Legge 28 agosto 1997, n. 285
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997
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Art. 1.
(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione
individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza,
privilegiando l'ambiente ad esse piú confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei princípi della Convenzione sui
diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo é riservata
al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano,
Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto,
Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e
della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima
rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presídi residenziali socio-assistenziali in
base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come
accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della
soglia di povertà cosí come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose
come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero
dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato
di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e
con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla
ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo é autorizzata la spesa di lire 117
miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento)
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono,
sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento,
tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo
15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e
procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare
l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti ter ritoriali
di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26
della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui
al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i
provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la
giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata
massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi,
nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli
enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di
intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed
alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle
quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del
medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad
ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni
possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro
attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di
formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei
piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del
Fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi non finanziati dallo
stesso Fondo.
Art. 3.
(Finalità dei progetti)
1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti
che perseguono le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione
genito re-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di
misure alternative al ricovero dei minori in istituti
educativo-assistenziali, tenuto conto altresí della condizione dei minori
stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima
infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero,
anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili
fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e
naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità
della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni
diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali
o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piú minori con handicap al
fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma
di emarginazione e di istituzionalizzazione.
Art. 4.
(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della
povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori
in istituti educativo-assistenziali)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ,
possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno
inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;
b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e
paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed
alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive
modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine
di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e
di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete
per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla
frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di
handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità
educativo-riabilitative;
f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi
previsti dall'articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresí
accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente
impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli
minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie
di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al
seguito;
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di
sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui
minori;
i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori
al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed
ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene
mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani
socio-sanitari regionali.
Art. 5.
(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima
infanzia)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di
aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la
presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano
della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a
bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore
alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido
previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche
autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.
Art. 6.
(Servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo
sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei
minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze
aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la
convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di
inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori
educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti
anche nell'ambito dell'at tuazione del regolamento recante la disciplina
delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle
istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567.
Art. 7.
(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e
naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e
servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in
particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli
adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.
Art. 8.
(Servizio di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio
e supporto tecnico)
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza,
di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità
della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a
favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;
c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai
piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresí, per
la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite
dalla Commissione delle Comunità europee.
3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria
tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le
attività di consulenza e di assistenza tecnica, puó avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità
organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.
5. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa annua di lire 3
miliardi a decorrere dal 1997.
Art. 9.
(Valutazione dell'efficacia della spesa)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà
sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli
obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni
di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano
provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui
all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento
di cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla
presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per
territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti
territoriali di intervento di cui all'articolo 2.
Art. 10.
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà
sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione
della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.
Art. 11.
(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche
ufficiali sull'infanzia)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque
almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e
sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il
supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e
di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presi denti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni
parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della
Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e
all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano
all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo
con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e
dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere,
della società.
Art. 12.
(Rifinanziamento della legge
19 luglio 1991, n. 216)
1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19
luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27
maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli
anni 1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata
legge n. 216 del 1991, é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40
miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i
finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del
1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero
dell'interno.
Art. 13.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente
legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono
essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di
programmi cofinanziati dall'Unione europea.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.