, nella parte in cui prevedono l'iscrizione agli albi
provinciali di cui alla L.R. n. 10/1995 come requisito
indispensabile per l'accesso a benefici e convenzioni,
divengono operanti a far tempo dall'entrata in vigore di
una nuova disciplina organica regionale per la
valorizzazione dell'associazionismo, anche emanata in
attuazione della legge nazionale sull'associazionismo
sociale.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 0013
Sanzioni
1. Le associazioni sportive, gli organizzatori di
manifestazioni o i titolari di impianti che siano
riconosciuti responsabili di aver indotto o consentito
l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni
fisiologiche con le modalita' stabilite dalle
disposizioni in materia di controllo anti-doping, sono
soggetti alla revoca dei contributi eventualmente
concessi e non possono accedere ai benefici previsti
dalla
presente legge.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 0014
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi
capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che
verranno dotati della necessaria disponibilita', a norma
di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio
1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale
di
bilancio.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 0015
Abrogazioni e modificazioni di norme
1. La L.R. 25 agosto 1986, n. 30 e' abrogata.
2. La locuzione << dirigente regionale >> e' sostituita
dalla parola << esperto >> nella lettera a) del comma 3
dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42.
3. Le parole << il dirigente regionale >> sono
sostituite con le parole << l'esperto >> nelle seguenti
disposizioni dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n.
42:
a) lettera a) del comma 6;
b) lettera a) del comma 7.
4. Nel comma 8 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993,
n. 42 la locuzione << funzionario dell'Assessorato
regionale >> e' sostituita dalle parole << dipendente
regionale in servizio presso l'Assessorato >> .
5. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 1
febbraio 1994, n. 3 sono abrogate le parole << dirigente
regionale >> .
6. Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 1
febbraio 1994, n. 3 le parole << il dirigente regionale
>> sono sostituite dalle parole << l'esperto >> .
7. La locuzione << funzionario >> e' sostituita dalla
parola << dipendente >> al comma 5 dell'art. 6 della
L.R. 1 febbraio 1994, n. 3.