Legge 30 luglio 1998, n. 281
" Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998
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Art. 1.
Finalita' ed oggetto della legge
1. In conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle
Comunita' europee e nel trattato sull'Unione europea nonche' nella normativa
comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli
interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e'
promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e
associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali
finalita', anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni
dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i
diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali
concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e
democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di
efficienza.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino
beni o servizi per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale e
professionale eventualmente svolta;
b) "associazioni dei consumatori e degli utenti": le formazioni sociali che
abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli
interessi dei consumatori o degli utenti.
Art. 3.
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di
cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del
provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al
giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma
dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria della
pretura del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del processo verbale, lo
dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo dopo
che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano
richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria
si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla
connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al
presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
Art. 4.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di
seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e
del personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da
un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla
conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed e'
presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o
da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle
associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni
nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere
invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di
regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e
sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche'
esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del
Governo, nonche' sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli
schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti,
anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui
diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e
della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i
consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei
consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione
delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche
nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti,
assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza
degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie
locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a
carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli
organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli
ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri
Paesi e dell'Unione europea.
Art. 5.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la
presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure
stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un
ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli
scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province
autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con
le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri
contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle
associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non
rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma
costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni
attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o
servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le
associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei
territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente
riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da
certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 6.
Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n.
416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria, sono estesi, con le modalita' ed i criteri di graduazione
definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alle attivita' editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 5 della presente legge.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa massima di
3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare,
rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento
delle attivita' promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1
miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 e' composto
dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11
novembre 1994, e successive modificazioni, ed e' integrato dai
rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo
5, ove non gia' rappresentate nella Consulta.
2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui
all'articolo 4, puo' iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui
all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui
alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti
requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.